CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12391/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha dichiarato la nullità della pronuncia di primo grado limitatamente alle imputazioni di lesioni personali e danneggiamento, ha confermato la responsabilità del Giannone penale per il delitto di tentata violenza privata e rideterminato il trattamento sanzionatorio; considerato che il primo motivo - con il quale si lamenta la violazione della legge processuale e, segnatamente, la violazione del diritto di difesa dell'imputato - è manifestamente infondato in quanto correttamente, ai sensi dell'art. 604, comma 4, cod. proc. pen., la Corte di merito, a fronte della declaratoria di nullità parziale, ha deciso sulla rimanente imputazione (in ordine alla quale non è stata neppuré assunta nel ricorso la sussistenza di una nullità), senza che ciò possa incidere (neppure per la prospettata commissione dei reati in esecuzione del medesimo disegno criminoso) sui diritti d'intervento e di assistenza dell'imputato, il quale, pur se separatamente giudicato, potrà spiegare compiutamente le proprie difese anche in relazione alle rimanenti imputazioni e avrà diritto di chiedere (pure al giudice dell'esecuzione) l'eventuale applicazione della disciplina del reato continuato (cfr. Sez. 6, n. 15080 del 15/12/2010 - dep. 2011, D. T., Rv. 249870 - 01); considerato che il secondo motivo - che assume il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - lungi dal contenere effettive censure di legittimità, prospetta un alternativo apprezzamento della prova (in particolare, dell'attendibilità della persona offesa, rispetto alla quale sarebbe preferibile la ricostruzione offerta dall'imputato), senza dedurne il travisamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; e che l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] (cfr. memoria in data 28 novembre 2023), che si stima equo liquidare in complessivi euro 800,00, oltre accessori di legge P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 800,00, oltre accessori di legge. Cos