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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22402/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con distinti atti, dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo dedotto, comune ad entrambi i ricorsi e sostanzialmente sovrapponibile, con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato (pg.5) emerge che le conclusioni sul punto sono "inammissibili per la genericità delle stesse"; rilevato, pertanto, che i ricorsi, che non si confrontano con tale dato e che non specificano quali parametri la Corte avrebbe disapplicato, devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 16 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con distinti atti, dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo dedotto, comune ad entrambi i ricorsi e sostanzialmente sovrapponibile, con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato (pg.5) emerge che le conclusioni sul punto sono "inammissibili per la genericità delle stesse"; rilevato, pertanto, che i ricorsi, che non si confrontano con tale dato e che non specificano quali parametri la Corte avrebbe disapplicato, devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 aprile
Sentenza Cassazione n. 22402/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris