CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 45777/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia in data 9/9/2022 confermativa della sentenza del Tribunale di Padova in data 13/7/2021; rilevato che con i motivi proposti si contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 640 cod. pen. e 603 cod. proc. pen.; rilevato che in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen., è pervenuta la remissione di querela di [OSCURATO:PERSONA], ritualmente accettata dall'imputato. Ciò premesso, la sentenza va annullata senza rinvio, perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod.pen. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]:e