CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 novembre 2022
Cassazione n. 47752/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 maggio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava le richieste di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero di detenzione domiciliare, formulate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena residua di anni uno, mesi dieci, giorni venticinque di reclusione di cui alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma del 3.7.2018 per i reati di violazione della normativa sulle armi, di ricettazione e di violazione del T.U. sugli stupefacenti. 2. Avverso detta ordinanza il difensore di fiducia del condannato, avvocata [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto inosservanza della norma di cui all'art. 420-ter comma 5, cod. proc. pen., per non avere il Tribunale di sorveglianza ritenuto legittimo l'impedimento del difensore del Guidi, nonché vizio di motivazione per carenza, illogicità e contraddittorietà sul punto. Ha evidenziato che l'istanza difensiva di differimento della trattazione del procedimento era stata inoltrata tempestivamente il 20.4.2022 rispetto all'udienza fissata per il successivo 3 maggio; che la stessa era stata corredata da idonea documentazione attestante l'impedimento per motivi professionali del difensore, il quale aveva, altresì, rappresentato l'impossibilità di nominare un sostituto processuale; ha, altresì, evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di sorveglianza. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla decisione di rigetto delle invocate misure alternative alla detenzione, per carenza della stessa. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Paola I Mastroberriìv-dino, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Il primo motivo di ricorso, di carattere preliminare e assorbente rispetto all'altro, fondato e, pertanto, merita accoglimento. E in vero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio, purché documentato e tempestivamente comunicato all'[OSCURATO:PERSONA]" (Cass. Sez. 1, n. 28203 del 23/009/2020, Rv. 279725 - 01; conformi tra le tante: Cass. Sez. 1, n. 21348 del 10/07/2020, Rv. 279460 - 01; Cass. Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021). Conseguentemente, l'ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tale principio laddove ha affermato che la richiesta di rinvio della trattazione del procedimento per concomitante impegno difensivo doveva essere rigettata "non configurando tale evenienza i presupposti di un legittimo impedimento e considerata la natura del procedimento in camera di consiglio, connotata dall'esigenza di celerità nell'applicazione del giudicato e nella quale la garanzia del diritto di difesa è stata assicurata mediante la nomina di un difensore di ufficio, come è avvenuto in udienza". In altri termini, la richiesta di rinvio dell'udienza nel procedimento di sorveglianza per concorrente impegno professionale non può essere ritenuta irrilevante, salva comunque la verifica circa la ricorrenza delle condizioni di accoglibilità (cfr. Cass. Sez. U. n. 4909 del 18/12/2014 - dep. 2015 - Rv. 262912 - 01, che ha affermato che "l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'iMpossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio"). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso, il 18 novembre 2022 I