CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 31412/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 05F8H56) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che con un unico motivo di ricorso si deduce la nullità della pronuncia di primo grado, del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza impugnata per mancata traduzione di tali atti nella lingua inglese, parlata e compresa dall'imputato; che la doglianza è manifestamente infondata avendo la Corte territoriale ampiamente motivato sulla adeguata conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato ( presente sul territorio italiano dal 2016), evidenziando le indicazioni fornite in merito dalla polizia giudiziaria che aveva proceduto al suo arresto e alle successive dichiarazioni rese in sede di udienza di convalida nel corso della quale non aveva chiesto l'assistenza di un interprete ed aveva compreso e risposto alle domande poste dal giudice (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); che, dunque, nel caso di specie difetta il presupposto che avrebbe imposto la traduzione in lingua conosciuta dall'imputato degli atti di cui si deduce la nullità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 202