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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30238/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA nelprocedimento iscritto al n. 2 0874 / 20 19 R.G. tra : AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura allegata all’atto di costituzione di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 123; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della COMM.

TRIB. [OSCURATO:PERSONA] n. 9499/1/2018 depositata in data 31/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 21/09/2023 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA].

RimborsoIrpef Rilevato che: - l a CTR del Lazio ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pensionato ed exdipendente INPS, contro il diniego opposto alla sua istanza di rimborso della maggior Irpef versata in eccesso dal sostituto di imposta sulla propria pensione integrativa.

La CTRha riten uto che la corretta tassazione della pensione integrativa fosse dovuta all’applicazione del regime fiscale introdotto dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005, in misura del 15%, da applicarsi anche se non ancora emessi i relativi provvedimenti attuativi; inoltre ha evidenziato che l’istanza era sufficientemente quantificata e ha rigetta to l’eccezione per cui la norma non fosse applicabile alle amministrazioni quali l’INPS; l’Agenzia delle Entrate propone ricorso contro tale sentenza, affidato a tre motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21/09/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ.

Considerato che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, la violazione del combinato disposto dei commi 1, lett. g) e 3 dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 37 e 38 d.P.R. n. 602/1973, per aver la CTR mancato di rilevare l'originaria improponibilità della domanda avanzata dalla contribuente, per l'impossibilità di configurare il silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso di tributi in ipotesi non dovuti, in fattispecie non contemplata dal sistema.

Con il secondo motivo, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. n. 252/2005, in combinato disposto con l’art. 64, comma 2, della l. n. 144/1999, e lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la CTR ha male interpretato l'art . 23, comma 5 , del d.lgs. n. 252/2005, quanto all'efficacia intertemporale della nuova disciplina dei fondi di previdenza complementare posta dal medesimo decreto, ivi compreso il regime fiscale di cui all'articolo 11, comma 6.

Con il terzo motivo, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, l‘Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 6, d.lgs. n. 252/2005, lamentando l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la CTRha ritenuto priva di rilevanza e di decisività la circostanza che il contribuente fosse un ex dipendente pubblico. 2.

Il controricorrente ha depositato memoriacui ha allegato atto di rinuncia al rimborso della somma dovuta, di cui alla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n.9499/01/2018 del 31 dicembre 2018, sottoscritto personalmente dalla parte, con richiesta di compensazione integrale delle spese di giudizio, e, successivamente , la pr o va dell’avvenuta notifica all’Agenzia delle Entrate.

Ciò determina la cessazione della materia del contendere, che ha come effetto la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio.

La rinuncia all’originaria domanda è significativa del venir meno dell’interesse del contribuente al giudizio ed appare idonea a consentire il rilievo dell’intervenuta cessazione della materia del contendere.

Infatti – pur non vertendosi in ipotesi di estinzione per intervenuta rinunzia, atteso che il contribuente riveste in questa sede il ruolo di controricorrente, e non applicandosi in ogni caso l'art. 306 cod. proc. civ. al giudizio di cassazione – l’effetto processuale che deriva dalla rinuncia all’azione espressamente formulata dall’affermato creditore è significativa della sopravvenuta carenza di interesse al giudizio, e quindi di uno dei presupposti processuali.

3. Non avendo l’Amministrazione accettato la proposta di compensazione delle spese contenuta nel predetto atto, in merito alle stesse occorre procedere all’esame del ricorso, ai fini della cd. soccombenza virtuale, che induce a compensare le spese dei gradi di merito e condannare il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Secondo un costante orientamento della Corte «Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato» (Cass.30/11/2012,n. 21400; conforme, Cass. 20/03/2000, n. 3250 e in riferimento a caso analogo al presente Cass. 24/10/2019, n. 27337e Cass. 5/07/2023, n. 19001); inoltre «La proposizione di un'azione di accertamento nel giudizio tributario, pur essendo estranea al modulo di tale processo, da introdursi necessariamente con l'impugnazione di specifici atti, non dà luogo ad un'ipotesi di difetto di giurisdizione - essendo questa attribuita in via esclusiva e " ratione materiae", e non in considerazione dell'oggetto della domanda - ma all'improponibilità di quest'ultima, che è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 382, comma 3, cod. proc. civ., con conseguente cassazione senza rinvio della decisione di meritoche si sia pronunciata su di essa, nonostante l'inesistenza di un atto (anche di solo silenzio rigetto) impugnabile» (Cass., Sez.

U., 23/12/2009, n. 27209).

Orbene, nel caso di specieemerge dal ricorso, ove l’istanza è stata trascritta, che si trattassedi una richiesta del tutto generica, rivol ta anche all’INPS, per ottenere la quantificazione di quanto dovuto,e quindi di fatto propedeutica ad una vera e propria istanza di rimborso; ed è la stessa parte contribuente a confermare che, nell'istanza, «la carenza lamentata consisterebbe solo nella mancata indicazione dell'importo chiesto a rimborso, a titolo di ritenute alla fonte operate dall'Inps», assunto ribadito anche nella rinuncia.

Di conseguenza, non essendo contestato il fatto che l'importo oggetto dell'istanza fosse indeterminato, tale mancanza, per la consolidata giurisprudenza della Corte sopra richiamata e che va reiterata in questa sede, preclude la formazione del silenzio-rifiuto.Pertanto, ha errato la CTR a ritenere, senza peraltro alcuna reale motivazione, che la parte abbia quantificato, in base alla documentazione ad essa disponibile, l’importo del rimborso ad essa spettante.

4. Le spese di litepertanto sono compensate per i gradi di merito considerati gli esistenti orientamenti difformi, mentre per il grado di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenzavirtuale della parte contribuente.

Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica P.Q.M. dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa le spese dei gradi di merito e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liq

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA nelprocedimento iscritto al n. 2 0874 / 20 19 R.G. tra : AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura allegata all’atto di costituzione di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 123; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della COMM. TRIB. [OSCURATO:PERSONA] n. 9499/1/2018 depositata in data 31/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 21/09/2023 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. RimborsoIrpef Rilevato che: - l a CTR del Lazio ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pensionato ed exdipendente INPS, contro il diniego opposto alla sua istanza di rimborso della maggior Irpef versata in eccesso dal sostituto di imposta sulla propria pensione integrativa. La CTRha riten uto che la corretta tassazione della pensione integrativa fosse dovuta all’applicazione del regime fiscale introdotto dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005, in misura del 15%, da applicarsi anche se non ancora emessi i relativi provvedimenti attuativi; inoltre ha evidenziato che l’istanza era sufficientemente quantificata e ha rigetta to l’eccezione per cui la norma non fosse applicabile alle amministrazioni quali l’INPS; l’Agenzia delle Entrate propone ricorso contro tale sentenza, affidato a tre motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21/09/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, la violazione del combinato disposto dei commi 1, lett. g) e 3 dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 37 e 38 d.P.R. n. 602/1973, per aver la CTR mancato di rilevare l'originaria improponibilità della domanda avanzata dalla contribuente, per l'impossibilità di configurare il silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso di tributi in ipotesi non dovuti, in fattispecie non contemplata dal sistema. Con il secondo motivo, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. n. 252/2005, in combinato disposto con l’art. 64, comma 2, della l. n. 144/1999, e lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la CTR ha male interpretato l'art . 23, comma 5 , del d.lgs. n. 252/2005, quanto all'efficacia intertemporale della nuova disciplina dei fondi di previdenza complementare posta dal medesimo decreto, ivi compreso il regime fiscale di cui all'articolo 11, comma 6. Con il terzo motivo, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, l‘Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 6, d.lgs. n. 252/2005, lamentando l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la CTRha ritenuto priva di rilevanza e di decisività la circostanza che il contribuente fosse un ex dipendente pubblico. 2. Il controricorrente ha depositato memoriacui ha allegato atto di rinuncia al rimborso della somma dovuta, di cui alla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n.9499/01/2018 del 31 dicembre 2018, sottoscritto personalmente dalla parte, con richiesta di compensazione integrale delle spese di giudizio, e, successivamente , la pr o va dell’avvenuta notifica all’Agenzia delle Entrate. Ciò determina la cessazione della materia del contendere, che ha come effetto la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio. La rinuncia all’originaria domanda è significativa del venir meno dell’interesse del contribuente al giudizio ed appare idonea a consentire il rilievo dell’intervenuta cessazione della materia del contendere. Infatti – pur non vertendosi in ipotesi di estinzione per intervenuta rinunzia, atteso che il contribuente riveste in questa sede il ruolo di controricorrente, e non applicandosi in ogni caso l'art. 306 cod. proc. civ. al giudizio di cassazione – l’effetto processuale che deriva dalla rinuncia all’azione espressamente formulata dall’affermato creditore è significativa della sopravvenuta carenza di interesse al giudizio, e quindi di uno dei presupposti processuali. 3. Non avendo l’Amministrazione accettato la proposta di compensazione delle spese contenuta nel predetto atto, in merito alle stesse occorre procedere all’esame del ricorso, ai fini della cd. soccombenza virtuale, che induce a compensare le spese dei gradi di merito e condannare il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. Secondo un costante orientamento della Corte «Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato» (Cass.30/11/2012,n. 21400; conforme, Cass. 20/03/2000, n. 3250 e in riferimento a caso analogo al presente Cass. 24/10/2019, n. 27337e Cass. 5/07/2023, n. 19001); inoltre «La proposizione di un'azione di accertamento nel giudizio tributario, pur essendo estranea al modulo di tale processo, da introdursi necessariamente con l'impugnazione di specifici atti, non dà luogo ad un'ipotesi di difetto di giurisdizione - essendo questa attribuita in via esclusiva e " ratione materiae", e non in considerazione dell'oggetto della domanda - ma all'improponibilità di quest'ultima, che è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 382, comma 3, cod. proc. civ., con conseguente cassazione senza rinvio della decisione di meritoche si sia pronunciata su di essa, nonostante l'inesistenza di un atto (anche di solo silenzio rigetto) impugnabile» (Cass., Sez. U., 23/12/2009, n. 27209). Orbene, nel caso di specieemerge dal ricorso, ove l’istanza è stata trascritta, che si trattassedi una richiesta del tutto generica, rivol ta anche all’INPS, per ottenere la quantificazione di quanto dovuto,e quindi di fatto propedeutica ad una vera e propria istanza di rimborso; ed è la stessa parte contribuente a confermare che, nell'istanza, «la carenza lamentata consisterebbe solo nella mancata indicazione dell'importo chiesto a rimborso, a titolo di ritenute alla fonte operate dall'Inps», assunto ribadito anche nella rinuncia. Di conseguenza, non essendo contestato il fatto che l'importo oggetto dell'istanza fosse indeterminato, tale mancanza, per la consolidata giurisprudenza della Corte sopra richiamata e che va reiterata in questa sede, preclude la formazione del silenzio-rifiuto.Pertanto, ha errato la CTR a ritenere, senza peraltro alcuna reale motivazione, che la parte abbia quantificato, in base alla documentazione ad essa disponibile, l’importo del rimborso ad essa spettante. 4. Le spese di litepertanto sono compensate per i gradi di merito considerati gli esistenti orientamenti difformi, mentre per il grado di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenzavirtuale della parte contribuente. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica P.Q.M. dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa le spese dei gradi di merito e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liq