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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 12121/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 sulla assoluta inverosimiglianza della prospettazione difensiva); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alle ritenute aggravanti è - oltre che reiterativo - manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. per tutte rispettivamente Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romano, Rv. 279042 e Sez. 5, n. 51098 del 21/09/2017, Scaturro, Rv. 271602); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 sulla assoluta inverosimiglianza della prospettazione difensiva); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alle ritenute aggravanti è - oltre che reiterativo - manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. per tutte rispettivamente Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romano, Rv. 279042 e Sez. 5, n. 51098 del 21/09/2017, Scaturro, Rv. 271602); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12121/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris