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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17390/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

GENERALE DELLO STATO-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], dichiarato fallito, quale legale rappresentante e socioaccomandatario della società in accomandita semplice [OSCURATO:PERSONA] diM. [OSCURATO:PERSONA] e c. (dichiarata fallita), [OSCURATO:PERSONA] e VALERIACAPPELLI, in qualità di socie accomandanti della medesima società, tuttirappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA n. 1040/2021 depositata il 02/02/2021.Numero registro generale 12898/2021Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 17390/2026Data pubblicazione 02/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

Il presente giudizio – avente per oggetto il ricorso in cassazione propostocontro la sentenza n. 1040/2021 depositata dalla Commissione tributariaregionale della Campania (hinc: CTR) in data 02/02/2021 - scaturisce dallariunione, davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, deiricorsi proposti nei confronti degli avvisi di accertamento emessi neiconfronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (hinc: lasocietà o la società contribuente) e dei loro soci [OSCURATO:PERSONA] (hinc:il socio accomandatario), [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] (hinc:le socie accomandanti).2.

Dalla lettura della sentenza della CTR risulta che sono stati oggetto diimpugnazione, in particolare:− l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società –dichiarata fallita il 29/04/2010 – relativo all’anno d’imposta 2007 -conil quale era stato accertato un maggior reddito d’impresa pari a Euro11.424.760,00.

Ai fini del presente giudizio è sufficiente evidenziareche l’atto impositivo impugnato si fondava sugli accertamenti bancariex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, nonché sulla presunzione dellariconducibilità:a) delle operazioni di accreditamento (versamenti) come compensiconseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa, non contabilizzati, nédichiarati (e quindi come operazioni attive realizzate senza emissionedel documento fiscale prescritto);b) delle operazioni di addebitamento (prelievi) – in mancanza di provacontraria del contribuente circa la loro considerazione ai fini delreddito di impresa o la loro estraneità a quest’ultimo – a operazionipassive non fatturate.Numero registro generale 12898/2021Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 17390/2026Data pubblicazione 02/06/2026Ai fini del presente giudizio è sufficiente evidenziare che laCommissione tributaria provinciale di Napoli (hinc: CTP), con lasentenza n. 1727/2015, accolse il motivo di ricorso del legalerappresentante della società contribuente, nella parte relativa aiprelevamenti (ritenendo che gli stessi trovassero riscontro nellacontabilità), mentre con riferimento al trattamento fiscale degliaccreditamenti ritenne che quest’ultimo fosse «immune dallasuddetta censura, espressamente limitata ai prelevamenti, nonpotendo aver ingresso nel giudizio le deduzioni giustificative formulatecon la memoria del 7.2.2013, non essendo state rispettate le formalitàdi cui all’art. 24 d.lvo n. 546/1992 per l’integrazione dei motivi diricorso.».l’annullamento dell’avviso di accertamento nella parte in cuidichiarava queste ultime quali coobbligate al pagamento in solido,evidenziando che l’imputazione di responsabilità era contraria alcostante orientamento giurisprudenziale secondo cui il socioaccomandante è privo di legittimazione (attiva e passiva) rispetto alleobbligazioni tributarie riferibili alla società in accomandita semplice,fra le quali rientra quella concernente l’IVA, che non può avere riflessisul socio accomandante;− l’avviso di accertamento emesso nei confronti delle socieaccomandanti, con il quale – sempre con riferimento all’anno 2007 –era stato imputato loro un maggior reddito da partecipazione, inconseguenza del maggior reddito accertato nei confronti della societàfallita, di cui erano socie accomandanti e compartecipi nella misuradel 16,67%;Ai fini del presente giudizio è sufficiente evidenziare che la CTPdichiarò improcedibili i ricorsi, evidenziando che gli stessi, più cheformulare precise, dimostrate e circostanziate censure volte aNumero registro generale 12898/2021Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 17390/2026Data pubblicazione 02/06/2026conseguire la caducazione degli atti impugnati, facevano valereun’esigenza meramente processuale, che era soddisfatta con lariunione dei ricorsi proposti dalle socie a quello proposto dalla società;− l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socioaccomandatario.

La CTP ha respinto il ricorso proposto daquest’ultimo, evidenziando che, in caso di avviso di accertamento acarico di una società di persone e dei soci, la definizione con adesionedeve essere chiesta da tutti, vigendo il principio di unicitàdell’accertamento e la conseguente imputazione dei redditi dellasocietà a ciascun socio.3.

Sempre dalla lettura della sentenza della CTR risulta che la sentenza dellaCTP fu impugnata dalla società e dai soci (accomandatario e accomandanti),chiedendo che, in parziale riforma della sentenza del giudice di prime cure,fosse dichiarata l’illegittimità dei recuperi a tassazione dei versamenti suiconti riconducibili alla società.4.

La CTR ha accolto l’appello proposto, ritenendo di poter utilizzare ladocumentazione prodotta con la memoria del 07/02/2013, sia perchéfaceva parte del fascicolo di primo grado, sia perché non conteneva motiviaggiunti, ma solo una più compiuta documentazione delle ragioni poste afondamento dell’impugnazione dell’avviso di accertamento.

Ha quindiritenuto che tale documentazione consentisse di ricondurre le operazioni diversamento ad attività della società contabilizzate.

Di conseguenza, laregistrazione delle operazioni sul libro giornale determinava, quale effetto,che le stesse sarebbero confluite nel bilancio di esercizio, su cui vienecalcolato il reddito.4.1.

La CTR - con riferimento all’eccezione dell’Agenzia delle Entrate,secondo cui si sarebbe formato il giudicato interno rispetto ai soci, dalmomento che questi ultimi non avevano impugnato i capi della sentenzacon cui veniva dichiarata l’improcedibilità del ricorso (presentato dalle socieaccomandanti) e respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro ilNumero registro generale 12898/2021Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 17390/2026Data pubblicazione 02/06/2026rigetto dell’istanza di accertamento con adesione – ha evidenziato che: «èpacifico che l’unico capo della sentenza impugnato è quello relativo almancato scomputo dei versamenti ed è altrettanto evidente che non puòessersi formato giudicato né in relazione al reddito della società, né a quellodi partecipazione dei soci i quali ultimi hanno proposto appello facendoesplicito riferimento ai redditi loro imputati.»5.

Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con tre motivi.6.

I soci (accomandatario e accomandanti) hanno resistito concontroricorso.7.

La Procura Generale della Corte di cassazione ha depositato requisitoriascritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare occorre dare atto dell’infondatezza dell’eccezionesollevata dai contribuenti relativa alla violazione del litisconsorzionecessario con la curatela fallimentare.

Risulta, infatti, dallo stessocontroricorso (pag. 3) che il socio accomandatario ha impugnato l’avviso diaccertamento riguardante la società e tutti i soci hanno impugnato l’avvisodi accertamento che li riguardava in relazione al maggior reddito dapartecipazione; risulta, altresì, che la curatela fallimentare si èdisinteressata del giudizio.

Orbene, le Sezioni Unite di questa Corte, hannoprecisato che, qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formatiprima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cuisia stato notificato l'atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 l.fall., acondizione che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione, assumendo uncomportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentementedalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato; l'insussistenza didetto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacitàprocessuale di impugnare l'atto impositivo, vizio suscettibile di essererilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (Cass., Sez.

U,Numero registro generale 12898/2021Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 17390/2026Data pubblicazione 02/06/202628/04/2023, n. 11287).

Di conseguenza, nel caso in esame non risultaviolato il litisconsorzio necessario, dal momento che la legittimazione dellasocietà dichiarata fallita a impugnare l’avviso in persona del socioaccomandatario sussiste proprio in ragione dell’inerzia della curatela; se,infatti, quest’ultima si fosse costituita avrebbe diversamente determinato ildifetto di capacità processuale della società fallita.2.

Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art.57 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 324 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.2.1.

Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata - nellaparte in cui ha ritenuto di poter usare la documentazione prodotta dagliappellanti a giustificazione dei versamenti eseguiti - per non aver tenutoconto che si era formato il giudicato interno sul capo della sentenza di primogrado, secondo il quale non era stata contestata, tempestivamente, laripresa relativa ai versamenti ritenuti non giustificati.

In assenza diun’impugnazione espressa su tale capo il giudice di seconde cure nonavrebbe potuto conoscerne.

