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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2023

Cassazione n. 19085/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8908/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 8 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 17/A presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE FROSINONE n. 887/2021 depositata il22/09/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Nel 2007, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale occorso nell’aprile del 2007.

A fondamento della propria pretesa, esponeva che, mentre [OSCURATO:PERSONA] transitava a velocità moderata a bordo del veicolo di proprietà della Macciocca, veniva urtato dall’autocarro condotto da [OSCURATO:PERSONA], il quale si immetteva imprudentemente nella carreggiata, senza rispettare il segnale di STOP posto sulla sua direttrice di marcia e invadendo la corsia opposta.

Istruita la causa mediante interrogatorio formale, prova testimoniale e consulenza tecnica d’ufficio, il Giudice di Pace di Alatri, con la sentenza n. 73 del 2015, rilevando la corrispondenza delle dichiarazioni rese in sede di CID con quanto affermato dal testimone oculare escusso, accoglieva la domanda risarcitoria, condannando i convenuti alla corresponsione di Euro 8.485,42 oltre interessi, rivalutazione e spese del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure non condivideva le opposte conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, ritenendola lacunosa, in quanto al perito non era stato consentito di visionare l’autocarro coinvolto nel sinistro.

2. In riforma della pro nuncia di primo grado, il Tribunale di Frosinone, con la sentenza n. 887/2021, del 22 settembre 2021, ha accolto l’appello.

Secondo il Tribunale, nel contrasto tra i diversi mezzi di prova, occorreva conferire preminente valore probatorio ai rilievi della CTU, da cui risultava che i danni riportati dai veicoli coinvolti fossero incompatibili con la descritta dinamica del sinistro.

Contrariamente a quanto sostenuto nella decisione impugnata, il giudice dell’appello ha negato la piena attendibilità della dichiarazione testimoniale perchè il teste conosceva [OSCURATO:PERSONA] e che , al momento del sinistro, stavano viaggiando verso una meta comune.

3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.

3.1. Resiste con controricorso Al lianz S.p.A..

Ha depositato memoria.

Considerato che:

4.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 2697 e 2054 c.c., in relazione all’art. 112 e art.116 c.p.c..

Il ragionamento posto alla base della decisione di appello sarebbe erroneo, nella parte cui ha conferito preminente rilievo probatorio alla consulenza tecnica d’ufficio, nonostante l’accertata insufficienza dell’elaborato peritale.

Denuncia la ricorrente che lo stesso Tribunale aveva affermato che la CTU si era basata sull’esame delle fotografie presenti in atti, non avendo il convenuto messo a disposizione dei periti l’autocarro coinvolto nel sinistro.

La pronuncia di appello, rigettando la domanda risarcitoria, avrebbe errato nel far ricadere sull’odierna ricorrente le conseguenze pregiudizievoli delle lacune probatorie, imputabili alla condotta omissiva del convenuto.

Inoltre, la sentenza sarebbe affetta da nullità, nella parte in cui ha ritenuto non raggiunta la prova della responsabilità del Caponera.

Lo stesso Caponera, sia in sede di CID, sia nell’interrogatorio formale si sarebbe assunto l’integrale responsabilità del sinistro, con dichiarazioni corrispondenti a quelle successivamente rese dal testimone oculare, escusso nel corso del giudizio di primo grado.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza, in relazione agli artt. 132 c.p.c. e 111, comma 6 Cost.La sentenza di appello violerebbe il precetto costituzionale, poiché dalla lettura della motivazione non sarebbe possibile comprendere le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione.

In particolare, dalla sentenza impugnata non emergerebbe il nesso sussistente tra l’attendibilità della dichiarazione testimoniale e la circostanza che il teste e il Settani stessero viaggiando verso una meta comune.

Allo stesso modo, secondo la ricorrente, la pronuncia sarebbe viziata nella parte in cui avrebbe omesso di motivare la decisione di attribuire preminente rilievo probatorio alla consulenza tecnica d’ufficio, nonostante questa risultasse insufficiente, a causa del mancato esame dell’autocarro.

5. Sulla base della ragione più liquida, va scrutinato prima il secondo motivo.

Esso è fondato.

La motivazione della sentenza è apparente perché non si coglie la ratio decidendi nell’avere addossato all’attore le conseguenze sfavorevoli in termini probatori del contegno del convenuto, il quale si è sottratto alle indagini del CTU non mettendo a disposizione il veicolo.

5.1. Dall’accoglimento del secondo motivo deriva l’assorbimento del secondo motivo. 6.Pertanto, la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Frosinone in diversa composizione personale.

P.Q.M. la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Frosinone in diversa composiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8908/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 8 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 17/A presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE FROSINONE n. 887/2021 depositata il22/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Nel 2007, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale occorso nell’aprile del 2007. A fondamento della propria pretesa, esponeva che, mentre [OSCURATO:PERSONA] transitava a velocità moderata a bordo del veicolo di proprietà della Macciocca, veniva urtato dall’autocarro condotto da [OSCURATO:PERSONA], il quale si immetteva imprudentemente nella carreggiata, senza rispettare il segnale di STOP posto sulla sua direttrice di marcia e invadendo la corsia opposta. Istruita la causa mediante interrogatorio formale, prova testimoniale e consulenza tecnica d’ufficio, il Giudice di Pace di Alatri, con la sentenza n. 73 del 2015, rilevando la corrispondenza delle dichiarazioni rese in sede di CID con quanto affermato dal testimone oculare escusso, accoglieva la domanda risarcitoria, condannando i convenuti alla corresponsione di Euro 8.485,42 oltre interessi, rivalutazione e spese del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure non condivideva le opposte conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, ritenendola lacunosa, in quanto al perito non era stato consentito di visionare l’autocarro coinvolto nel sinistro. 2. In riforma della pro nuncia di primo grado, il Tribunale di Frosinone, con la sentenza n. 887/2021, del 22 settembre 2021, ha accolto l’appello. Secondo il Tribunale, nel contrasto tra i diversi mezzi di prova, occorreva conferire preminente valore probatorio ai rilievi della CTU, da cui risultava che i danni riportati dai veicoli coinvolti fossero incompatibili con la descritta dinamica del sinistro. Contrariamente a quanto sostenuto nella decisione impugnata, il giudice dell’appello ha negato la piena attendibilità della dichiarazione testimoniale perchè il teste conosceva [OSCURATO:PERSONA] e che , al momento del sinistro, stavano viaggiando verso una meta comune. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. 3.1. Resiste con controricorso Al lianz S.p.A.. Ha depositato memoria. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 2697 e 2054 c.c., in relazione all’art. 112 e art.116 c.p.c.. Il ragionamento posto alla base della decisione di appello sarebbe erroneo, nella parte cui ha conferito preminente rilievo probatorio alla consulenza tecnica d’ufficio, nonostante l’accertata insufficienza dell’elaborato peritale. Denuncia la ricorrente che lo stesso Tribunale aveva affermato che la CTU si era basata sull’esame delle fotografie presenti in atti, non avendo il convenuto messo a disposizione dei periti l’autocarro coinvolto nel sinistro. La pronuncia di appello, rigettando la domanda risarcitoria, avrebbe errato nel far ricadere sull’odierna ricorrente le conseguenze pregiudizievoli delle lacune probatorie, imputabili alla condotta omissiva del convenuto. Inoltre, la sentenza sarebbe affetta da nullità, nella parte in cui ha ritenuto non raggiunta la prova della responsabilità del Caponera. Lo stesso Caponera, sia in sede di CID, sia nell’interrogatorio formale si sarebbe assunto l’integrale responsabilità del sinistro, con dichiarazioni corrispondenti a quelle successivamente rese dal testimone oculare, escusso nel corso del giudizio di primo grado. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza, in relazione agli artt. 132 c.p.c. e 111, comma 6 Cost.La sentenza di appello violerebbe il precetto costituzionale, poiché dalla lettura della motivazione non sarebbe possibile comprendere le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione. In particolare, dalla sentenza impugnata non emergerebbe il nesso sussistente tra l’attendibilità della dichiarazione testimoniale e la circostanza che il teste e il Settani stessero viaggiando verso una meta comune. Allo stesso modo, secondo la ricorrente, la pronuncia sarebbe viziata nella parte in cui avrebbe omesso di motivare la decisione di attribuire preminente rilievo probatorio alla consulenza tecnica d’ufficio, nonostante questa risultasse insufficiente, a causa del mancato esame dell’autocarro. 5. Sulla base della ragione più liquida, va scrutinato prima il secondo motivo. Esso è fondato. La motivazione della sentenza è apparente perché non si coglie la ratio decidendi nell’avere addossato all’attore le conseguenze sfavorevoli in termini probatori del contegno del convenuto, il quale si è sottratto alle indagini del CTU non mettendo a disposizione il veicolo. 5.1. Dall’accoglimento del secondo motivo deriva l’assorbimento del secondo motivo. 6.Pertanto, la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Frosinone in diversa composizione personale. P.Q.M. la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Frosinone in diversa composiz
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