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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 dicembre 2025

Cassazione n. 31261/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 02/12/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giovanni BattistaBertolini, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa il 2 dicembre 2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., ha dichiaratonon doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alreato di cui agli artt. 624 e 625, n. 7, cod. pen., per mancanza della necessariacondizione di procedibilità.Secondo l’ipotesi accusatoria, l’imputata, «in qualità di occupantedell'abitazione sita in [OSCURATO:PERSONA], comparto 3, Scala B/4, al fine ditrarne profitto, in presenza di un contratto di fornitura cessato, si impossessava dienergia elettrica, sottraendola alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mediante allacciodiretto alla rete di distribuzione [OSCURATO:PERSONA], tramite cavo abusivo, così bypassando ilcontatore di energia elettrica».

Con «l'aggravante di aver commesso il fatto sucosa, l'energia elettrica, destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità».Il Tribunale ha sostenuto che, nei casi di furto di energia elettrica, nonpotrebbe configurarsi l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., atteso che ilbene sottratto non era destinato a «un uso di pubblico vantaggio o di utilitàcollettiva», in quanto l’energia era destinata a una privata abitazione.

Il giudice diprimo grado, inoltre, evidenziava la natura “valutativa” della circostanza inquestione.

Una volta esclusa l’aggravante, il reato risultava procedibile solo aquerela di parte, che non era stata proposta.2.

Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore della Repubblica presso ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione.Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale, in relazione all'art. 625, n.7, cod. pen.Il ricorrente sostiene che la giurisprudenza di legittimità riterrebbeconfigurabile l'aggravante in questione, che rende il reato procedibile d’ufficio, neicasi, come quello in esame, in cui il furto di energia elettrica sia realizzatomediante abusivo allaccio alla rete di distribuzione.3.

Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullarecon rinvio la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere accolto.L’unico motivo di ricorso è fondato, atteso che il reato è procedibile d’ufficio,risultando correttamente contestata la circostanza aggravante di avere commessoil fatto su un bene destinato a pubblico servizio.Va premesso che, anche dopo la modifica dell’art. 624, comma 3, cod. pen.,intervenuta per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150,il delitto di furto risulta procedibile d’ufficio, se ricorre taluna delle circostanzepreviste dall'art. 625, n. 7, cod. pen. (con l’unica eccezione costituita dall’avercommesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede).

Il reato, quindi, è procedibiledi ufficio anche quando il fatto è commesso su cose destinate a pubblico servizioo a pubblica utilità.Tanto premesso, va rilevato che la ricostruzione del giudice di merito – cheha genericamente rilevato che il bene sottratto non era destinato a «un uso dipubblico vantaggio o di utilità collettiva» – risulta del tutto errata.Invero, il reato contestato è quello di furto e ha a oggetto l’energia elettrica.Si tratta di un bene destinato a un pubblico servizio, erogato anche mediante lastipula di contratti di fornitura.La natura pubblicistica del servizio di fornitura dell’energia elettrica è pacificaed è espressamente riconosciuta da una pluralità di fonti normative (a titolomeramente esemplificativo, si pensi alla legge n. 146 del 1990, che qualifical'approvvigionamento di energie e dei prodotti energetici come servizi pubbliciessenziali, alla direttiva attuativa della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27gennaio 1994, alla legge n. 481 del 1995, istitutiva della Autorità amministrativaper l'energia e il gas).La circostanza che l’utente, a seguito della stipula di un contratto, deve pagareper la fornitura dell’energia un prezzo correlato alla quantità di energia consumata,sulla base della misurazione rilevata da un contatore, istallato dell’enteconcessionario del servizio, come parte della più ampia rete di distribuzione, nonfinisce per privare il servizio della sua natura pubblicistica.

Il solo elemento delpagamento, anche quando assume il rilievo di vero corrispettivo, non trasforma ilservizio in una normale prestazione di mercato.

Un servizio pubblico, invero, nonè tale perché gratuito, ma perché risponde a un interesse pubblico primario ed èassoggettato a una disciplina speciale, che riconosce tale interesse.Nel caso dell’energia elettrica, tale interesse è tutelato sotto vari profili.

Atitolo meramente esemplificativo: il prezzo non è liberamente negoziato in sensopuro, ma fortemente regolato (componenti tariffarie, oneri di sistema); l’accessoè garantito secondo criteri pubblicistici (universalità, non discriminazione).La destinazione a pubblico servizio dell’energia elettrica distribuita mediantela stipula di contratti di fornitura, dunque, risulta indiscutibile e la sua sottrazione,pertanto, può configurare l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.Va, poi, rilevato che, nel caso in esame, risulta del tutto privo di rilievo il“fugace” riferimento fatto dal Tribunale alla natura valutativa della circostanza inquestione, atteso che, nel capo di imputazione del presente processo, lacontestazione dell’aggravante è stata fatta in maniera compiuta, attraversol’indicazione della norma che la prevede e la sua descrizione in fatto.Il Tribunale, pertanto, a fronte di un capo di imputazione nel quale eraformalmente contestata l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. e chespecificava che il furto di energia era stato realizzato mediante allaccio diretto allarete di distribuzione, ha fatto un uso errato della regola di giudizio posta dall’art.129 cod. proc. pen., poiché, in presenza della corretta contestazione diun’aggravante idonea a rendere il reato perseguibile di ufficio, ha invece ritenutodecisiva la mancanza di querela della persona offesa.2.

La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata conrinvio.Il rinvio deve essere fatto al giudice che ha emesso il provvedimentoimpugnato, non trovando applicazione l’art. 569, comma 4, cod. proc. pen.,relativo alle ipotesi di ricorso immediato per cassazione.

Va, invero, rilevato chela sentenza impugnata è stata pronunciata il 2 dicembre 2025 e, dunque, dopol’entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha modificato l'art. 593,comma 2, cod. proc. pen., stabilendo che «il pubblico ministero non può appellarecontro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e2».

Questa Corte ha già affermato che, in assenza di una disciplina transitoria, ilprincipio del “tempus regit actum”, come specificato da Sezioni Unite Lista,«comporta l'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronunziadella sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione»(Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528).

Nel caso in esame, dunque, giàtrovava applicazione il nuovo regime impugnatorio di inappellabilità per il pubblicoministero delle sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi1 e 2, cod. proc. pen. e il ricorso per cassazione costituiva l’unico rimedio esperibiledal rappresentante della pubblica accusa contro la sentenza impugnata.La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per ilrelativo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica.Così deciso, il 12 giugno 2025.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 02/12/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giovanni BattistaBertolini, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 2 dicembre 2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., ha dichiaratonon doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alreato di cui agli artt. 624 e 625, n. 7, cod. pen., per mancanza della necessariacondizione di procedibilità.Secondo l’ipotesi accusatoria, l’imputata, «in qualità di occupantedell'abitazione sita in [OSCURATO:PERSONA], comparto 3, Scala B/4, al fine ditrarne profitto, in presenza di un contratto di fornitura cessato, si impossessava dienergia elettrica, sottraendola alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mediante allacciodiretto alla rete di distribuzione [OSCURATO:PERSONA], tramite cavo abusivo, così bypassando ilcontatore di energia elettrica». Con «l'aggravante di aver commesso il fatto sucosa, l'energia elettrica, destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità».Il Tribunale ha sostenuto che, nei casi di furto di energia elettrica, nonpotrebbe configurarsi l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., atteso che ilbene sottratto non era destinato a «un uso di pubblico vantaggio o di utilitàcollettiva», in quanto l’energia era destinata a una privata abitazione. Il giudice diprimo grado, inoltre, evidenziava la natura “valutativa” della circostanza inquestione. Una volta esclusa l’aggravante, il reato risultava procedibile solo aquerela di parte, che non era stata proposta.2. Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore della Repubblica presso ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione.Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale, in relazione all'art. 625, n.7, cod. pen.Il ricorrente sostiene che la giurisprudenza di legittimità riterrebbeconfigurabile l'aggravante in questione, che rende il reato procedibile d’ufficio, neicasi, come quello in esame, in cui il furto di energia elettrica sia realizzatomediante abusivo allaccio alla rete di distribuzione.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullarecon rinvio la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto.L’unico motivo di ricorso è fondato, atteso che il reato è procedibile d’ufficio,risultando correttamente contestata la circostanza aggravante di avere commessoil fatto su un bene destinato a pubblico servizio.Va premesso che, anche dopo la modifica dell’art. 624, comma 3, cod. pen.,intervenuta per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150,il delitto di furto risulta procedibile d’ufficio, se ricorre taluna delle circostanzepreviste dall'art. 625, n. 7, cod. pen. (con l’unica eccezione costituita dall’avercommesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede). Il reato, quindi, è procedibiledi ufficio anche quando il fatto è commesso su cose destinate a pubblico servizioo a pubblica utilità.Tanto premesso, va rilevato che la ricostruzione del giudice di merito – cheha genericamente rilevato che il bene sottratto non era destinato a «un uso dipubblico vantaggio o di utilità collettiva» – risulta del tutto errata.Invero, il reato contestato è quello di furto e ha a oggetto l’energia elettrica.Si tratta di un bene destinato a un pubblico servizio, erogato anche mediante lastipula di contratti di fornitura.La natura pubblicistica del servizio di fornitura dell’energia elettrica è pacificaed è espressamente riconosciuta da una pluralità di fonti normative (a titolomeramente esemplificativo, si pensi alla legge n. 146 del 1990, che qualifical'approvvigionamento di energie e dei prodotti energetici come servizi pubbliciessenziali, alla direttiva attuativa della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27gennaio 1994, alla legge n. 481 del 1995, istitutiva della Autorità amministrativaper l'energia e il gas).La circostanza che l’utente, a seguito della stipula di un contratto, deve pagareper la fornitura dell’energia un prezzo correlato alla quantità di energia consumata,sulla base della misurazione rilevata da un contatore, istallato dell’enteconcessionario del servizio, come parte della più ampia rete di distribuzione, nonfinisce per privare il servizio della sua natura pubblicistica. Il solo elemento delpagamento, anche quando assume il rilievo di vero corrispettivo, non trasforma ilservizio in una normale prestazione di mercato. Un servizio pubblico, invero, nonè tale perché gratuito, ma perché risponde a un interesse pubblico primario ed èassoggettato a una disciplina speciale, che riconosce tale interesse.Nel caso dell’energia elettrica, tale interesse è tutelato sotto vari profili. Atitolo meramente esemplificativo: il prezzo non è liberamente negoziato in sensopuro, ma fortemente regolato (componenti tariffarie, oneri di sistema); l’accessoè garantito secondo criteri pubblicistici (universalità, non discriminazione).La destinazione a pubblico servizio dell’energia elettrica distribuita mediantela stipula di contratti di fornitura, dunque, risulta indiscutibile e la sua sottrazione,pertanto, può configurare l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.Va, poi, rilevato che, nel caso in esame, risulta del tutto privo di rilievo il“fugace” riferimento fatto dal Tribunale alla natura valutativa della circostanza inquestione, atteso che, nel capo di imputazione del presente processo, lacontestazione dell’aggravante è stata fatta in maniera compiuta, attraversol’indicazione della norma che la prevede e la sua descrizione in fatto.Il Tribunale, pertanto, a fronte di un capo di imputazione nel quale eraformalmente contestata l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. e chespecificava che il furto di energia era stato realizzato mediante allaccio diretto allarete di distribuzione, ha fatto un uso errato della regola di giudizio posta dall’art.129 cod. proc. pen., poiché, in presenza della corretta contestazione diun’aggravante idonea a rendere il reato perseguibile di ufficio, ha invece ritenutodecisiva la mancanza di querela della persona offesa.2. La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata conrinvio.Il rinvio deve essere fatto al giudice che ha emesso il provvedimentoimpugnato, non trovando applicazione l’art. 569, comma 4, cod. proc. pen.,relativo alle ipotesi di ricorso immediato per cassazione. Va, invero, rilevato chela sentenza impugnata è stata pronunciata il 2 dicembre 2025 e, dunque, dopol’entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha modificato l'art. 593,comma 2, cod. proc. pen., stabilendo che «il pubblico ministero non può appellarecontro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e2». Questa Corte ha già affermato che, in assenza di una disciplina transitoria, ilprincipio del “tempus regit actum”, come specificato da Sezioni Unite Lista,«comporta l'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronunziadella sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione»(Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528). Nel caso in esame, dunque, giàtrovava applicazione il nuovo regime impugnatorio di inappellabilità per il pubblicoministero delle sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi1 e 2, cod. proc. pen. e il ricorso per cassazione costituiva l’unico rimedio esperibiledal rappresentante della pubblica accusa contro la sentenza impugnata.La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per ilrelativo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica.Così deciso, il 12 giugno 2025.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]
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