CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03695/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8943/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].P.A., già [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] -in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio degli avvocatiDARIO CLEMENTI , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente d agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] O MARAZZA, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] n.8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] FEOche la rappresenta no e difend ono ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4853/2019 , depositata il30/12/2019, R.G.N. 677/2019; udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 05/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, nell’ambito di una procedura di reclamo ex lege n. 92 del 2012, ha conferm ato la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’impugnativa del licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] il 31 ottobre 2014 da [OSCURATO:PERSONA], all'esito di una procedura di mobilità, e volta ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in qualità di cessionaria del compendio aziendale, con le pronunce economiche conseguenziali; 2. in sintesi e per quanto qui ancora interessa, la Corte ha ritenuto infondata “la censura di illegittimità del licenziamento per violazione dell’art. 2112, comma 4, c.c., perché motivato dal trasferimento d’azienda intervenuto tra CAI e SAI”; ha osservato che in un “contesto di conclamata crisi economica non può costituire motivo di nullità del trasferimento d'azienda la sostanziale contemporaneità della cessione con l'avvio della procedura per cui è causa e delle trattative per la creazione di una nuova realtà societaria, condizionate alla riduzione del personale aereo”; 3.in ordine alla pretesa violazione dei criteri di scelta, la Corte, esaminata la documentazione acquisita al giudizio, ha ritenuto, conformemente al primo giudice, che erano stati correttamente applicati i criteri stabiliti nell’accordo sindacale del 24 ottobre 2014; 4. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente affidato a tre motivi; hanno resistito con distinti controricorsi le società intimate; tutte le partihanno comunicato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., dell'art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990, dell’art. 4 della Direttiva 2001/23/CE, nonché degli artt. 1362 ess. c.c.; si critica diffusamente la sentenza impugnata per aver negato la violazione del comma 4 dell'art. 2112 c.c., nonostante il licenziamento del personale in esubero costituisse “la premessa e la condizione della cessione aziendale”, alla quale risultava, pertanto, “causalmente” collegata; si deduce “che, con il verbale di accordo, ai sensi dell'art. 47, comma 4-bis l. n. 428 del 1990, del 26 novembre 2014 è stata prevista la prosecuzione dei rapporti di lavoro con i soli lavoratori inclusi nell'elenco allegato al verbale, che rappresentavano l'intero organico alle dipendenze della società CAI al momento della cessione (ossia, il personale rimasto in servizio all'esito della procedura di mobilità per cui è causa), con espressa (illegittima) esclusione della prosecuzione dei rapporti di lavoro ex art.2112 c.c. del personale licenziato all'esito delle procedure licenziamento collettivo avviate con comunicazioni del 31 luglio e del 3 ottobre 2014”; si eccepisce che la “conclamata crisi economica” ravvisata dalla Corte territoriale non è sufficiente a giustificare le deroghe all’art. 2112 c.c. al di fuori delle deroghe consentite dalla disciplina comunitaria e dall’art. 47 della l. n. 428 del 1990 “solo nell’ambito di una procedura latu sensu liquidativa dell’impresa cedente”; con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1, commi 47 e ss. l. n. 92 del 2012, 414 c.p.c., con nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c, per avere la Corte territoriale ravvisato un difetto di allegazione dell’esponente circa l’indicazione dei nominativi dei colleghi rimasti in servizio che avrebbero dovuto essere licenziati al posto del Fusi; con il terzo mezzo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt.112, 115, 167, 414, 416, 420 c.p.c., 1, commi 47 e ss. l. n. 92 del 2012, per avere la Corte territoriale ritenuto la “carenza di specifica contestazione” circa un documento prodotto dalla società; 2.il Collegio giudica il primo motivo del ricorso fondato, sia nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 2112, comma 4, c.c., sia laddove lamenta la violazione dell'art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990; per quanto riguarda il primo aspetto, è la stessa Corte territoriale a riconoscere “la sostanziale contemporaneità della cessione con l'avvio della procedura per cui è causa e delle trattative per la creazione di una nuova realtà societaria, condizionate alla riduzione del personale aereo”; orbene, nella giurisprudenza di questa Corte, a partire da Cass. n. 15495 del 2008, è stato chiarito che -a proposito dell'art. 2112, quarto comma, c.c., secondo cui il trasferimento non può essere di per sé ragione giustificativa di licenziamento, aggiungendo che l'alienante conserva il potere di recesso attribuitogli dalla normativa generale -il trasferimento di azienda non può impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma “sempre che questo abbia fondamento nella struttura aziendale, e non nella connessione con il trasferimento o nella finalità di agevolarlo" (conf. Cass. n. 11410 del 2018; Cass. n. 3186 del 2019; Cass.n. 8039 del 2022); nella specie è stato acclarato dalla Corte romana che il licenziamento era contestuale all’operazione di cessione d’azienda, la quale era “condizionata” dalla preventiva riduzione dell’organico del personale aereo, per cui era innegabile la connessione con il trasferimento e la finalità di agevolare il trasferimento stesso; per quanto riguarda il secondo aspetto, la sentenza impugnata non è conforme al principio in base al quale: “In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lett. c), della l. n. 675 del 1977, ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del 1990, inserito dal d.l. n. 135 del 2009, conv. in l. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in quanto la locuzione -contenuta del predetto comma 4 - bis – ‘Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo’, va letta in conformità al diritto dell'Unione europea ed alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno 2009, in causa C-561/07 (all'esito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE), nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non ‘in vista della liquidazione dei beni’, non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa” (Cass.nn. 10414 e 10415 del 2020; conf. Cass. n. 17193, n. 17194, n. 17195, n. 17198, n. 17199, n. 17201 del 2020; Cass. n. 33154 del 2021; Cass. n. 10520, n. 10522, n. 10524 del 2022); a tali precedenti il Collegio intende dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene, rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; 3. vista la fondatezza del primo motivo di ricorso risultano invece inammissibili i l secondo e terzo motivo, per quanto gli stessi possano ancora rilevare, riguardanti la pretesa illegittimità del licenziamento collettivo intimato da [OSCURATO:SOCIETA] in relazione alla dedotta violazione dei criteri di scelta convenuti in sede sindacale; infatti, si tratta di censure che formalmente deducono la violazione e falsa applicazione di norme di legge ma, nella sostanza, investono la valutazione delle emergenze probatorie risultanti da documenti ovvero le condotte di non contestazione che è espressione di un potere riservato ai giudici del merito che esorbita dal sindacato di questa Corte di legittimità; 4.conclusivamente deve essere accolto il primo motivo, inammissibili gi altri, con cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure ritenutefondate e rinvio alla Corte indicata in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito e provvederà alle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo