CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 aprile 2021
Cassazione n. 32651/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
18 ORDINANZA sul ricorso n. 12668/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via Gregorio VII n. 466, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende - ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante in carica quale mandatario di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Flaminia n. 79 presso lo studio legale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via degli Scipioni n. 268/a presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende - con troricorrente — nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno) [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, - resistente con memoria - avverso la sentenza n. 2569/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/04/2017; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 26/04/2021, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna, con quattro motivi di ricorso, la sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 2569 del 19/04/2017, resa in sede di impugnazione su causa di opposizione al piano di riparto. Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha solo depositato memoria. All'esito dell'adunanza del 26 aprile 2021, svoltasi nella modalità disciplinata dall'art. 23, comma 8 bis, di. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza d'appello è stata depositata il 19/04/2017 e il ricorso per cassazione è stato notificato il 19/04/2018 ed è, PERTANTO, tempestivo, in quanto la causa in primo grado era iniziata prima del 18/06/2009. Il primo motivo del ricorso deduce violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. per avere la Corte di Appello di Roma condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di oltre euro tredicimila in favore del Ad. 26/04/2021 CC R.G.N. 12668/2018; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] di via Ughelli n. 24, in Roma nonostante il detto Condominio non fosse mai stato citato in fase di appello Il secondo motivo deduce tardività degli interventi dei creditori, ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt.564 e 565 cod. proc. civ., in quanto effettuati dopo l'udienza di autorizzazione alla vendita e avendo la Corte di Appello ritenuta irrilevante, in quanto di mero rinvio, l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi al giudice dell'esecuzione. Il terzo motivo fa valere nullità della sentenza d'appello, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale rigettato un motivo di appello relativo all'illegittimità del tasso di mutuo applicato al rapporto di mutuo n. 9429/88 e per non avere ritenuto erroneo il metodo di calcolo adottato dal consulente di ufficio. Il quarto e ultimo mezzo censura la sentenza d'appello, ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 2697 cod. civ., nonché agli artt. 112 e 198 cod. proc. civ. per non avere ritenuto non valutabile un documento che, invece, era stato prodotto dallo stesso difensore del Bruno al consulente tecnico di ufficio. In via preliminare si rileva quanto segue. Il primo motivo comportalYllievo ufficioso di mancata integrità del contraddittorio, poiché, nel solo dispositivo, la sentenza d'appello individua, quale destinatario della pronuncia favorevole sulle spese, il Condominio sito in Roma, alla via Ughelli, n. 24, nel quale l'immobile espropriato al ricorrente è ubicato, ed al quale l'atto di appello non era stato nemmeno notificato. A ciò consegue la necessità di rimessione della causa al giudice di appello, in quanto la causa in esame, da ascrivere alla tipologia delle opposizioni o controversie distributive di cui all'art. 512 cod. proc.Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.G.N. 12668/2018; estensore: C. Valle vide.,f191.iphaft, 441y .;~ civ., comporta la necessità di litisconsorzio tra tutti i partecipanti alla distribuzione della somma ricavata dall'espropriazione e quindi anche del Condominio sito in Roma, in questa via Ughelli, al quale l'atto di appello non risulta notificato e che nondimeno risulta essere stato destinatario di pronuncia sulle spese di lite di detta fase di giudizio. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha ribadito che (Cass.n. 11268 del 12/06/2020 Rv. 658143 - 01): «In materia di opposizioni esecutive e controversie distributive, il ricorso per cassazione deve essere proposto nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell'opposizione, fra i quali sussiste litisconsorzio processuale cThig2 necessario, sicché il ricorso medesimo deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., l'esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire la verifica dell'integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinarne l'integrazione ai sensi dell'art. 331 c.p.c.». A tanto consegue la cassazione della sentenza impugnata e la rimessione della causa alla Corte di Appello di Roma, al fine dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del Condominio di via Ughelli, n. 24 ed al fine della rinnovazione della decisione. La Corte di Appello di Roma provvederà, in diversa composizione, ai suddetti incombenti nonché sulle spese di questa fase di legittimità. Non ricorrendo ipotesi di dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o di rigetto del ricorso, non deve darsi atto della sussistenza (o insussistenza, cfr. Sez. U n. 04315 del 20/02/2020) dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia.Ad. 26/04/2021 CC R.G.N. 12668/2018; estensore: C. Valle P.Q.M. cttaQ Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio 9.ella Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 26 aprile 2021. Il pr [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITAI -FielA oggi, 1.... [OSCURATO:PERSONA] ;u