CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 41248/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare, quanto al primo, perchè meramente riproduttivo di profili di censura, relativi alla rivendicata continuazione esterna con la sentenza del Tribunale di Viterbo del 5 maggio 2003, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e senza fratture logiche dal giudice di merito ( si veda pagina 5 della sentenza, dal capoverso 2) mentre il secondo, inerente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, oltre che manifestamente infondato, è anche aspecifico ( perchè non tiene in alcun modo conto delle riposte offerte al gravame di merito sul punto e delle considerazioni, giuridicamente corette e immuni da vuoti logici, poste a supporto della decisione assunta: cfr pagina 5, dal terz'ultimo capoverso in poi); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022.