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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11589/2026

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in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 3 luglio 2025, la Corte di appello di Napoli confermava lasentenza del 6 maggio 2024 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con laquale l’odierno ricorrente era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro1000,00 di ammenda in quanto ritenuto responsabile del reato contravvenzionale di cuiall’art. 4 della legge n. 110 del 14 aprile 1975.Nell’illustrare lo svolgimento del processo, riferiva di aver respinto una richiesta di rinvioformulata dal difensore dell’imputato per un impedimento costituito da una visita medica,avendo rilevato che l’appuntamento era stato preso quando già era nota la data dell’udienza,che non si trattava di una visita urgente e che l’orario non era incompatibile con quellodell’impegno processuale.Nel merito del processo, ricostruiva i fatti in modo coerente con l’accertamentocompiuto in primo grado, disattendeva le argomentazioni difensive in ordine al soggetto cuiera riferibile il possesso dell’arma, all’inoffensività della stessa, alle ragioni giustificative delpossesso, all’insussistenza dei motivi per il riconoscimento della causa di non punibilità dicui all’art. 131 bis cod. pen., alla congruità della pena.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato con ununico motivo di ricorso formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen.Lamenta che non sia stato concesso il rinvio per impedimento del difensore nonostante nonfosse imminente il termine di prescrizione, nonostante la richiesta di rinvio fosse statatempestivamente depositata, fosse corredata da idonea documentazione che dimostraval’impossibilità di sostituzione e fosse relativa a visita specialistica da svolgersi presso un entepubblico, in tal modo incorrendo in violazione di legge.3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, avendo la Cortedi appello adeguatamente e congruamente documentato il rigetto della richiesta di rinvio inconformità ai principi che disciplinano la materia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi palesementeinfondati.2.

L’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., applicabile anche avanti ilgiudice dell’impugnazione per effetto del disposto dell’art. 598 cod. proc. pen.,dispone che il giudice rinvii il processo quando risulta che l’assenza deldifensore “è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimoimpedimento, purché prontamente comunicato”.

Presupposti del rinvio sono,quindi, l’impedimento assoluto e la tempestività della comunicazione.

Legittimoimpedimento e impossibilità assoluta di comparire sono concetti che si pongonoin rapporto di causa – effetto, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalitàmotivata del giudice.

Questa Corte considera come assoluti quegli impedimentiche possono ritenersi anche solo ragionevolmente insuperabili in concretosecondo l’id quod plerumque accidit.

L’impedimento, inoltre, deve essereeffettivo ed attuale e, quindi, deve sussistere nel momento in cui l’udienza deveessere celebrata.D’altro canto, la tempestività della comunicazione deve essere valutata noncon riferimento alla data rispetto alla quale viene fatto valere, ma in relazione almomento in cui è insorta la causa dell’impedimento e il difensore ne è venuto aconoscenza (Sez. 6, sentenza n. 16054 del 2.4.2009, Rv. 243524-01).3.

Tanto premesso, si osserva che nel caso in esame, l’impedimento fattovalere dal difensore non possedeva le caratteristiche cui la legge subordina ildiritto al rinvio.

La Corte territoriale ha rilevato che la visita medica era dicontrollo e non aveva carattere di urgenza, circostanza non contestata dalricorrente, il che esclude l’indifferibilità dell’impegno in base alla giurisprudenzadi questa Corte.

Si è affermato che non ricorre un impedimento rilevante ai finidel rinvio quando il ricovero sia volontario ed effettuato per compiereaccertamenti clinici di routine in quanto, in tal caso, l’adempimento non èindifferibile (Sez. 2, sentenza n. 22186 del 22.5.2007, Rv 236686; Sez. 3,sentenza n. 4279 del 13.2.1998, Rv. 210506), così come quando la necessità dieffettuare l’accertamento quel giorno nasca non dall’urgenza dell’accertamentobensì dalla disponibilità della struttura sanitaria (Sez. 6, sentenza n. 45659 del19.11.2010, Rv. 249034-01).La Corte ha altresì motivato il rigetto dell’istanza di rinvio, osservando chel’orario della visita non era incompatibile con quello dell’udienza.

La motivazioneè congrua, in quanto l’orario della visita rileva al fine della valutazione delrequisito dell’attualità ed effettività dell’impedimento.

Nel caso di specie,secondo la valutazione operata dalla Corte territoriale e non contestata in fattodal ricorrente, l’orario della visita, era compatibile con la celebrazionedell’udienza ed escludeva, quindi, l’attualità ed effettività dell’impedimento.Inoltre, la Corte ha osservato che la visita era stata prenotata quando eragià nota la data dell’udienza, sicché ben possibile era per il difensore evitare lasovrapposizione degli impegni.Queste argomentazioni, coerenti con i principi espressi da questa Corte intema di legittimo impedimento, non sono inficiate dai motivi addotti dalla difesa.Irrilevante è la circostanza che il reato non fosse prossimo alla prescrizione.

Lafissazione dei processi avviene sulla base di criteri prestabiliti e sulla base diuna organizzazione dell’attività di udienza che solo fondati motivi possonosuperare.

La circostanza che la visita specialistica dovesse essere effettuatapresso un ente pubblico non rileva, posto che la mancanza di urgenzaconsentiva di posticipare l’impegno e che anche gli enti ospedalieri dispongonodi giorni e fasce di orari di visita.4.

Per completezza, si aggiunge che questa Corte, con plurime e costantipronunce, ha affermato che «Il difensore impedito a comparire per ragioni disalute è tenuto, qualora si tratti di impedimento prevedibile, a nominare unsostituto processuale, ovvero ad indicare le specifiche ragioni che rendonoimpossibile la sostituzione. (Fattispecie relativa a richiesta di rinvio rigettata perla prevedibilità dell'impedimento, e per la ritenuta infondatezza dei motivi addottidal difensore per giustificare l'omessa nomina di un sostituto processuale)»(Sez. 1, n. 27516 del18/03/2025, Rv. 288336-02; Sez. 3, n. 38475 del4ì31/05/2019, Rv. 276761-01).

Nel caso di specie, non risulta che il difensoreabbia motivato sulle ragioni che rendevano impossibile la nomina di un sostitutoprocessuale.5.

Alla luce di quanto esposto, si deve concludere osservando che lamotivazione di rigetto della richiesta di rinvio, benché sintetica, è precisa edesaustiva e rispettosa dei principi espressi da questa Corte di legittimità.

Rimaneesclusa, pertanto, qualsiasi nullità conseguente alla violazione del diritto didifesa.Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché, ai sensidell’art. 616, comma 1 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali nonché a pagamento della somma di euro 3000,00 infavore della cassa delle ammende.In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 11589/2026196/2003 e ss.mm.

Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daVINCENZO SIANI - Presidente - Sent. n. sez. 67/2026GIORGIO [OSCURATO:PERSONA] - 03/02/2026SILVIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 32804/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 3 luglio 2025, la Corte di appello di Napoli confermava lasentenza del 6 maggio 2024 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con laquale l’odierno ricorrente era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro1000,00 di ammenda in quanto ritenuto responsabile del reato contravvenzionale di cuiall’art. 4 della legge n. 110 del 14 aprile 1975.Nell’illustrare lo svolgimento del processo, riferiva di aver respinto una richiesta di rinvioformulata dal difensore dell’imputato per un impedimento costituito da una visita medica,avendo rilevato che l’appuntamento era stato preso quando già era nota la data dell’udienza,che non si trattava di una visita urgente e che l’orario non era incompatibile con quellodell’impegno processuale.Nel merito del processo, ricostruiva i fatti in modo coerente con l’accertamentocompiuto in primo grado, disattendeva le argomentazioni difensive in ordine al soggetto cuiera riferibile il possesso dell’arma, all’inoffensività della stessa, alle ragioni giustificative delpossesso, all’insussistenza dei motivi per il riconoscimento della causa di non punibilità dicui all’art. 131 bis cod. pen., alla congruità della pena.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato con ununico motivo di ricorso formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen.Lamenta che non sia stato concesso il rinvio per impedimento del difensore nonostante nonfosse imminente il termine di prescrizione, nonostante la richiesta di rinvio fosse statatempestivamente depositata, fosse corredata da idonea documentazione che dimostraval’impossibilità di sostituzione e fosse relativa a visita specialistica da svolgersi presso un entepubblico, in tal modo incorrendo in violazione di legge.3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, avendo la Cortedi appello adeguatamente e congruamente documentato il rigetto della richiesta di rinvio inconformità ai principi che disciplinano la materia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi palesementeinfondati.2.

