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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 1989

Cassazione n. 01486/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/09/1989 avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ton i quali si contesta l'affermazione di responsabilità e l'eccessività della pena in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 90, sono inammissibili per genericità risultando meramente oppositivi e reiterativi di censure già esaminate e motivatamente iisattese in sentenza; rilevato che l'affermazione di responsabilità risulta fondata sulla coerente e lineare ricostruzione della condotta del ricorrente, osservata dagli operanti, che lo av 2vano visto salire sull'autovettura a bordo della quale vi era una persona che lo stava 3ttendendc; considerato che i due frammenti rinvenuti nell'occasione erano sigillati separ3tamente e risultavano tagliati dal maggior quantitativo trovato in casa, unitamente a un bil3ncino e un coltello con tracce della stessa sostanza e che l'elevato numero di dosi ricava bili è stato ritenuto incompatibile con la destinazione esclusiva all'uso personale- riconosciuto olo in parte per il documentato stato di assuntore-, la destinazione alla cessione risulta git stific:ata da motivazione coerente, che si sottrae alle censure difensive; considerata inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ac una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/201 9, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, t. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), avendo la Corte di appello cc rettamente rideterminato la pena in base alla riqualificazione del reato ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con onseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu .o tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa Ile ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consiglier stensore Il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/09/1989 avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ton i quali si contesta l'affermazione di responsabilità e l'eccessività della pena in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 90, sono inammissibili per genericità risultando meramente oppositivi e reiterativi di censure già esaminate e motivatamente iisattese in sentenza; rilevato che l'affermazione di responsabilità risulta fondata sulla coerente e lineare ricostruzione della condotta del ricorrente, osservata dagli operanti, che lo av 2vano visto salire sull'autovettura a bordo della quale vi era una persona che lo stava 3ttendendc; considerato che i due frammenti rinvenuti nell'occasione erano sigillati separ3tamente e risultavano tagliati dal maggior quantitativo trovato in casa, unitamente a un bil3ncino e un coltello con tracce della stessa sostanza e che l'elevato numero di dosi ricava bili è stato ritenuto incompatibile con la destinazione esclusiva all'uso personale- riconosciuto olo in parte per il documentato stato di assuntore-, la destinazione alla cessione risulta git stific:ata da motivazione coerente, che si sottrae alle censure difensive; considerata inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ac una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/201 9, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, t. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), avendo la Corte di appello cc rettamente rideterminato la pena in base alla riqualificazione del reato ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con onseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu .o tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa Ile ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consiglier stensore Il 1
Sentenza Cassazione n. 01486/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris