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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 23063/2022

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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 3539/22 Campanaro OSSERVA che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari dichiarava l'inammissibilità dell'appello per tardività all'esito di camera di consiglio non partecipata ai sensi del d.l. 9 novembre 2020, n. 149; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, chiedendone l'annullamento in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., alla ritenuta sussistenza della recidiva ex art. 99 comma quarto cod. pen., alla negata concessione delle attenuanti generiche nonché alla mancata declaratoria di prescrizione; che i motivi proposti sono inammissibili in quanto non si correlano affatto alla sentenza che ha dichiarato tardivo l'appello proposto, essendo peraltro la prescrizione intervenuta in epoca successiva a detta pronuncia; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] na Petì ìzzellis DEPOSITATO !N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 3539/22 Campanaro OSSERVA che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari dichiarava l'inammissibilità dell'appello per tardività all'esito di camera di consiglio non partecipata ai sensi del d.l. 9 novembre 2020, n. 149; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, chiedendone l'annullamento in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., alla ritenuta sussistenza della recidiva ex art. 99 comma quarto cod. pen., alla negata concessione delle attenuanti generiche nonché alla mancata declaratoria di prescrizione; che i motivi proposti sono inammissibili in quanto non si correlano affatto alla sentenza che ha dichiarato tardivo l'appello proposto, essendo peraltro la prescrizione intervenuta in epoca successiva a detta pronuncia; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] na Petì ìzzellis DEPOSITATO !N
Sentenza Cassazione n. 23063/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris