CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 dicembre 2025
Cassazione n. 12606/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 del TRIB. LIBERTA' di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] il qualeha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale del Riesame di Torino, con il provvedimento in epigrafe, harigettato il riesame proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanzacon cui il 01/12/2025 il Gip presso il tribunale di Torino aveva applicato nei suoiconfronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto indagato (in unocon il coindagato [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente) per il reato di cui agli artt.110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, perché, in concorso fra loro,detenevano in un appartamento, sito in via Salerno 29, 104 grammi di cocaina e24,8 kg. di hashish. [OSCURATO:PERSONA] il 29.11.20252. Ricorre i [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, de-ducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la mo-tivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.Con un unico articolato motivo di doglianza il ricorrente deduce vizio dilegge e motivazionale, con riferimento all’erronea applicazione degli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. 309/90, per avere il Tribunale ipotizzato il concorso dell’imputatonella condotta di reato, in realtà attribuibile esclusivamente al coindagato, ma icui gravi indizi sarebbero stati invece ravvisati anche in capo al [OSCURATO:PERSONA], sullabase di un percorso argomentativo gravemente carente ed illogico.Si ricorda in ricorso che all'udienza camerale il difensore contestava i graviindizi a carico del ricorrente, evidenziando quanto segue: 1) il veicolo è stato fer-mato intorno alle ore 01.30 (e non alle ore 4.30, come rilevato dal GIP), quindi inorario compatibile con quelli d'abitudine per le serate nei locali da ballo, comecoralmente sostenuto dagli indagati. 2) Nel verbale d'arresto (allegato al ricorso,unitamente ai verbali di perquisizione e sequestro), si legge che, una volta intra-preso il servizio di pedinamento alle ore 01.45, i militari operanti notavano il vei-colo monitorato, con alla guida il coindagato [OSCURATO:PERSONA], fermarsi in via Salerno nr.29, «dove dall'automobile scendeva il solo autista che impugnava un mazzo dichiavi con il quale apriva il portone del palazzo antistante, mentre [OSCURATO:PERSONA] atten-deva seduto a bordo», quale passeggero. 3) Sempre nel verbale d'arresto si leggeche «la consultazione a portale CED interforze “documentava tra i precedenti luo-ghi di residenza del [OSCURATO:PERSONA] proprio l'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] nr. 29”, del resto,sempre nel verbale d'arresto si legge che solo il [OSCURATO:PERSONA] fu protagonista del «vanotentativo di condizionare negativamente l'esito della perquisizione indicando do-micili diversi da quelli della effettiva residenza anagrafica»; «giunti però in Torino,via Salerno 29, [OSCURATO:PERSONA] si rifiutava fermamente di scendere dall'auto di servizioprima, poi di seguirci nel palazzo poi, sostenendo fermamente di non abitare piùli da tempo e rifiutandosi di indicare dove in passato aveva risieduto». 4) In esitoalla perquisizione domiciliare di [OSCURATO:PERSONA] nr. 29, nella camera da letto si rinve-nivano solo i documenti personali del [OSCURATO:PERSONA], mentre nessun documento o altroeffetto personale era riferibile all'odierno ricorrente.Per il ricorrente l'ovvia deduzione è la seguente: non sono stati trovati duemazzi di chiavi dell'appartamento in via Salerno nr. 29, e, poiché, all'inizio delservizio di pedinamento si riferisce che la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] fu vista fermarsi in via Sa-lerno nr. 29, «dove dall'automobile scendeva il solo autista che impugnava unmazzo di chiavi con il quale apriva il portone del palazzo antistante, mentre Lem-hadi attendeva seduto a bordo», ciò significa che [OSCURATO:PERSONA], che certamente abita erisiede nell'appartamento in questione, vi aveva fatto accesso con le proprie chiavi(unico mazzo di chiavi) e, solo una volta ridisceso - dopo 20 minuti - e salito abordo della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], aveva consegnato il proprio mazzo di chiavi al [OSCURATO:PERSONA].Nell'immediata perquisizione dei due — prosegue il ricorso — solo. nel bor-sello del [OSCURATO:PERSONA] furono sequestrati, nella tasca dei pantaloni, pochi grammi (2,3gr) di hashish per il dichiarato uso personale, e ciò a significare che [OSCURATO:PERSONA] effet-tivamente salì nel proprio alloggio per cambiarsi d'abito e non già per rifornirsi dimaggiori quantitativi di sostanza stupefacente da smerciare con l'amico.A [OSCURATO:PERSONA] furono sequestrati due mazzi di chiavi, di cui uno corri-spondente all'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] 29 e l'altro corrispondente all'apparta-mento di via Tronzano nr. 28, abitazione familiare del medesimo; il [OSCURATO:PERSONA], percontro, non era trovato in possesso di alcun mazzo di chiavi.Per la Difesa l'unica spiegazione plausibile, dunque, è che il [OSCURATO:PERSONA], unavolta risalito a bordo della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], abbia consegnato al passeggero Lemhadiil proprio mazzo di chiavi;Il difensore ricorrente sottolinea come le dichiarazioni rese, al riguardo daidue indagati sono pienamente coerenti tra loro e non contraddette, sì da rendereverosimile -e dunque non smentibile - che il [OSCURATO:PERSONA] consegnò le proprie chiavi dicasa al [OSCURATO:PERSONA] al fine di custodirle nel proprio marsupio in vista dell'imminenteserata in discoteca.L'impugnata motivazione — ci si duole — non si premura di una analitica epuntuale ricostruzione delle emergenze di indagine né di un altrettanto puntualeed analitica confutazione delle obiezioni difensive, ma pare soffermarsi - ad unlivello puramente congetturale, sull'accidentale ed estemporaneo possesso dellechiavi da parte del ricorrente, facendolo assurgere ad elemento «indiziario piùgrave a carico del ricorrente».Il ricorrente trascrive il contenuto di pag. 3 dell'ordinanza impugnata desu-mendone che, in buona sintesi, il giudice del gravame cautelare ha ritenuto che«la versione difensiva resa non è persuasiva» e che «la disponibilità delle chiaviimplica un rapporto di fiducia e una condivisione di responsabilità rispetto a quantocontenuto nell'immobile».Il Tribunale però ometterebbe del tutto di considerare che il fatto che ilLagtati sia sceso dall’auto da solo ed abbia aperto il portone di ingresso con lechiavi, ha un'unica e "plausibile spiegazione" e cioè che il [OSCURATO:PERSONA], una volta risalitoa bordo della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha consegnato al passeggero [OSCURATO:PERSONA] il proprio mazzodi chiavi.Ogni ulteriore inferenza sarebbe soccombente. Anzitutto quella tratta dalmodestissimo pezzetto di hashish (2 grammi) sequestrato al [OSCURATO:PERSONA] durante laperquisizione personale, (che non è vero che "era occultata nei pantaloni", giacchési legge nel verbale che tali pezzetti di hashish il [OSCURATO:PERSONA] li «deteneva nella tascadei pantaloni» e quindi non erano ""occultati", ma erano detenuti cioè senza na-scondimenti o malizia), ciò che più conta è che tali frammenti sono di peso tal-mente irrisorio da non poterli mettere significativamente in relazione con il benmaggior quantitativo dì hashish (24 kg.) sequestrato nell'abitazione di Via Salerno29. Altrettanto dicasi quanto alla somma di danaro, peraltro non così ingente(1000 euro) se parametrata ai profitti traibili dalla vendita di 24 chili di hashish oanche solo di parte di esso.In definitiva, per la Difesa è certo che il ricorrente, a differenza di [OSCURATO:PERSONA],non aveva la piena disponibilità dell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] n. 29; tantomenovi sono informazioni sulla sua "frequentazione" dell'appartamento. Altrettantocerto è che egli mai fu visto accedere nell'alloggio incriminato. Difatti mancano deltutto elementi di indagine/prova su ciò che è accaduto prima del controllo dellapolizia giudiziaria.Quand'anche si volesse condividere la congettura del Tribunale, per il ricor-rente vale sottolineare, per altro verso, che la mera conoscenza della presenzadella sostanza stupefacente - negata già per via congetturale - non sarebbe nean-che sufficiente a dimostrare la sussistenza del concorso di persone nel reato.Il contributo deve estrinsecarsi, in maniera concreta, consapevole e volon-taria, nell'occultamento, custodia e controllo della sostanza stupefacente; una con-dotta quindi finalizzata ad evitare che la stessa sia rinvenuta e sia prodromica aprotrarre la illegittima detenzione, non essendo per altro neanche sufficiente laconsapevolezza della perpetrazione del reato a parte di altri (il richiamo è a Sez.3, n 42435/2021).La decisione impugnata sarebbe incoerente con i principi affermati dallagiurisprudenza in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, laddove è statochiarito, ad es., che la responsabilità a titolo concorsuale del familiare conviventenon può desumersi dalla circostanza che la droga sia custodita in luoghi accessibilidella casa familiare, dal momento che la mera convivenza non può essere assuntaquale prova del concorso morale (in tal senso. Sez. 6, n. 52116 del 15/11/2019,comportamento meramente passivo, ma realizzi un contributo partecipativo - mo-rale o materiale alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psi-cologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla rea-lizzazione dell'evento illecito (cfr. Sez. 6, n. 44633 del 31/10/2013, Dioum e altri,Rv. 257810) e tale consapevole contributo positivo - morale o materiale - all'altruicondotta criminosa, può essere attuato anche in forme che agevolino o rafforzinoil proposito criminoso del concorrente ò (così Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015,Caradonna e altro, Rv. 264454 - 01).Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tuttele conseguenze di legge.2. Il PG hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe nell’udienzaex art. 127 cod. proc. pen., non avendo alcuna delle parti richiesto la trattazioneorale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e, pertanto, ilproposto ricorso va dichiarato inammissibile.Il difensore ricorrente ripropone quelli che sono stati i motivi di riesame,contestando genericamente, in realtà senza confrontarvisi criticamente, le argo-mentazioni addotte dal tribunale del riesame a sostegno del rigetto del propostogravame.Per contro, il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motiva-zione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cau-telare, contiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lohanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argo-mentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimentoalla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere correttoin diritto.2. Come ricorda il provvedimento impugnato i fatti che hanno portatoall'applicazione di una misura cautelare a carico dell'odierno ricorrente sono sinte-ticamente i seguenti.Il 29 novembre 2025, durante un servizio di controllo del territorio a Torino,personale di P.G. individua una [OSCURATO:PERSONA] con a bordo [OSCURATO:PERSONA], già loronoto per precedenti indagini. L'auto si ferma in via Salerno, all'altezza del civicon. 29; il conducente, non ancora identificato, entra nello stabile con delle chiavi,mentre [OSCURATO:PERSONA] resta in attesa in auto. Dopo circa 20 minuti, il conducente escee riparte con [OSCURATO:PERSONA]. Il veicolo viene fermato ed il conducente viene identificatoin [OSCURATO:PERSONA]. Durante la perquisizione, [OSCURATO:PERSONA] viene trovato in possessodi 2,3 grammi di hashish nascosti nei pantaloni e di 1.055 euro in contanti, custo-diti in un marsupio. Nello stesso marsupio ha due mazzi di chiavi, che corrispon-dono l'uno all'appartamento in via Salerno 29, l'altro all'abitazione in via Tronzano28. [OSCURATO:PERSONA] ha 340 euro in contanti.Le banche dati consultate dagli operanti confermano che [OSCURATO:PERSONA] avevaavuto la residenza in via Salerno 29. I militari, insieme agli indagati, accedonoall'appartamento grazie alle chiavi in loro possesso. Nell'abitazione di via Salerno29 vengono trovati:• 104 grammi di cocaina sul tavolo della cucina, accanto a 14.890 euro incontanti, un bilancino, medicinali per il taglio della droga e materiale per il confe-zionamento.• Nella camera da letto, sacchi rossi e scatole con 24,8 kg di hashish.• Nel comodino, documenti di identità e varie fatture riconducibili a [OSCURATO:PERSONA].Nell'abitazione di via Tronzano 28, in uso esclusivo a [OSCURATO:PERSONA], vengonotrovati due frammenti di hashish.Entrambi gli indagati risultano privi di attività lavorativa. [OSCURATO:PERSONA] ha prece-denti dì polizia per reati in materia di stupefacenti (luglio 2022), ma nessun pre-cedente penale; [OSCURATO:PERSONA] ha un precedente penale per resistenza a pubblico uffi-ciale. Entrambi vengono sottoposti ad arresto per i reati di cui in epigrafe.Nell'interrogatorio in sede di udienza di convalida, l'indagato odierno ricor-rente, [OSCURATO:PERSONA], ha negato gli addebiti, affermando di avere accompa-gnato il [OSCURATO:PERSONA] a casa perché doveva cambiarsi per la serata, aspettandolo inmacchina. E che il [OSCURATO:PERSONA], rientrato all'interno dell'autovettura, gli ha consegnatole chiavi della propria abitazione al [OSCURATO:PERSONA] per paura di perderle e per questo imilitari le hanno trovate nella sua disponibilità. In merito alle somme di denarosequestrategli ha dichiarato di avere venduto degli immobili in Marocco e, quindi,di avere disponibilità di contanti. Riferiva che lo stupefacente detenuto era desti-nato al consumo personale.[OSCURATO:PERSONA] ha fornito la medesima versione dei fatti, spe-cificando che la droga era nella sua esclusiva disponibilità per averla ricevuta daterzi e che l'avrebbe acquistata per rivenderla a causa dei suoi problemi economici.Nell'ordinanza genetica, alla luce di quanto esposto, il Gip ha ravvisato lasussistenza, a carico di entrambi gli indagati, di gravi indizi di colpevolezza in or-dine alla commissione del fatto contestato, valorizzando, per quanto concerne laposizione del ricorrente, che fosse lui ad avere le chiavi dell'appartamento,all'interno del quale è stata trovata la sostanza stupefacente. Ha poi ritenuto laricostruzione fornita dagli indagati non credibile, in quanto gli stessi sono statitratti in arresto alle ore 04:30 e risulta inverosimile che avrebbero dovuto cam-biarsi a quell'ora per andare a ballare, così come risulta inverosimile che il Lagtatiabbia consegnato le chiavi dell'appartamento al [OSCURATO:PERSONA] per paura di perderle.Non appare credibile, ha aggiunto ancora il Gip, che il [OSCURATO:PERSONA] abbia tenuto consé la somma di euro 1.055,00 derivata dalla vendita di non meglio specificati im-mobili in Marocco. E ha individuato le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. e,precisamente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cuisi procede (lett. c). A tal fine ha dato rilievo alle modalità di svolgimento dei fatti,evidenziando il quantitativo non modesto di sostanza stupefacente, le sue modalitàdi occultamento, la diversa tipologia, il rinvenimento di strumenti utilizzati per iltaglio ed il confezionamento della sostanza stupefacente, nonché di somme di de-naro ingenti collegate all'attività di spaccio posta in essere; ha quindi dedotto datali elementi un attuale e concreto pericolo; ha poi evidenziato il ritrovamento diarmi, così come descritte nel verbale di sequestro (un teaser ed un machete).A entrambi ha applicato la misura degli arresti domiciliari, da eseguirsi perLemhadi presso l'abitazione con la compagna ed un figlio piccolo.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] in sede di riesame ha contestato i gravi indizi acarico del suo assistito, con le medesime argomentazioni spese in questa sede ericordate in premessa, evidenziando che il veicolo è stato fermato intorno alle ore01.30 (e non alle ore 4.30, come rilevato dal Gip), quindi in orario compatibile perandare a ballare, come sostenuto dagli indagati. E che non sono stati trovati duemazzi di chiavi dell'appartamento in via Salerno, il che significa che quello custo-dito da [OSCURATO:PERSONA] fosse quello di [OSCURATO:PERSONA], che glielo aveva affidato, una volta risalitosul veicolo. Le dichiarazioni rese sono coerenti tra loro.3. Orbene, va premesso che questa Corte Suprema è ferma nel ritenereche, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cas-sazione con il quale si lamenti l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza èammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovverola manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni dellalogica ed i principi di diritto, ma non anche quando (…) propone e sviluppa censureche riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversavalutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194dell’8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; conf. Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 269884 – 01). In altre pronunce si è sottolineato che, allorquando si censurila motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo ilcompito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità eai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamenteconto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziarioa carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardantela valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principidi diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n.26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaroe altri, Rv. 237475; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 –01).Ancora recentemente è stato ribadito che, in tema di motivi di ricorso perCassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversidalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (in-trinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando man-cante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicchésono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadegua-tezza, la mancanza di rigore o di puntualità e la stessa illogicità della motivazione,quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente compara-zione dei significati da attribuire ai diversi indizi o evidenziano ragioni in fatto pergiungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dellospessore della valenza indiziaria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Sono quindi precluse al giudice di legitti-mità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impu-gnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valu-tazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati diuna migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito(Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).L'impugnazione di legittimità non è proponibile quando attiene a censureche – benché formalmente prospettanti una violazione di legge o un vizio di moti-vazione – mirano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o unadiversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 6, n.11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pa-gliaro, Rv. 241997).Questa Corte di legittimità ha anche più volte chiarito come la nozione digravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve aqualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale(cfr. ex multis Sez. 5 n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511). Ciò inquanto, al fine dell'adozione della misura cautelare, è sufficiente l'emersione diqualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata proba-bilità” sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati.In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati se-condo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2,cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma1bis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma nonil comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisionee concordanza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n.26764 del 15.3.2013, Ruga, rv. 256731; sez. 6 n. 7793 del 5.2.2013, Rossi, rv.255053; sez. 4 n. 18589 del 14.2.2013, Superbo, rv. 255928).4. Se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimità è an-corata, va rilevato che nel caso all’odierno esame non risulta essersi verificata néuna violazione di legge e nemmeno un vizio di motivazione rilevante ex art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen.La motivazione del tribunale del riesame è stata prospettata in concreto ediffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giu-stificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua ade-guatezza.La ricorrenza del requisito della gravità indiziaria è stato infatti posto inrisalto dal Tribunale attraverso un ragionamento coerente, logico e quindi immuneda vizi, facendo leva su emergenze oggettive, quali il possesso delle chiavi dell’abi-tazione ove la sostanza è stata rinvenuta, le giustificazioni inverosimili addottedall’indagato in ordine al possesso medesimo, la detenzione di stupefacente ( ha-shish) della stessa natura di quello rinvenuto nell’appartamento, la disponibilità diuna cospicua somma di denaro, l’incompatibilità di tale ultima circostanza con laversione resa dallo stesso indagato.Il ricorso, a ben vedere, si risolve in una sollecitazione a procedere ad unalettura alternativa dei fatti che il giudice ha già compiuto per valutare il compendioindiziario: “Il Tribunale però omette di considerare quanto segue” (si legge a pag.4 del ricorso).La versione difensiva resa è stata logicamente ritenuta non persuasiva, sulrilievo che è inverosimile che l'amico [OSCURATO:PERSONA] avesse affidato le chiavi di un appar-tamento contenente un notevole quantitativo di sostanza stupefacente e di denarocontante ad un soggetto non coinvolto nell'attività illecita.Immune da censure appare la considerazione che la disponibilità dellechiavi del proprio appartamento implica un rapporto di fiducia e una condivisionedi responsabilità rispetto a quanto contenuto nell'immobile.Ma, diversamente da quanto opina il ricorrente, non è sul solo possessodelle chiavi che si è fondato il giudizio di gravità indiziaria dei giudici della cautela.A tale dato di fatto si aggiunge, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] è stato trovato in pos-sesso di 2,3 grammi di hashish occultati nei pantaloni, sostanza rinvenuta nell'ap-partamento in via Salerno 29, dove, come detto, oltre alla cocaina, erano presenti24,8 kg di hashish. Lehmadi peraltro aveva altro hashish nella propria abitazionee teneva tra le gambe una bomboletta spray contenente protossido di azoto dellastessa marca di altre cinque bombolette rinvenute sempre all'interno dell'appar-tamento di via Salerno.Indicativa di una sua partecipazione all'attività di spaccio condotta daLagtati è stata poi logicamente ritenuta anche la disponibilità di 1000 euro in con-tanti, tenuti nel marsupio; si tratta di una somma elevata di denaro da portarecon sé di notte, il cui importo è del tutto ingiustificato per un soggetto privo dilavoro come il [OSCURATO:PERSONA]. E la spiegazione della vendita di un appartamento non èstata ritenuta ragionevole, sul corretto rilievo che non spiega perché [OSCURATO:PERSONA] nonla custodisse, se non presso un istituto di credito o libretto postale, quanto menoin casa. A ciò si aggiunge che nell'appartamento è stata rinvenuta un'altra impor-tante somma di denaro, il che ha portato i giudici della cautela a ritenere logica-mente che l'importo di 1000 euro gli fosse appena stato consegnato da [OSCURATO:PERSONA],unitamente alle chiavi.5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-mende.Così deciso il 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]