CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 21812/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 7 dicembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 30 maggio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla corte di appello, che a pagina 3 della sentenza impugnata ha difatti correttamente desunto il dolo della ricettazione dalla natura del bene ricettato, ossia un bene mobile registrato, peraltro posseduto senza la relativa documentazione, nonché dalla mancata giustificazione della disponibilità dello stesso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente