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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 10793/2024

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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 25603-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]+[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - r icorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – e nei confronti di A.R.P.A.V. – [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 8888 del 2023, pubblicata l’11 ottobre 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 7 marzo 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la part e ricorrenteabbia chiesto la decisione del proprio ricorso ; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., ilricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vannoliquidate come in dispositivoe distratte in favore dei procuratori antistatari; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.200, di cui euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%e agli accessori di legge.

Distrae le spese in favore dei difensori antistatari della parte controricorrente.

Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 25603-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]+[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - r icorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – e nei confronti di A.R.P.A.V. – [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 8888 del 2023, pubblicata l’11 ottobre 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 7 marzo 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la part e ricorrenteabbia chiesto la decisione del proprio ricorso ; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., ilricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vannoliquidate come in dispositivoe distratte in favore dei procuratori antistatari; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.200, di cui euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%e agli accessori di legge. Distrae le spese in favore dei difensori antistatari della parte controricorrente. Roma,
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