CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 18995/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente-Agenzia delle Entrate in persona del direttore pro tempore, rappresentata edifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Basilicatan. 370/2018 depositata il 09/07/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 35527/2019Numero sezionale 4447/2026Numero di raccolta generale 18995/2026Data pubblicazione 10/06/2026Con plurimi avvisi di accertamento, l’Agenzia delle Entrate recuperava atassazione maggiori ricavi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esercente laprofessione di avvocato, sulla base di una verifica sui conti correnti bancariintestati a lui e alla moglie, dalla quale erano emersi movimenti finanziariprivi di giustificazione contabile per centinaia di migliaia di euro.[OSCURATO:PERSONA], adita dal contribuente, rigettava ilricorso.[OSCURATO:PERSONA], adita dal contribuente, accoglievaparzialmente l’appello rilevando che, giusta la declaratoria diincostituzionalità parziale dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, ad operadella sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’amministrazionefinanziaria avrebbe dovuto limitare il recupero a tassazione agli imponibiliottenuti attraverso l’applicazione del coefficiente di redditività previsto pergli avvocati della provincia di Potenza ai soli versamenti e non anche aiprelievi.Avverso la suddetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese ed è rimasta intimata.Per la decisione è stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36del d.lgs. n. 546 del 1992.1.1. Sostiene parte ricorrente che i giudici di appello avrebbero omesso dipronunciarsi sulla prova contraria addotta dal contribuente in ordine allapresunzione reddituale dei versamenti posti a fondamento dell’indaginefinanziaria. In particolare, il contribuente aveva eccepito l’inefficaciaprobatoria sia dei prelievi – stante la declaratoria di incostituzionalitàdell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai prelievi deiNumero registro generale 35527/2019Numero sezionale 4447/2026Numero di raccolta generale 18995/2026Data pubblicazione 10/06/2026lavoratori autonomi – che dei versamenti – stante la prova contrariaconsistente nel fatto che all’epoca il contribuente non svolgeva l’attività diavvocato, non essendo ancora abilitato, ma era titolare di un’agenzia dipratiche auto e, in forza di regolare procura, incassava le somme erogatedalle assicurazioni in relazione ai sinistri trattati che poi versava ai clientiper conto dei quali le aveva incassate, come dimostrato dalle copie degliassegni emessi dalle compagnie di assicurazione a nome degli assistiti eincassati per procura dal contribuente.2. Il motivo è fondato.2.1. Leggendo l’atto di appello – accessibile a questa Corte essendo statodedotto un errore procedurale – si rileva che il contribuente aveva devolutoai giudici di appello non soltanto la questione afferente la rilevanzareddituale dei versamenti, alla luce della parziale declaratoria diincostituzionalità dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, correttamenteesaminata e accolta, ma anche la questione relativa alla rilevanza redditualedei prelievi, alla luce della prova documentale addotta in ordine all’attivitàsvolta dal contribuente (titolare di pratiche auto) e alle peculiari modalità disvolgimento di tale attività (incasso per procura dei risarcimenti erogatidalle compagnie di assicurazione e versamento degli stessi ai clientiassicurati).2.2. Questa Corte ha spiegato più volte che la presunzione ex art. 32 deld.P.R. n. 600 del 1973 consente all’Ufficio di riferire de plano ad operazioniimponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari delcontribuente, cui è fatta salva la prova contraria del contribuente, che èammesso a dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogniversamento bancario, che gli elementi desumibili dalle movimentazionibancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili (da ultimo Cass. n.12785/2026).2.3. Correttamente, il ricorrente ha quindi dedotto la violazione dellacorrispondenza fra chiesto e pronunciato. Infatti, come più volte chiarito daNumero registro generale 35527/2019Numero sezionale 4447/2026Numero di raccolta generale 18995/2026Data pubblicazione 10/06/2026questa Corte, l'omessa pronuncia su un motivo di appello integra laviolazione dell'art. 112 c.p.c. e non già l'omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quantoil motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensìla specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello, sicché, ove ilvizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., neltesto riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dallal. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile (Cass. n.6835/2017, Rv. 643679-01); Cass. n. 23930/2017, Rv. 646046-01).2.4. Del resto, il silenzio dei giudici territoriali non può essere inteso comeimplicito rigetto del motivo, sia perché non vi è un legame logico-giuridicofra i due motivi che possa indurre a ritenere implicitamente rigettato ilsecondo con l’accoglimento del primo, sia perché dalla descrizione insentenza del motivo di appello si evince che i giudici lo hanno del tuttopretermesso.3. Con il secondo motivo, il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992.3.1. Sostiene il ricorrente che i giudici di appello avrebbero motivatoapparentemente in ordine all’eccepita violazione degli artt. 43 del d.P.R. n.600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 (insussistenza di presuppostiper l’emissione dell’accertamento integrativo inerente ai periodi di imposta2007 e 2009).4. Il motivo è fondato.4.1. Questa Corte ha più volte statuto che la motivazione è solo apparentee la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n.Numero registro generale 35527/2019Numero sezionale 4447/2026Numero di raccolta generale 18995/2026Data pubblicazione 10/06/202622232). Rammenta, inoltre, che la riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012,n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. Un., 7aprile 2014 n. 8053).4.2. Nel caso di specie il giudice d’appello afferma che “quanto allaeccezione relativa dalla pretesa illegittimità degli avvisi perché il potereaccertativo si sarebbe consumato con le attività trasfuse in dueaccertamenti ai quali il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato acquiescenza (anni 2007e 2009), essa è infondata. Consta dall’esame degli atti che per i periodi2007 e 2009 l’ufficio ha operato nuove indagini e nuovi accertamenti solodopo la acquisizione di nuovi elementi probatori non conosciuti al momentodell’emissione degli accertamenti parziali”.La motivazione nel suo complesso non rispetta il minimo costituzionale, inquanto non spiega in cosa siano consistite le “nuove indagini” e i “nuoviaccertamenti” e quale fosse il contenuto dei “nuovi elementi probatori” eperché gli stessi abbiano giustificato la riedizione del potere accertativo. Indefinitiva, la motivazione appare apodittica e, dunque, vuota di contenutoconcreto, così da rendere impossibile la comprensione il percorso logico-Numero registro generale 35527/2019Numero sezionale 4447/2026Numero di raccolta generale 18995/2026Data pubblicazione 10/06/2026giuridico seguito dalla Corte territoriale e, conseguentemente di sindacarnela correttezza.5. In definitiva, il ricorso merita accoglimento.5.1. La sentenza deve, quindi essere cassata con rinvio, per un nuovoesame, alla Corte di Giustizia di secondo grado della Basilicata, in diversacomposizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del presentegiudizio. P.Q.Mla Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per un nuovoesame, alla Corte di Giustizia di secondo grado della Basilicata, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]