L’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., applicabile anche avanti ilgiudice dell’impugnazione per effetto del disposto dell’art. 598 cod. proc. pen.,dispone che il giudice rinvii il processo quando risulta che l’assenza deldifensore “è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimoimpedimento, purché prontamente comunicato”.

Presupposti del rinvio sono,quindi, l’impedimento assoluto e la tempestività della comunicazione.

Legittimoimpedimento e impossibilità assoluta di comparire sono concetti che si pongonoin rapporto di causa – effetto, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalitàmotivata del giudice.

Questa Corte considera come assoluti quegli impedimentiche possono ritenersi anche solo ragionevolmente insuperabili in concretosecondo l’id quod plerumque accidit.

L’impedimento, inoltre, deve essereeffettivo ed attuale e, quindi, deve sussistere nel momento in cui l’udienza deveessere celebrata.D’altro canto, la tempestività della comunicazione deve essere valutata noncon riferimento alla data rispetto alla quale viene fatto valere, ma in relazione almomento in cui è insorta la causa dell’impedimento e il difensore ne è venuto aconoscenza (Sez. 6, sentenza n. 16054 del 2.4.2009, Rv. 243524-01).3.

Tanto premesso, si osserva che nel caso in esame, l’impedimento fattovalere dal difensore non possedeva le caratteristiche cui la legge subordina ildiritto al rinvio.

La Corte territoriale ha rilevato che la visita medica era dicontrollo e non aveva carattere di urgenza, circostanza non contestata dalricorrente, il che esclude l’indifferibilità dell’impegno in base alla giurisprudenzadi questa Corte.

Si è affermato che non ricorre un impedimento rilevante ai finidel rinvio quando il ricovero sia volontario ed effettuato per compiereaccertamenti clinici di routine in quanto, in tal caso, l’adempimento non èindifferibile (Sez. 2, sentenza n. 22186 del 22.5.2007, Rv 236686; Sez. 3,sentenza n. 4279 del 13.2.1998, Rv. 210506), così come quando la necessità dieffettuare l’accertamento quel giorno nasca non dall’urgenza dell’accertamentobensì dalla disponibilità della struttura sanitaria (Sez. 6, sentenza n. 45659 del19.11.2010, Rv. 249034-01).La Corte ha altresì motivato il rigetto dell’istanza di rinvio, osservando chel’orario della visita non era incompatibile con quello dell’udienza.

La motivazioneè congrua, in quanto l’orario della visita rileva al fine della valutazione delrequisito dell’attualità ed effettività dell’impedimento.

Nel caso di specie,secondo la valutazione operata dalla Corte territoriale e non contestata in fattodal ricorrente, l’orario della visita, era compatibile con la celebrazionedell’udienza ed escludeva, quindi, l’attualità ed effettività dell’impedimento.Inoltre, la Corte ha osservato che la visita era stata prenotata quando eragià nota la data dell’udienza, sicché ben possibile era per il difensore evitare lasovrapposizione degli impegni.Queste argomentazioni, coerenti con i principi espressi da questa Corte intema di legittimo impedimento, non sono inficiate dai motivi addotti dalla difesa.Irrilevante è la circostanza che il reato non fosse prossimo alla prescrizione.

