Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 49451/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il provvedimento impugnato è stato emesso dal Tribunale di sorveglianza di Roma, che — provvedendo quale Giudice del rinvio dopo annullamento della prima sezione penale di questa Corte — ha respinto il reclamo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Roma che aveva rigettato l'istanza di esecuzione presso il domicilio del residuo di pena che [OSCURATO:PERSONA] doveva scontare.

L'annullamento della prima sezione penale è stato determinato dall'argomentazione del primo provvedimento del Tribunale di sorveglianza, che aveva accomunato l'istituto dell'esecuzione della pena a domicilio di cui si discute — previsto dall'art. 1 della

I. 26 novembre 2010, n. 199 — alla misura alternativa della detenzione domiciliare, fondando, così, il provvedimento sfavorevole posto poi al vaglio della prima sezione penale sul pregresso rigetto della richiesta della misura alternativa, misura, quest'ultima, che risponde invece a requisiti diversi.

In particolare, quanto al rischio della commissione di altri illeciti, mentre la norma sulla detenzione domiciliare parla di "reati", l'art. 1, comma 2, lett. d)

I. 199 del 2010 parla di "delitti".

Il provvedimento impugnato secondo la prima sezione penale — andava, dunque, annullato perché la motivazione avrebbe dovuto riferirsi «al fine di escludere la modalità esecutiva, in termini puntuali ((specifiche e motivate ragioni») alla possibilità qualificata («concreta») che il condannato commetta altri delitti e non, genericamente, reati».

Il nuovo provvedimento del Tribunale di sorveglianza, oggi al vaglio di questa Corte, ha ribadito il rigetto del reclamo.

2. Avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del suo difensore di fiducia, denunziando violazione di legge e vizio di motivazione.

Assume il ricorrente che il Tribunale non si sarebbe adeguato al dictum della sentenza rescindente e, per sostenere le sue ragioni, innanzitutto riporta pressoché integralmente la sentenza di annullamento della prima sezione penale di questa Corte.

Osserva, quindi, che il nuovo provvedimento si è limitato a richiamare le condanne presenti nel certificato del casellario, i carichi pendenti e le denunzie per furto del 2015 e del 2017, concludendo circa l'incapacità di [OSCURATO:PERSONA] di gestire la detenzione domestica e l'inidoneità di quest'ultima a scongiurare il rischio di recidiva.

Quanto all'incapacità di [OSCURATO:PERSONA] di gestire la detenzione domiciliare, tale affermazione — si legge nel ricorso — appare del tutto astratta e generica ed i precedenti sono risalenti, il che depotenzia l'affermazione circa l'indisponibilità, in capo al detenuto, di mezzi leciti di sussistenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. La norma di riferimento è costituita dall'art. 1 della

I. 26 novembre 2010 n. 199, che ha previsto, al comma primo, che la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.

Il magistrato di sorveglianza — recita altresì la norma — provvede senza ritardo sulla richiesta se già dispone delle informazioni occorrenti.Il comma secondo prevede le cause in cui la detenzione presso il domicilio non è applicabile; ciò accade in relazione: a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'art. 4-bis della

I. 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni; b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'art. 14-bis della

I. 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge; d) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

2. Orbene il ricorso è manifestamente infondato giacché il Tribunale di sorveglianza, a dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente, si è adeguato al dictum della sentenza della prima sezione penale, che aveva, in primo luogo, imposto di ripudiare parallelismi con la misura alternativa della detenzione domiciliare e, in secondo luogo, aveva indicato la necessità che la nuova motivazione, per escludere l'accesso al beneficio di cui all'art. 1 L. 199 del 2010, fosse riferita «in termini puntuali («specifiche e motivate ragioni») alla possibilità qualificata («concreta») che il condannato commetta altri delitti e non, genericamente, reati».

Il mandato della sentenza rescindente, infatti, è stato rispettato dal Tribunale di sorveglianza, laddove il Collegio ha offerto una motivazione circa l'inidoneità ad arginare il rischio di recidiva della collocazione presso il domicilio del condannato, prescindendo dalla giustificazione legata anche al rigetto dell'applicazione della misura alternativa alla detenzione del 2020 (che non è stata più riproposta dal Tribunale del rinvio).

Più precisamente, per giustificare il diniego della misura invocata, il Tribunale ha rimarcato l'esistenza, a carico del ricorrente, di otto condanne per delitti (furto, ricettazione, sottrazione di cose sottoposte a sequestro e tentata rapina) e la pendenza di quattro procedimenti penali per i delitti di violenza a Pubblico Ufficiale del 2017 (con condanna in primo grado), resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni del 2018, furto del 2015 e violazione di sigilli e reati edilizi nel 2017.

La motivazione reca altresì il riferimento alle denunzie per furto del 2015 e del 2017 ed a quella per falso del 2017.Il provvedimento è inoltre fondato sulla mancanza di mezzi leciti di sussistenza a disposizione del detenuto, tema su cui non vi è uno specifico enunciato censorio, il che rivela altresì l'aspecificità del ricorso.

Tutti questi dati — razionalmente valutati dal Tribunale di sorveglianza — rendono ragione del giudizio circa il rischio di recidiva, rischio normativamente previsto quale idoneo ad escludere la collocazione al domicilio ex art. 1, comma 2, lett. d)

I. 199 del 2010.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il provvedimento impugnato è stato emesso dal Tribunale di sorveglianza di Roma, che — provvedendo quale Giudice del rinvio dopo annullamento della prima sezione penale di questa Corte — ha respinto il reclamo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Roma che aveva rigettato l'istanza di esecuzione presso il domicilio del residuo di pena che [OSCURATO:PERSONA] doveva scontare. L'annullamento della prima sezione penale è stato determinato dall'argomentazione del primo provvedimento del Tribunale di sorveglianza, che aveva accomunato l'istituto dell'esecuzione della pena a domicilio di cui si discute — previsto dall'art. 1 della I. 26 novembre 2010, n. 199 — alla misura alternativa della detenzione domiciliare, fondando, così, il provvedimento sfavorevole posto poi al vaglio della prima sezione penale sul pregresso rigetto della richiesta della misura alternativa, misura, quest'ultima, che risponde invece a requisiti diversi. In particolare, quanto al rischio della commissione di altri illeciti, mentre la norma sulla detenzione domiciliare parla di "reati", l'art. 1, comma 2, lett. d) I. 199 del 2010 parla di "delitti". Il provvedimento impugnato secondo la prima sezione penale — andava, dunque, annullato perché la motivazione avrebbe dovuto riferirsi «al fine di escludere la modalità esecutiva, in termini puntuali ((specifiche e motivate ragioni») alla possibilità qualificata («concreta») che il condannato commetta altri delitti e non, genericamente, reati». Il nuovo provvedimento del Tribunale di sorveglianza, oggi al vaglio di questa Corte, ha ribadito il rigetto del reclamo. 2. Avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del suo difensore di fiducia, denunziando violazione di legge e vizio di motivazione. Assume il ricorrente che il Tribunale non si sarebbe adeguato al dictum della sentenza rescindente e, per sostenere le sue ragioni, innanzitutto riporta pressoché integralmente la sentenza di annullamento della prima sezione penale di questa Corte. Osserva, quindi, che il nuovo provvedimento si è limitato a richiamare le condanne presenti nel certificato del casellario, i carichi pendenti e le denunzie per furto del 2015 e del 2017, concludendo circa l'incapacità di [OSCURATO:PERSONA] di gestire la detenzione domestica e l'inidoneità di quest'ultima a scongiurare il rischio di recidiva. Quanto all'incapacità di [OSCURATO:PERSONA] di gestire la detenzione domiciliare, tale affermazione — si legge nel ricorso — appare del tutto astratta e generica ed i precedenti sono risalenti, il che depotenzia l'affermazione circa l'indisponibilità, in capo al detenuto, di mezzi leciti di sussistenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La norma di riferimento è costituita dall'art. 1 della I. 26 novembre 2010 n. 199, che ha previsto, al comma primo, che la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza. Il magistrato di sorveglianza — recita altresì la norma — provvede senza ritardo sulla richiesta se già dispone delle informazioni occorrenti.Il comma secondo prevede le cause in cui la detenzione presso il domicilio non è applicabile; ciò accade in relazione: a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'art. 4-bis della I. 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni; b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'art. 14-bis della I. 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge; d) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato. 2. Orbene il ricorso è manifestamente infondato giacché il Tribunale di sorveglianza, a dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente, si è adeguato al dictum della sentenza della prima sezione penale, che aveva, in primo luogo, imposto di ripudiare parallelismi con la misura alternativa della detenzione domiciliare e, in secondo luogo, aveva indicato la necessità che la nuova motivazione, per escludere l'accesso al beneficio di cui all'art. 1 L. 199 del 2010, fosse riferita «in termini puntuali («specifiche e motivate ragioni») alla possibilità qualificata («concreta») che il condannato commetta altri delitti e non, genericamente, reati». Il mandato della sentenza rescindente, infatti, è stato rispettato dal Tribunale di sorveglianza, laddove il Collegio ha offerto una motivazione circa l'inidoneità ad arginare il rischio di recidiva della collocazione presso il domicilio del condannato, prescindendo dalla giustificazione legata anche al rigetto dell'applicazione della misura alternativa alla detenzione del 2020 (che non è stata più riproposta dal Tribunale del rinvio). Più precisamente, per giustificare il diniego della misura invocata, il Tribunale ha rimarcato l'esistenza, a carico del ricorrente, di otto condanne per delitti (furto, ricettazione, sottrazione di cose sottoposte a sequestro e tentata rapina) e la pendenza di quattro procedimenti penali per i delitti di violenza a Pubblico Ufficiale del 2017 (con condanna in primo grado), resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni del 2018, furto del 2015 e violazione di sigilli e reati edilizi nel 2017. La motivazione reca altresì il riferimento alle denunzie per furto del 2015 e del 2017 ed a quella per falso del 2017.Il provvedimento è inoltre fondato sulla mancanza di mezzi leciti di sussistenza a disposizione del detenuto, tema su cui non vi è uno specifico enunciato censorio, il che rivela altresì l'aspecificità del ricorso. Tutti questi dati — razionalmente valutati dal Tribunale di sorveglianza — rendono ragione del giudizio circa il rischio di recidiva, rischio normativamente previsto quale idoneo ad escludere la collocazione al domicilio ex art. 1, comma 2, lett. d) I. 199 del 2010. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de
Sentenza Cassazione n. 49451/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris