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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23628/2026

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pello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni della parte civile costituita, a firma del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della pronunciaimpugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato ladecisione di condanna dell’imputato per il delitto di diffamazione aggravata indanno del defunto [OSCURATO:PERSONA], derivante dall’aver offeso la reputazione diquesto, inviando a numerosi enti istituzionali, fra i quali il Ministero dellaGiustizia e il Prefetto di Avellino, una e-mail contenente le seguenti espressioni:“[OSCURATO:PERSONA] fu custode dei [OSCURATO:PERSONA] e non solo ….l’avvocatopenalista, [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dei fatti contestati, risalgono al sisma del1960, il 50% della somma di euro 7.614,00 sono finite in tasca propria nonchécorrotto dall’ex sindaco [OSCURATO:PERSONA]”.2.

Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso percassazione con il proprio difensore di fiducia, affidandosi a due motivi diimpugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per ladecisione.2.1.

Con il primo, deduce inosservanza o erronea applicazione dell’art. 124cod. pen., con riferimento al rigetto al motivo di appello con il quale avevadedotto che la querela presentata dalla parte civile, ovvero la moglie del defuntoAngelo [OSCURATO:PERSONA], non era tempestiva rispetto al termine di tre mesi rispetto allaricezione della notizia del fatto.Al riguardo sottolinea che la querela è stata presentata in data 4 giugno2021, sebbene la e-mail contenente le espressioni ritenute offensive dalle stessedecisioni di merito fosse stata inviata in data 12 maggio 2019 ed evidenzia che laCorte d’Appello ha erroneamente considerato tempestiva detta querela sulpresupposto che una successiva e-mail del 13 marzo 2021 l’avevaespressamente richiamata, senza valutare se la moglie del defunto, nel 2019, apropria volta sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA], avesse avuto, e quando,precedente contezza della e-mail del 12 maggio 2019.2.2.

Mediante il secondo motivo il ricorrente sottolinea che le stessepronunce di merito hanno evidenziato che non sono stati svolti accertamentitecnici sulla riconducibilità alla sua persona dell’indirizzo di posta elettronica dalquale sono stati inviati i messaggi per cui è processo, e non è stato peraltroargomentato sulla base di quali ulteriori risultanze istruttorie gli è stata attribuitala condotta contestata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo è fondato e deve essere accolto, con rilievo assorbenterispetto al secondo.2.

Occorre premettere che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazionepuò conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazioneperché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo aconsiderare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata equindi della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso diesclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (tra lealtre, Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145; Sez. 5, n.832 del 21/06/2005, dep. 2006, Travaglio, Rv. 233749).2.1.

Ciò posto, dall’esame del fascicolo risulta, effettivamente, che nella e-mail in data 13 marzo 2021 rispetto alla quale è tempestiva la querelapresentata dalla moglie del de cuius, non si fa diretto riferimento alla persona diquest’ultimo, in quanto è solo rappresentata una più generale situazione diinerzia delle istituzioni rispetto a problematiche di diritto ambientale dovuta, tral’altro, ad assunti legami con il clan [OSCURATO:PERSONA].E’ vero che nell’intestazione della stessa e-mail si richiama quella del mesedi maggio 2019.Sennonché, non è stato accertato nei gradi di merito se la persona offesa,anche per la carica istituzionale ricoperta presso il Comune, fosse statadestinataria della e-mail precedente nonché, se e in quale misura, inquest’ultimo caso, la più recente missiva avesse un autonomo contenutodiffamatorio da quella precedente o comunque potesse effettivamente rinnovaredenotare all’esterno la carica offensiva della reputazione dell’imputato.In proposito, va considerato, in primis, che questa Corte ha ritenuto che, inpresenza di una diffamazione "a formazione progressiva", il termine perproporre querela decorre dal momento in cui la persona offesa può avere ed hacognizione dell'offesa, a nulla rilevando che ciò derivi dal coordinamentodell'ultima espressione denigratoria con le precedenti che, valutateautonomamente, potrebbero risultare neutre, con la conseguenza che, qualora ilmessaggio denigratorio risulti intellegibile solo all'esito di una serie di articolicostituenti una sorta di "campagna di stampa" in danno di qualcuno, è solo inquel momento che sorgono le condizioni per la formulazione dell'istanza punitivae non quando il disegno diffamatorio era in itinere (Sez. 5, n. 5944 del19/12/2005, dep. 2006, Ambrogio, Rv. 233846).

Nel caso in esame ricorre,tuttavia, una fattispecie per certi versi speculare perché il contenuto offensivo indella reputazione del de cuius era immediatamente percepibile dalla e-mail piùrisalente, piuttosto che dall’ultima, a fronte della quale è stata presentata laquerela.Inoltre, come è stato chiarito nella giurisprudenza di legittimità, ancherispetto al delitto di diffamazione, il diritto di querela decorre, anche qualora siaccerti la ricorrenza di un reato continuato, dal momento in cui la persona offesaha conoscenza certa del fatto - reato e non dall'ultimo momento consumativodella continuazione (Sez. 5, n. 53408 del 18/06/2018, P., Rv. 274164).3.Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di Appello di Napoli.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni della parte civile costituita, a firma del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della pronunciaimpugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato ladecisione di condanna dell’imputato per il delitto di diffamazione aggravata indanno del defunto [OSCURATO:PERSONA], derivante dall’aver offeso la reputazione diquesto, inviando a numerosi enti istituzionali, fra i quali il Ministero dellaGiustizia e il Prefetto di Avellino, una e-mail contenente le seguenti espressioni:“[OSCURATO:PERSONA] fu custode dei [OSCURATO:PERSONA] e non solo ….l’avvocatopenalista, [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dei fatti contestati, risalgono al sisma del1960, il 50% della somma di euro 7.614,00 sono finite in tasca propria nonchécorrotto dall’ex sindaco [OSCURATO:PERSONA]”.2. Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso percassazione con il proprio difensore di fiducia, affidandosi a due motivi diimpugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per ladecisione.2.1. Con il primo, deduce inosservanza o erronea applicazione dell’art. 124cod. pen., con riferimento al rigetto al motivo di appello con il quale avevadedotto che la querela presentata dalla parte civile, ovvero la moglie del defuntoAngelo [OSCURATO:PERSONA], non era tempestiva rispetto al termine di tre mesi rispetto allaricezione della notizia del fatto.Al riguardo sottolinea che la querela è stata presentata in data 4 giugno2021, sebbene la e-mail contenente le espressioni ritenute offensive dalle stessedecisioni di merito fosse stata inviata in data 12 maggio 2019 ed evidenzia che laCorte d’Appello ha erroneamente considerato tempestiva detta querela sulpresupposto che una successiva e-mail del 13 marzo 2021 l’avevaespressamente richiamata, senza valutare se la moglie del defunto, nel 2019, apropria volta sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA], avesse avuto, e quando,precedente contezza della e-mail del 12 maggio 2019.2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente sottolinea che le stessepronunce di merito hanno evidenziato che non sono stati svolti accertamentitecnici sulla riconducibilità alla sua persona dell’indirizzo di posta elettronica dalquale sono stati inviati i messaggi per cui è processo, e non è stato peraltroargomentato sulla base di quali ulteriori risultanze istruttorie gli è stata attribuitala condotta contestata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo è fondato e deve essere accolto, con rilievo assorbenterispetto al secondo.2. Occorre premettere che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazionepuò conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazioneperché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo aconsiderare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata equindi della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso diesclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (tra lealtre, Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145; Sez. 5, n.832 del 21/06/2005, dep. 2006, Travaglio, Rv. 233749).2.1. Ciò posto, dall’esame del fascicolo risulta, effettivamente, che nella e-mail in data 13 marzo 2021 rispetto alla quale è tempestiva la querelapresentata dalla moglie del de cuius, non si fa diretto riferimento alla persona diquest’ultimo, in quanto è solo rappresentata una più generale situazione diinerzia delle istituzioni rispetto a problematiche di diritto ambientale dovuta, tral’altro, ad assunti legami con il clan [OSCURATO:PERSONA].E’ vero che nell’intestazione della stessa e-mail si richiama quella del mesedi maggio 2019.Sennonché, non è stato accertato nei gradi di merito se la persona offesa,anche per la carica istituzionale ricoperta presso il Comune, fosse statadestinataria della e-mail precedente nonché, se e in quale misura, inquest’ultimo caso, la più recente missiva avesse un autonomo contenutodiffamatorio da quella precedente o comunque potesse effettivamente rinnovaredenotare all’esterno la carica offensiva della reputazione dell’imputato.In proposito, va considerato, in primis, che questa Corte ha ritenuto che, inpresenza di una diffamazione "a formazione progressiva", il termine perproporre querela decorre dal momento in cui la persona offesa può avere ed hacognizione dell'offesa, a nulla rilevando che ciò derivi dal coordinamentodell'ultima espressione denigratoria con le precedenti che, valutateautonomamente, potrebbero risultare neutre, con la conseguenza che, qualora ilmessaggio denigratorio risulti intellegibile solo all'esito di una serie di articolicostituenti una sorta di "campagna di stampa" in danno di qualcuno, è solo inquel momento che sorgono le condizioni per la formulazione dell'istanza punitivae non quando il disegno diffamatorio era in itinere (Sez. 5, n. 5944 del19/12/2005, dep. 2006, Ambrogio, Rv. 233846). Nel caso in esame ricorre,tuttavia, una fattispecie per certi versi speculare perché il contenuto offensivo indella reputazione del de cuius era immediatamente percepibile dalla e-mail piùrisalente, piuttosto che dall’ultima, a fronte della quale è stata presentata laquerela.Inoltre, come è stato chiarito nella giurisprudenza di legittimità, ancherispetto al delitto di diffamazione, il diritto di querela decorre, anche qualora siaccerti la ricorrenza di un reato continuato, dal momento in cui la persona offesaha conoscenza certa del fatto - reato e non dall'ultimo momento consumativodella continuazione (Sez. 5, n. 53408 del 18/06/2018, P., Rv. 274164).3.Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di Appello di Napoli.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
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