Lafissazione dei processi avviene sulla base di criteri prestabiliti e sulla base diuna organizzazione dell’attività di udienza che solo fondati motivi possonosuperare.

La circostanza che la visita specialistica dovesse essere effettuatapresso un ente pubblico non rileva, posto che la mancanza di urgenzaconsentiva di posticipare l’impegno e che anche gli enti ospedalieri dispongonodi giorni e fasce di orari di visita.4.

Per completezza, si aggiunge che questa Corte, con plurime e costantipronunce, ha affermato che «Il difensore impedito a comparire per ragioni disalute è tenuto, qualora si tratti di impedimento prevedibile, a nominare unsostituto processuale, ovvero ad indicare le specifiche ragioni che rendonoimpossibile la sostituzione. (Fattispecie relativa a richiesta di rinvio rigettata perla prevedibilità dell'impedimento, e per la ritenuta infondatezza dei motivi addottidal difensore per giustificare l'omessa nomina di un sostituto processuale)»(Sez. 1, n. 27516 del18/03/2025, Rv. 288336-02; Sez. 3, n. 38475 del4ì31/05/2019, Rv. 276761-01).

Nel caso di specie, non risulta che il difensoreabbia motivato sulle ragioni che rendevano impossibile la nomina di un sostitutoprocessuale.5.

Alla luce di quanto esposto, si deve concludere osservando che lamotivazione di rigetto della richiesta di rinvio, benché sintetica, è precisa edesaustiva e rispettosa dei principi espressi da questa Corte di legittimità.

Rimaneesclusa, pertanto, qualsiasi nullità conseguente alla violazione del diritto didifesa.Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché, ai sensidell’art. 616, comma 1 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali nonché a pagamento della somma di euro 3000,00 infavore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 3 luglio 2025, la Corte di appello di Napoli confermava lasentenza del 6 maggio 2024 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con laquale l’odierno ricorrente era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro1000,00 di ammenda in quanto ritenuto responsabile del reato contravvenzionale di cuiall’art. 4 della legge n. 110 del 14 aprile 1975.Nell’illustrare lo svolgimento del processo, riferiva di aver respinto una richiesta di rinvioformulata dal difensore dell’imputato per un impedimento costituito da una visita medica,avendo rilevato che l’appuntamento era stato preso quando già era nota la data dell’udienza,che non si trattava di una visita urgente e che l’orario non era incompatibile con quellodell’impegno processuale.Nel merito del processo, ricostruiva i fatti in modo coerente con l’accertamentocompiuto in primo grado, disattendeva le argomentazioni difensive in ordine al soggetto cuiera riferibile il possesso dell’arma, all’inoffensività della stessa, alle ragioni giustificative delpossesso, all’insussistenza dei motivi per il riconoscimento della causa di non punibilità dicui all’art. 131 bis cod. pen., alla congruità della pena.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato con ununico motivo di ricorso formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen.Lamenta che non sia stato concesso il rinvio per impedimento del difensore nonostante nonfosse imminente il termine di prescrizione, nonostante la richiesta di rinvio fosse statatempestivamente depositata, fosse corredata da idonea documentazione che dimostraval’impossibilità di sostituzione e fosse relativa a visita specialistica da svolgersi presso un entepubblico, in tal modo incorrendo in violazione di legge.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, avendo la Cortedi appello adeguatamente e congruamente documentato il rigetto della richiesta di rinvio inconformità ai principi che disciplinano la materia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi palesementeinfondati.2. L’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., applicabile anche avanti ilgiudice dell’impugnazione per effetto del disposto dell’art. 598 cod. proc. pen.,dispone che il giudice rinvii il processo quando risulta che l’assenza deldifensore “è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimoimpedimento, purché prontamente comunicato”. Presupposti del rinvio sono,quindi, l’impedimento assoluto e la tempestività della comunicazione. Legittimoimpedimento e impossibilità assoluta di comparire sono concetti che si pongonoin rapporto di causa – effetto, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalitàmotivata del giudice. Questa Corte considera come assoluti quegli impedimentiche possono ritenersi anche solo ragionevolmente insuperabili in concretosecondo l’id quod plerumque accidit. L’impedimento, inoltre, deve essereeffettivo ed attuale e, quindi, deve sussistere nel momento in cui l’udienza deveessere celebrata.D’altro canto, la tempestività della comunicazione deve essere valutata noncon riferimento alla data rispetto alla quale viene fatto valere, ma in relazione almomento in cui è insorta la causa dell’impedimento e il difensore ne è venuto aconoscenza (Sez. 6, sentenza n. 16054 del 2.4.2009, Rv. 243524-01).3. Tanto premesso, si osserva che nel caso in esame, l’impedimento fattovalere dal difensore non possedeva le caratteristiche cui la legge subordina ildiritto al rinvio. La Corte territoriale ha rilevato che la visita medica era dicontrollo e non aveva carattere di urgenza, circostanza non contestata dalricorrente, il che esclude l’indifferibilità dell’impegno in base alla giurisprudenzadi questa Corte. Si è affermato che non ricorre un impedimento rilevante ai finidel rinvio quando il ricovero sia volontario ed effettuato per compiereaccertamenti clinici di routine in quanto, in tal caso, l’adempimento non èindifferibile (Sez. 2, sentenza n. 22186 del 22.5.2007, Rv 236686; Sez. 3,sentenza n. 4279 del 13.2.1998, Rv. 210506), così come quando la necessità dieffettuare l’accertamento quel giorno nasca non dall’urgenza dell’accertamentobensì dalla disponibilità della struttura sanitaria (Sez. 6, sentenza n. 45659 del19.11.2010, Rv. 249034-01).La Corte ha altresì motivato il rigetto dell’istanza di rinvio, osservando chel’orario della visita non era incompatibile con quello dell’udienza. La motivazioneè congrua, in quanto l’orario della visita rileva al fine della valutazione delrequisito dell’attualità ed effettività dell’impedimento. Nel caso di specie,secondo la valutazione operata dalla Corte territoriale e non contestata in fattodal ricorrente, l’orario della visita, era compatibile con la celebrazionedell’udienza ed escludeva, quindi, l’attualità ed effettività dell’impedimento.Inoltre, la Corte ha osservato che la visita era stata prenotata quando eragià nota la data dell’udienza, sicché ben possibile era per il difensore evitare lasovrapposizione degli impegni.Queste argomentazioni, coerenti con i principi espressi da questa Corte intema di legittimo impedimento, non sono inficiate dai motivi addotti dalla difesa.Irrilevante è la circostanza che il reato non fosse prossimo alla prescrizione. Lafissazione dei processi avviene sulla base di criteri prestabiliti e sulla base diuna organizzazione dell’attività di udienza che solo fondati motivi possonosuperare. La circostanza che la visita specialistica dovesse essere effettuatapresso un ente pubblico non rileva, posto che la mancanza di urgenzaconsentiva di posticipare l’impegno e che anche gli enti ospedalieri dispongonodi giorni e fasce di orari di visita.4. Per completezza, si aggiunge che questa Corte, con plurime e costantipronunce, ha affermato che «Il difensore impedito a comparire per ragioni disalute è tenuto, qualora si tratti di impedimento prevedibile, a nominare unsostituto processuale, ovvero ad indicare le specifiche ragioni che rendonoimpossibile la sostituzione. (Fattispecie relativa a richiesta di rinvio rigettata perla prevedibilità dell'impedimento, e per la ritenuta infondatezza dei motivi addottidal difensore per giustificare l'omessa nomina di un sostituto processuale)»(Sez. 1, n. 27516 del18/03/2025, Rv. 288336-02; Sez. 3, n. 38475 del4ì31/05/2019, Rv. 276761-01). Nel caso di specie, non risulta che il difensoreabbia motivato sulle ragioni che rendevano impossibile la nomina di un sostitutoprocessuale.5. Alla luce di quanto esposto, si deve concludere osservando che lamotivazione di rigetto della richiesta di rinvio, benché sintetica, è precisa edesaustiva e rispettosa dei principi espressi da questa Corte di legittimità. Rimaneesclusa, pertanto, qualsiasi nullità conseguente alla violazione del diritto didifesa.Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché, ai sensidell’art. 616, comma 1 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali nonché a pagamento della somma di euro 3000,00 infavore della cassa delle ammende.In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11589/2026196/2003 e ss.mm. Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daVINCENZO SIANI - Presidente - Sent. n. sez. 67/2026GIORGIO [OSCURATO:PERSONA] - 03/02/2026SILVIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 32804/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 3 luglio 2025, la Corte di appello di Napoli confermava lasentenza del 6 maggio 2024 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con laquale l’odierno ricorrente era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro1000,00 di ammenda in quanto ritenuto responsabile del reato contravvenzionale di cuiall’art. 4 della legge n. 110 del 14 aprile 1975.Nell’illustrare lo svolgimento del processo, riferiva di aver respinto una richiesta di rinvioformulata dal difensore dell’imputato per un impedimento costituito da una visita medica,avendo rilevato che l’appuntamento era stato preso quando già era nota la data dell’udienza,che non si trattava di una visita urgente e che l’orario non era incompatibile con quellodell’impegno processuale.Nel merito del processo, ricostruiva i fatti in modo coerente con l’accertamentocompiuto in primo grado, disattendeva le argomentazioni difensive in ordine al soggetto cuiera riferibile il possesso dell’arma, all’inoffensività della stessa, alle ragioni giustificative delpossesso, all’insussistenza dei motivi per il riconoscimento della causa di non punibilità dicui all’art. 131 bis cod. pen., alla congruità della pena.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato con ununico motivo di ricorso formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen.Lamenta che non sia stato concesso il rinvio per impedimento del difensore nonostante nonfosse imminente il termine di prescrizione, nonostante la richiesta di rinvio fosse statatempestivamente depositata, fosse corredata da idonea documentazione che dimostraval’impossibilità di sostituzione e fosse relativa a visita specialistica da svolgersi presso un entepubblico, in tal modo incorrendo in violazione di legge.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, avendo la Cortedi appello adeguatamente e congruamente documentato il rigetto della richiesta di rinvio inconformità ai principi che disciplinano la materia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi palesementeinfondati.2. L’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., applicabile anche avanti ilgiudice dell’impugnazione per effetto del disposto dell’art. 598 cod. proc. pen.,dispone che il giudice rinvii il processo quando risulta che l’assenza deldifensore “è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimoimpedimento, purché prontamente comunicato”. Presupposti del rinvio sono,quindi, l’impedimento assoluto e la tempestività della comunicazione. Legittimoimpedimento e impossibilità assoluta di comparire sono concetti che si pongonoin rapporto di causa – effetto, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalitàmotivata del giudice. Questa Corte considera come assoluti quegli impedimentiche possono ritenersi anche solo ragionevolmente insuperabili in concretosecondo l’id quod plerumque accidit. L’impedimento, inoltre, deve essereeffettivo ed attuale e, quindi, deve sussistere nel momento in cui l’udienza deveessere celebrata.D’altro canto, la tempestività della comunicazione deve essere valutata noncon riferimento alla data rispetto alla quale viene fatto valere, ma in relazione almomento in cui è insorta la causa dell’impedimento e il difensore ne è venuto aconoscenza (Sez. 6, sentenza n. 16054 del 2.4.2009, Rv. 243524-01).3. Tanto premesso, si osserva che nel caso in esame, l’impedimento fattovalere dal difensore non possedeva le caratteristiche cui la legge subordina ildiritto al rinvio. La Corte territoriale ha rilevato che la visita medica era dicontrollo e non aveva carattere di urgenza, circostanza non contestata dalricorrente, il che esclude l’indifferibilità dell’impegno in base alla giurisprudenzadi questa Corte. Si è affermato che non ricorre un impedimento rilevante ai finidel rinvio quando il ricovero sia volontario ed effettuato per compiereaccertamenti clinici di routine in quanto, in tal caso, l’adempimento non èindifferibile (Sez. 2, sentenza n. 22186 del 22.5.2007, Rv 236686; Sez. 3,sentenza n. 4279 del 13.2.1998, Rv. 210506), così come quando la necessità dieffettuare l’accertamento quel giorno nasca non dall’urgenza dell’accertamentobensì dalla disponibilità della struttura sanitaria (Sez. 6, sentenza n. 45659 del19.11.2010, Rv. 249034-01).La Corte ha altresì motivato il rigetto dell’istanza di rinvio, osservando chel’orario della visita non era incompatibile con quello dell’udienza. La motivazioneè congrua, in quanto l’orario della visita rileva al fine della valutazione delrequisito dell’attualità ed effettività dell’impedimento. Nel caso di specie,secondo la valutazione operata dalla Corte territoriale e non contestata in fattodal ricorrente, l’orario della visita, era compatibile con la celebrazionedell’udienza ed escludeva, quindi, l’attualità ed effettività dell’impedimento.Inoltre, la Corte ha osservato che la visita era stata prenotata quando eragià nota la data dell’udienza, sicché ben possibile era per il difensore evitare lasovrapposizione degli impegni.Queste argomentazioni, coerenti con i principi espressi da questa Corte intema di legittimo impedimento, non sono inficiate dai motivi addotti dalla difesa.Irrilevante è la circostanza che il reato non fosse prossimo alla prescrizione. Lafissazione dei processi avviene sulla base di criteri prestabiliti e sulla base diuna organizzazione dell’attività di udienza che solo fondati motivi possonosuperare. La circostanza che la visita specialistica dovesse essere effettuatapresso un ente pubblico non rileva, posto che la mancanza di urgenzaconsentiva di posticipare l’impegno e che anche gli enti ospedalieri dispongonodi giorni e fasce di orari di visita.4. Per completezza, si aggiunge che questa Corte, con plurime e costantipronunce, ha affermato che «Il difensore impedito a comparire per ragioni disalute è tenuto, qualora si tratti di impedimento prevedibile, a nominare unsostituto processuale, ovvero ad indicare le specifiche ragioni che rendonoimpossibile la sostituzione. (Fattispecie relativa a richiesta di rinvio rigettata perla prevedibilità dell'impedimento, e per la ritenuta infondatezza dei motivi addottidal difensore per giustificare l'omessa nomina di un sostituto processuale)»(Sez. 1, n. 27516 del18/03/2025, Rv. 288336-02; Sez. 3, n. 38475 del4ì31/05/2019, Rv. 276761-01). Nel caso di specie, non risulta che il difensoreabbia motivato sulle ragioni che rendevano impossibile la nomina di un sostitutoprocessuale.5. Alla luce di quanto esposto, si deve concludere osservando che lamotivazione di rigetto della richiesta di rinvio, benché sintetica, è precisa edesaustiva e rispettosa dei principi espressi da questa Corte di legittimità. Rimaneesclusa, pertanto, qualsiasi nullità conseguente alla violazione del diritto didifesa.Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché, ai sensidell’art. 616, comma 1 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali nonché a pagamento della somma di euro 3000,00 infavore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 11589/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris