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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 40411/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con provvedimento del 13-15 ottobre 2021, la Corte d'appello di Salerno ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revocazione proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto n. 23/2020 della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la confisca disposta in relazione ad una serie di beni riconducibili a [OSCURATO:PERSONA].

La richiesta di revocazione era fondata sul fatto che nel procedimento che aveva condotto alla confisca non era mai stata analizzata la portata dell'elemento rappresentato dalla sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Catanzaro che, in data 16 febbraio 2016, aveva disposto la restituzione di quanto appreso ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, per assenza di sproporzione tra entrate e uscite.

La Corte d'appello ha ritenuto: a) che la nozione di «prove nuove decisive» di cui all'art. 28, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 159 del 2011 non includa le prove preesistenti, ancorché scoperte successivamente alla conclusione del procedimento; b) che, in disparte siffatta questione, era assorbente il rilievo che il tema sollevato dalla sentenza della Corte d'appello di Catanzaro con la sentenza del 16 febbraio 2016 era stato non solo introdotto, ma anche valutato dal giudice della prevenzione, che aveva disposto una perizia proprio al fine di affrontare i punti di divergenze tra le diverse ricostruzioni contabili che avevano condotto alle due decisioni in tema di confisca di prevenzione e di confisca allargata; c) che, in ogni caso, il termine per la proposizione della richiesta di revocazione doveva intendersi ormai spirato, poiché il dies a quo andava individuato nel momento (26 novembre 2020) in cui era stata assunta la decisione della Corte di Cassazione che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto avverso il decreto applicativo della confisca e non nel momento del deposito della motivazione (3 febbraio 2021).

2. Nell'interesse delle persone sopra indicate è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati.

2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione dei criteri ordinamentali di individuazione del giudice che aveva delibato l'impugnazione, poiché dall'intestazione del provvedimento impugnato emergeva che la decisione era stata assunta dalla Sezione penale della Corte d'appello di Salerno e non dal Collegio per le misure di prevenzione, con conseguente vizio di incompetenza funzionale.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta tardività della richiesta di revocazione, assumendo che solo per effetto del deposito della motivazione era emerso che la sentenza n. 334/2016 della Corte d'appello di Catanzaro non era stata valutata neppure dalla Corte di Cassazione.

2.3. Con un terzo motivo: a) si contesta che la prova nuova, ai fini della revocazione di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, si identifichi solo nelle prove sopravvenute alla conclusione del procedimento; b) si ribadisce che la sentenza n. 334/2016 della Corte d'appello di Catanzaro non è stata valutata neanche dalla Corte di Cassazione; c) che erroneamente la Corte territoriale, chiamata a delibare l'ammissibilità della richiesta di revocazione, aveva espresso valutazioni sull'esatta portata del novum destinate a trovare la loro sede nel vero e proprio giudizio di revocazione.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, per l'assorbente ragione che, ove pure si fosse realizzata nel caso di specie, una violazione delle norme tabellari di assegnazione dei procedimenti comunque non sarebbe ravvisabile alcuna nullità, giacché l'assegnazione dei processi in violazione delle regole di organizzazione dell'ufficio, salvo il possibile rilievo disciplinare, può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all'art. 33, comma 1, cod. proc. pen., non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti: v., ad es., Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Schettino, Rv. 270775 - 01).

2. In relazione alle restanti questioni è assorbente - oltre che logicamente preliminare, in quanto investe il tema dell'esatta individuazione del proposto motivo di revocazione, ex art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, del decreto di confisca - l'esame del terzo motivo.

Sebbene, infatti, i ricorrenti insistano nel dedurre l'esistenza di una prova nuova, colta nella citata sentenza n. 334/2016 della Corte d'appello di Catanzaro, rileva il Collegio che il concetto di prova attiene alla dimostrazione di fatti, come confermato dalla portata letterale dell'art. 187 cod. proc. pen. e non al tema delle valutazioni.

Ne discende che la questione della sproporzione tra beni e risorse pone piuttosto un problema di rilevanza della valutazione espressa dalla citata sentenza della Corte d'appello di Catanzaro.

E in questi termini il tema è, infatti, affrontato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Si è, infatti, ritenuto che la definitività del provvedimento di revoca in sede penale di una misura patrimoniale ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, impedisca, in mancanza di fatti nuovi dedotti, l'adozione di un decreto di confisca nel procedimento di prevenzione avente ad oggetto i medesimi beni, a condizione che la decisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivi comuni (Sez. 6, n. 51366 del 17/05/2018, Trovato, Rv. 275879 - 01).

Si tratta, tuttavia, di prospettiva radicalmente diversa da quella che pretende di cogliere nella sentenza resa in relazione all'applicabilità della confisca allargata una prova nuova e che pone la questione del fondamento fattuale e delle motivazioni che hanno sorretto le diverse valutazioni: ossia, proprio il tema esaminato dal decreto impugnato, che ha rilevato come la fondatezza della diversa valutazione espressa dalla sentenza n. 334/2016 della Corte d'appello di Catanzaro fosse stato oggetto di supplemento istruttorio nel procedimento di prevenzione e di argomentato dissenso.

In tale contesto, una volta preso atto che questa Corte, nell'esaminare il ricorso proposto contro l'originario decreto che aveva disposto la confisca di prevenzione, ha ritenuto di non poter considerare la portata della menzionata sentenza n. 334/2016 (e le censure svolte in questa sede rispetto a siffatta decisione sono prive di qualunque pertinenza con l'oggetto del presente procedimento) non è la valorizzazione della stessa come «prova nuova» che può condurre a creare irritualmente una sede nella quale riproporre una questione che attiene semplicemente al merito della decisione dell'originario decreto e che è stata motivatamente affrontata in quest'ultima sede.

Esclusa la ricorrenza in astratto di uno dei presupposti della revocazione, ossia preso atto dell'inammissibilità della stessa richiesta originaria, i restanti motivi di ricorso restano assorbiti.

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento del 13-15 ottobre 2021, la Corte d'appello di Salerno ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revocazione proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto n. 23/2020 della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la confisca disposta in relazione ad una serie di beni riconducibili a [OSCURATO:PERSONA]. La richiesta di revocazione era fondata sul fatto che nel procedimento che aveva condotto alla confisca non era mai stata analizzata la portata dell'elemento rappresentato dalla sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Catanzaro che, in data 16 febbraio 2016, aveva disposto la restituzione di quanto appreso ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, per assenza di sproporzione tra entrate e uscite. La Corte d'appello ha ritenuto: a) che la nozione di «prove nuove decisive» di cui all'art. 28, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 159 del 2011 non includa le prove preesistenti, ancorché scoperte successivamente alla conclusione del procedimento; b) che, in disparte siffatta questione, era assorbente il rilievo che il tema sollevato dalla sentenza della Corte d'appello di Catanzaro con la sentenza del 16 febbraio 2016 era stato non solo introdotto, ma anche valutato dal giudice della prevenzione, che aveva disposto una perizia proprio al fine di affrontare i punti di divergenze tra le diverse ricostruzioni contabili che avevano condotto alle due decisioni in tema di confisca di prevenzione e di confisca allargata; c) che, in ogni caso, il termine per la proposizione della richiesta di revocazione doveva intendersi ormai spirato, poiché il dies a quo andava individuato nel momento (26 novembre 2020) in cui era stata assunta la decisione della Corte di Cassazione che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto avverso il decreto applicativo della confisca e non nel momento del deposito della motivazione (3 febbraio 2021). 2. Nell'interesse delle persone sopra indicate è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione dei criteri ordinamentali di individuazione del giudice che aveva delibato l'impugnazione, poiché dall'intestazione del provvedimento impugnato emergeva che la decisione era stata assunta dalla Sezione penale della Corte d'appello di Salerno e non dal Collegio per le misure di prevenzione, con conseguente vizio di incompetenza funzionale. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta tardività della richiesta di revocazione, assumendo che solo per effetto del deposito della motivazione era emerso che la sentenza n. 334/2016 della Corte d'appello di Catanzaro non era stata valutata neppure dalla Corte di Cassazione. 2.3. Con un terzo motivo: a) si contesta che la prova nuova, ai fini della revocazione di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, si identifichi solo nelle prove sopravvenute alla conclusione del procedimento; b) si ribadisce che la sentenza n. 334/2016 della Corte d'appello di Catanzaro non è stata valutata neanche dalla Corte di Cassazione; c) che erroneamente la Corte territoriale, chiamata a delibare l'ammissibilità della richiesta di revocazione, aveva espresso valutazioni sull'esatta portata del novum destinate a trovare la loro sede nel vero e proprio giudizio di revocazione. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, per l'assorbente ragione che, ove pure si fosse realizzata nel caso di specie, una violazione delle norme tabellari di assegnazione dei procedimenti comunque non sarebbe ravvisabile alcuna nullità, giacché l'assegnazione dei processi in violazione delle regole di organizzazione dell'ufficio, salvo il possibile rilievo disciplinare, può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all'art. 33, comma 1, cod. proc. pen., non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti: v., ad es., Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Schettino, Rv. 270775 - 01). 2. In relazione alle restanti questioni è assorbente - oltre che logicamente preliminare, in quanto investe il tema dell'esatta individuazione del proposto motivo di revocazione, ex art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, del decreto di confisca - l'esame del terzo motivo. Sebbene, infatti, i ricorrenti insistano nel dedurre l'esistenza di una prova nuova, colta nella citata sentenza n. 334/2016 della Corte d'appello di Catanzaro, rileva il Collegio che il concetto di prova attiene alla dimostrazione di fatti, come confermato dalla portata letterale dell'art. 187 cod. proc. pen. e non al tema delle valutazioni. Ne discende che la questione della sproporzione tra beni e risorse pone piuttosto un problema di rilevanza della valutazione espressa dalla citata sentenza della Corte d'appello di Catanzaro. E in questi termini il tema è, infatti, affrontato dalla giurisprudenza di questa Corte. Si è, infatti, ritenuto che la definitività del provvedimento di revoca in sede penale di una misura patrimoniale ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, impedisca, in mancanza di fatti nuovi dedotti, l'adozione di un decreto di confisca nel procedimento di prevenzione avente ad oggetto i medesimi beni, a condizione che la decisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivi comuni (Sez. 6, n. 51366 del 17/05/2018, Trovato, Rv. 275879 - 01). Si tratta, tuttavia, di prospettiva radicalmente diversa da quella che pretende di cogliere nella sentenza resa in relazione all'applicabilità della confisca allargata una prova nuova e che pone la questione del fondamento fattuale e delle motivazioni che hanno sorretto le diverse valutazioni: ossia, proprio il tema esaminato dal decreto impugnato, che ha rilevato come la fondatezza della diversa valutazione espressa dalla sentenza n. 334/2016 della Corte d'appello di Catanzaro fosse stato oggetto di supplemento istruttorio nel procedimento di prevenzione e di argomentato dissenso. In tale contesto, una volta preso atto che questa Corte, nell'esaminare il ricorso proposto contro l'originario decreto che aveva disposto la confisca di prevenzione, ha ritenuto di non poter considerare la portata della menzionata sentenza n. 334/2016 (e le censure svolte in questa sede rispetto a siffatta decisione sono prive di qualunque pertinenza con l'oggetto del presente procedimento) non è la valorizzazione della stessa come «prova nuova» che può condurre a creare irritualmente una sede nella quale riproporre una questione che attiene semplicemente al merito della decisione dell'originario decreto e che è stata motivatamente affrontata in quest'ultima sede. Esclusa la ricorrenza in astratto di uno dei presupposti della revocazione, ossia preso atto dell'inammissibilità della stessa richiesta originaria, i restanti motivi di ricorso restano assorbiti. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
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