CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2025
Cassazione n. 09770/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (9Ì&7 R.G. 36288_24 rilevato che, con tre distinti motivi di impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: 1) il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 131-bis, cod. pen. ed agli artt. 192, 495, comma 2, 502, 546 e 530, cod. proc. pen. e 111 Cost. (dolendosi, in particolare, dell'illegittimità dell'ordinanza emessa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e degli atti successivi del giudizio, ordinanza con cui il giudice aveva revocato l'ammissione dei testi a discarico invitando le parti a formulare le conclusioni); 2) la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, cod. proc. pen. (prospettando, in sostanza, in subordine al mancato accoglimento del primo motivo, la richiesta di rinnovazione istruttoria riguardante l'escussione dei testi a discarico oggetto di revoca); 3) il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 674, cod. pen. (dolendosi, in particolare, dell'affermazione di responsabilità per aver gettato dell'acido dalla terrazza cagionando l'imbrattamento e il deterioramento di una tenda asole, in quanto non sarebbe stato possibile accertare che tipo di sostanza fosse stata riversata sulla tenda da sole, osservando come il reato non sarebbe configurabile nei casi in cui i danni riguardino cose e non persone); letta la memoria della difesa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui, nel contestare le cause di inammissibilità del ricorso, insiste nel suo accoglimento; rilevato che, con due distinti motivi di impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: 1) il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 495, comma 2, e 111 Cost. (dolendosi, in particolare, dell'illegittimità dell'ordinanza emessa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e degli atti successivi del giudizio, ordinanza con cui il giudice aveva revocato l'ammissione dei testi a discarico invitando le parti a formulare le conclusioni, insistendo sulla richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603, cod. proc. pen. di tali testi); 2) il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 674, cod. pen. (dolendosi, in particolare, dell'affermazione di responsabilità per aver gettato dell'acido dalla terrazza cagionando l'imbrattamento e il deterioramento di una tenda asole, in quanto non sarebbe stato possibile accertare che tipo di sostanza fosse stata riversata sulla tenda da sole, osservando come il reato non sarebbe configurabile nei casi in cui i danni riguardino cose e non persone); Ritenuto che tutti i motivi di ricorso proposti dalle difese, pur alla luce delle argomentazioni svolte nella memoria difensiva depositata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in limine litis, sono inammissibili perché, anzitutto, costituiti — conformemente al mezzo di impugnazione originariamente ma erroneamente esperito, stante la inappellabilità della sentenza di proscioglimento - da mere doglianze in punto di fatto; in ogni caso perché meramente reiterativi di profili di doglianza già adeguatamente esaminati a confutati dal giudice di merito con motivazione del tutto coerente con le emergenze processuali e rispondente ai canoni di logicità argonnentativa, e volti a prefigurare una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità ed avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; Ritenuto, in particolare, quanto all'eccezione relativa all'intervenuta revoca da parte del giudice dell'ammissione dei testi a discarico, che la stessa è tardiva in quanto proposta con l'atto di impugnazione in esame, laddove è pacifico che la revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, Rv. 271732 — 01); Ritenuto, quanto alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, che la stessa è inammissibile in quanto rivolta al giudice di merito, coerentemente con il mezzo di impugnazione erroneamente esperito, ma non valutabile da questa Corte, non dotata di poteri istruttori in quanto comportanti apprezzamenti di merito che esulano dall'ambito cognitivo di pura legittimità; Ritenuto, infine, quanto alla censura relativa alla configurabilità dell'art. 674, cod. pen., che la deduzione difensiva volta a contestare la natura del liquido con cui era stata imbrattata la tenda è deduzione di puro fatto che, in quanto tale, non può trovare legittimamente ingresso dinanzi a questa Corte, per il resto dovendosi ribadire che se è ben vero che la contravvenzione di getto pericoloso di cose, di cui all'art. 674 cod. pen., non è configurabile quando l'offesa, l'imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone (Sez. 3, n. 19968 del 14/12/2016, Rv. 269767 — 01), deve tuttavia evidenziarsi che la contestazione in esame rivolta ai due imputati consisteva nell'aver gettato del liquido (essendo irrilevante sotto il profilo giuridico se lo stesso fosse stato o meno acido) dalla terrazza dell'immobile ove insistono gli appartamenti, cagionando l'innbrattamento ed il deterioramento di una tenda da sole installata nel balcone sottostante appartenente alle persone offese, dunque una contestazione che, al di là del contestato danneggiamento della res di proprietà della persona offesa, faceva riferimento al potenziale danno alla persona che poteva verificarsi a seguito del contestato sversamento, in tal senso, deve quindi essere ribadito che con riferimento alla contravvenzione di getto pericolose di cose, previsto dall'art. 674 cod. pen., il "versamento" concerne materie liquide e può avvenire per mano dell'agente o in qualsiasi altro modo da lui posto in essere o lasciato dolosamente o colposamente in azione, e va posto in relazione con l'effetto possibile di offendere, imbrattare o molestare le persone, anche se questo effetto non si sia verificato (Sez. 1, n. 8386 del 02/07/1992, Rv. 191451 - 01 in cui la S.C. ha ritenuto che integrasse la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. il getto di acqua con una pompa all'interno dell'abitazione altrui); Ritenuto, conclusivamente, che ciascun ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella loro proposizione; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C