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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22698/2023

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cancello (Ce) il 13 marzo 1989; avverso la sentenza n. 4304/22 della Corte di appello di Napoli del 8 aprile 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa in data 1 luglio 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA], imputato per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 1-bis, del dPR n. 309 del 1990, con l'aggravante della recidiva specifica, alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 7.000,00 di multa, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art 73, comma 5, del medesimo dPR ed applicazione della diminuzione per il rito abbreviato.

Essendo stata la sentenza di primo grado impugnata dal difensore dell'imputato la Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 8 aprile 2022, ritenendo in parte fondata la sola richiesta di riduzione della pena, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in anni 1 e mesi 6 di reclusione, confermando l'applicazione dell'aggravante ex art. 99, comma 2, cod. pen. e negando la concessione delle richieste circostanze attenuanti generiche.

Avverso la sentenza di secondo grado ha interposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, dolendosi dell'insufficienza e contraddittorietà della motivazione resa dalla Corte di appello di Napoli, con riferimento sia al diniego delle circostanze attenuanti generiche (primo motivo di ricorso) che all'applicazione dell'aggravante ex art. 99, comma 2, cod. pen. (secondo motivo di ricorso).

In particolare, l'ammissione degli addebiti da parte dell'imputato, ritenuta dal giudice di secondo grado irrilevante alla luce del materiale probatorio acquisito, sarebbe avvenuta prima che la perquisizione domiciliare consentisse l'acquisizione di significativi elementi a carico dell'imputato; dunque, avrebbe dovuto essere valutata positivamente al fine dell'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., insieme all'obiettivo carattere disorganizzato dell'attività illecita contestata, avulsa da contesti delinquenziali di più ampio raggio.

Quanto all'aggravante della recidiva specifica, peraltro applicata in misura massima, la Corte d'appello avrebbe omesso di verificare la concreta incidenza dei precedenti penali dell'imputato nel senso della sua maggiore colpevolezza e di una più elevata capacità a delinquere, vaglio ritenuto dal ricorrente necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 99, comma 2, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, solo parzialmente fondato, deve, pertanto, essere accolto per quanto di ragione.Infondato è, infatti, il motivo di doglianza avente ad oggetto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore dell'imputato.

La difesa di questo ha lamentato l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in quanto, nell'escludere che questo potesse godere delle circostanze attenuanti generiche, avrebbe trascurato di considerare l'ammissione degli addebiti fatta dall'imputato.

Si tratta di una censura priva di sostanza; va, infatti, rilevato che, nel replicare al motivo di gravame concernente, appunto, il mancato riconoscimento del beneficio in questione, la Corte di appello partenopea aveva, con motivazione indubbiamente non manifestamente illogica e priva di contraddizioni, rilevato che non avrebbe potuto giustificare il riconoscimento in questione il semplice fatto che in sede di interrogatorio di convalida il Palladino abbia reso ampia confessione, atteso che i fatti a suo carico ascritti già erano stati adeguatamente dimostrati dall'avvenuto precedente rinvenimento, a seguito di perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, del compendio illecito di cui al capo di imputazione, sicchè la confessione resa non appariva - come effettivamente, non appare - fattore deponente per una fattiva collaborazione allo svolgimento delle indagini da parte del prevenuto, tale da segnalare una sua sostanziale presa di distanza rispetto al comportamento criminoso da lui posto in essere, espressione di quella meritevolezza soggettiva che avrebbe potuto giustificare il riconoscimento delle attenuanti in discorso.

L'illustrato motivo di ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Fondato è, viceversa, il secondo motivo di ricorso, attinente alla ritenuta recidiva specifica; sul punto la difesa del Palladino ha ricordato come, ai fini della dimostrazione della sua ricorrenza, non è sufficiente segnalare la presenza dei precedenti penali a carico dell'imputato, dovendo essere posta it luce l'esistenza di una relazione fra questi ed il reato per il quale si procede, tale da porre in luce una maggiore pericolosità dell'individuo, palesando questi una inclinazione verso il delinquere.

Al riguardo va, effettivamente, segnalato che, come è stato in più occasioni ribadito da questa Corte, la recidiva non è un mero status soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona (Corte di cassazione, Sezione I penale, 29 novembre 2004, n. 46229), dovendo, invece, la valutazione del giudice che la riconosca fondarsi non esclusivamente sulla gravità dei fatti e 3 L et sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato ora sub iudice (Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 luglio 2017, n. 33299).

Compito cui il giudice del gravame, pur investito da un motivo di impugnazione avente ad oggetto, appunto, la ricorrenza della recidiva, si è, in realtà, sottratto, essendosi limitato a richiamare, senza che ciò consenta a questa Corte un qualche controllo sulla effettiva "tenuta" della motivazione, i "precedenti penali riportati nel certificato penale in atti", senza alcuna contestualizzazione né temporale né oggettiva di tali precedenti condotte.

Una tale motivazione, nella sua asciuttezza - oltre a richiamare genericamente un elemento estraneo alla sentenza, il che precluderebbe di per sè a questa Corte la verifica della sua congruità - nel rimandare esclusivamente ai precedenti penali gravanti sull'imputato, non rende esplicito, anzi rimette all'apprezzamento di chi esamini la documentazione richiamata, l'iter argomentativo in base al quale la Corte partenopea, dovendosi escludere, per le ragioni dianzi evidenziate, che ciò derivi dal mero dato storico della esistenza dei precedenti penali a carico del prevenuto, non solo ha rilevato la esistenza degli indici rivelatori della maggiore pericolosità sociale della quale è espressione la recidiva, ma ciò ha fatto in termini di maggiore allarme, stante i\r la specificità dei precedenti stessi, il cui oggetto non è stato minimamente enunciato dalla Corte territoriale.

Una tale carenza motivazionale spinge questa Corte ad annullare la sentenza impugnata in relazione alla conferma della sussistenza della contestata recidiva, essendo di conseguenza rimasto assorbito il motivo di doglianza relativo alla entità della pena concretamente irrogata, essendo la valutazione di esso logicamente subordinata al prioritario scrutinio in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante inerente alla persona del reo, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, affinché questa riesamini, sulla base dei principi ermeneutici dianzi esposti, la sussistenza o meno della aggravante in questione, traendone poi essa stessa le eventuali opportune conclusioni in termini di dosimetria sanzionatoria.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen. non essendo più in discussione la attribuibilità al Palladino dell'illecito a lui contestato, essendo rimasti impregiudicati solamente espetti afferenti, direttamente od indirettamente, al trattamento sanzionatorio, l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato deve intendersi oramai definitivamente accertata.

PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile l'affermazione della penale responsabilità de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cancello (Ce) il 13 marzo 1989; avverso la sentenza n. 4304/22 della Corte di appello di Napoli del 8 aprile 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa in data 1 luglio 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA], imputato per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 1-bis, del dPR n. 309 del 1990, con l'aggravante della recidiva specifica, alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 7.000,00 di multa, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art 73, comma 5, del medesimo dPR ed applicazione della diminuzione per il rito abbreviato. Essendo stata la sentenza di primo grado impugnata dal difensore dell'imputato la Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 8 aprile 2022, ritenendo in parte fondata la sola richiesta di riduzione della pena, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in anni 1 e mesi 6 di reclusione, confermando l'applicazione dell'aggravante ex art. 99, comma 2, cod. pen. e negando la concessione delle richieste circostanze attenuanti generiche. Avverso la sentenza di secondo grado ha interposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, dolendosi dell'insufficienza e contraddittorietà della motivazione resa dalla Corte di appello di Napoli, con riferimento sia al diniego delle circostanze attenuanti generiche (primo motivo di ricorso) che all'applicazione dell'aggravante ex art. 99, comma 2, cod. pen. (secondo motivo di ricorso). In particolare, l'ammissione degli addebiti da parte dell'imputato, ritenuta dal giudice di secondo grado irrilevante alla luce del materiale probatorio acquisito, sarebbe avvenuta prima che la perquisizione domiciliare consentisse l'acquisizione di significativi elementi a carico dell'imputato; dunque, avrebbe dovuto essere valutata positivamente al fine dell'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., insieme all'obiettivo carattere disorganizzato dell'attività illecita contestata, avulsa da contesti delinquenziali di più ampio raggio. Quanto all'aggravante della recidiva specifica, peraltro applicata in misura massima, la Corte d'appello avrebbe omesso di verificare la concreta incidenza dei precedenti penali dell'imputato nel senso della sua maggiore colpevolezza e di una più elevata capacità a delinquere, vaglio ritenuto dal ricorrente necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 99, comma 2, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, solo parzialmente fondato, deve, pertanto, essere accolto per quanto di ragione.Infondato è, infatti, il motivo di doglianza avente ad oggetto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore dell'imputato. La difesa di questo ha lamentato l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in quanto, nell'escludere che questo potesse godere delle circostanze attenuanti generiche, avrebbe trascurato di considerare l'ammissione degli addebiti fatta dall'imputato. Si tratta di una censura priva di sostanza; va, infatti, rilevato che, nel replicare al motivo di gravame concernente, appunto, il mancato riconoscimento del beneficio in questione, la Corte di appello partenopea aveva, con motivazione indubbiamente non manifestamente illogica e priva di contraddizioni, rilevato che non avrebbe potuto giustificare il riconoscimento in questione il semplice fatto che in sede di interrogatorio di convalida il Palladino abbia reso ampia confessione, atteso che i fatti a suo carico ascritti già erano stati adeguatamente dimostrati dall'avvenuto precedente rinvenimento, a seguito di perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, del compendio illecito di cui al capo di imputazione, sicchè la confessione resa non appariva - come effettivamente, non appare - fattore deponente per una fattiva collaborazione allo svolgimento delle indagini da parte del prevenuto, tale da segnalare una sua sostanziale presa di distanza rispetto al comportamento criminoso da lui posto in essere, espressione di quella meritevolezza soggettiva che avrebbe potuto giustificare il riconoscimento delle attenuanti in discorso. L'illustrato motivo di ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Fondato è, viceversa, il secondo motivo di ricorso, attinente alla ritenuta recidiva specifica; sul punto la difesa del Palladino ha ricordato come, ai fini della dimostrazione della sua ricorrenza, non è sufficiente segnalare la presenza dei precedenti penali a carico dell'imputato, dovendo essere posta it luce l'esistenza di una relazione fra questi ed il reato per il quale si procede, tale da porre in luce una maggiore pericolosità dell'individuo, palesando questi una inclinazione verso il delinquere. Al riguardo va, effettivamente, segnalato che, come è stato in più occasioni ribadito da questa Corte, la recidiva non è un mero status soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona (Corte di cassazione, Sezione I penale, 29 novembre 2004, n. 46229), dovendo, invece, la valutazione del giudice che la riconosca fondarsi non esclusivamente sulla gravità dei fatti e 3 L et sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato ora sub iudice (Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 luglio 2017, n. 33299). Compito cui il giudice del gravame, pur investito da un motivo di impugnazione avente ad oggetto, appunto, la ricorrenza della recidiva, si è, in realtà, sottratto, essendosi limitato a richiamare, senza che ciò consenta a questa Corte un qualche controllo sulla effettiva "tenuta" della motivazione, i "precedenti penali riportati nel certificato penale in atti", senza alcuna contestualizzazione né temporale né oggettiva di tali precedenti condotte. Una tale motivazione, nella sua asciuttezza - oltre a richiamare genericamente un elemento estraneo alla sentenza, il che precluderebbe di per sè a questa Corte la verifica della sua congruità - nel rimandare esclusivamente ai precedenti penali gravanti sull'imputato, non rende esplicito, anzi rimette all'apprezzamento di chi esamini la documentazione richiamata, l'iter argomentativo in base al quale la Corte partenopea, dovendosi escludere, per le ragioni dianzi evidenziate, che ciò derivi dal mero dato storico della esistenza dei precedenti penali a carico del prevenuto, non solo ha rilevato la esistenza degli indici rivelatori della maggiore pericolosità sociale della quale è espressione la recidiva, ma ciò ha fatto in termini di maggiore allarme, stante i\r la specificità dei precedenti stessi, il cui oggetto non è stato minimamente enunciato dalla Corte territoriale. Una tale carenza motivazionale spinge questa Corte ad annullare la sentenza impugnata in relazione alla conferma della sussistenza della contestata recidiva, essendo di conseguenza rimasto assorbito il motivo di doglianza relativo alla entità della pena concretamente irrogata, essendo la valutazione di esso logicamente subordinata al prioritario scrutinio in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante inerente alla persona del reo, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, affinché questa riesamini, sulla base dei principi ermeneutici dianzi esposti, la sussistenza o meno della aggravante in questione, traendone poi essa stessa le eventuali opportune conclusioni in termini di dosimetria sanzionatoria. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. non essendo più in discussione la attribuibilità al Palladino dell'illecito a lui contestato, essendo rimasti impregiudicati solamente espetti afferenti, direttamente od indirettamente, al trattamento sanzionatorio, l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato deve intendersi oramai definitivamente accertata. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile l'affermazione della penale responsabilità de
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