La ricorrente rileva, quindi, nella tredicesimapagina del ricorso in cassazione (non numerato): «le controparti hannocompletamente travisato il senso della statuizione, non cogliendo nécontestando quello effettivo, ma erroneamente ritenendo che la C.T.P.avesse considerato il trattamento fiscale dei versamenti “ … immune dallasuddetta condizione espressamente limitata ai prelevamenti ” (pag. 11riga 7 app.: la “condizione” è la contabilizzazione escludente l’imputazionea ricavi) e non “immune dalla censura” di parte (come invece chiaramentescritto dalla C.T.P.»2.2.

Il motivo di ricorso è infondato, dal momento che la statuizione conla quale il giudice di prime cure aveva ritenuto «immune dalla censura» suiprelievi la contestazione relativa ai versamenti, in assenza del rispetto diquanto stabilito dall’art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992, è stata, comunque,impugnata dalle parti appellanti.Numero registro generale 12898/2021Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 17390/2026Data pubblicazione 02/06/20262.3.

Sul punto occorre premettere che la censura sottesa al primomotivo di ricorso in cassazione non attiene alla violazione della disciplinadelle preclusioni scolpita nell’art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992, ma a un pretesoerror in procedendo, in forza del quale la parte ricorrente ritiene che lastatuizione della CTR favorevole ai contribuenti (con riferimento alla provacontraria relativa ai versamenti riscontrati nel corso delle indagini ex art.32 d.P.R. n. 600 del 1973) abbia violato il giudicato che si era formato sulpunto.

In altre parole, la fondatezza del primo motivo di ricorso non dipendedal quomodo dell’impugnazione del capo della sentenza della CTP che haescluso di potersi pronunciare sui versamenti da parte di ricorrenti (allacorrettezza delle censure svolte su tale punto della sentenza di primogrado), quanto dall’an dell’impugnazione.

Per evitare il passaggio ingiudicato della sentenza che si sia pronunciata su una determinataquestione è necessario che l’atto di appello prospetti una censura posta afondamento della domanda di riforma della sentenza impugnata, ma nonche tale censura si riveli fondata.2.4.

Nel caso di specie gli appellanti – come risulta dalla riproduzionedell’atto d’appello dalla diciannovesima pagina del ricorso in cassazione –avevano, in realtà, impugnato la sentenza di primo grado, affermando che(v. la ventitreesima pag. del ricorso in cassazione): «Con il presente motivodi gravame, gli appellanti intendono censurare la sentenza impugnata nellaparte in cui essa afferma “né possono avere ingresso nel giudizio lededuzioni giustificative formulate con la memoria del 7.2.2013, nonessendo state rispettate le formalità di cui all’art. 24 d.lvo n. 546/1992 perl’integrazione dei motivi di ricorso”.

L’indicata apodittica motivazione è deltutto fuorviante rispetto alla vicenda processuale all’esame, e ciò perché laindicata memoria del 7 febbraio 2013 non si è occupata di indicare motivinuovi, né di integrare quelli dedotti nel primo ricorso.

Deve infatti osservarsiche la memoria della quale si discute non integra alcuna altra domandarispetto a quanto dedotto nel ricorso introduttivo, ed altro non precisa, conNumero registro generale 12898/2021Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 17390/2026Data pubblicazione 02/06/2026migliore e più dettagliata specificazione, se non quanto aveva già formatooggetto dei motivi del medesimo ricorso nel quale, invero (cfr. pag. 3/4 delricorso introduttivo), il ricorrente, odierno appellante, si riservava dipresentare ogni necessaria documentazione e contestualmente forniva,sulla documentazione bancaria, le prime immediate deduzioni, in attesa didepositare ogni più ampia documentazione a riprova della inesistenza deivolumi d’affari presunti.

In definitiva, l’ulteriore motivo posto a base delmancato riconoscimento dei versamenti bancari è rappresento[rappresentato] da un non meglio specificato e presunto mancato rispettodi formalità relative ad integrazione dei motivi che, invece, non sono statimai presentati.» Dalla parte del motivo di appello del contribuente appenatrascritto risulta, quindi, che la sentenza di primo grado fosse stataimpugnata, sul presupposto che, nella memoria del 07/02/2013, nonfossero stati prospettati nuovi motivi, ma prodotti nuovi documenti.

Diconseguenza, il primo motivo di ricorso deve ritenersi infondato.3.

Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 32,comma 1, n. 1, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 52, comma 5, n. 1, d.P.R.n. 633 del 1972 e dell’art. 2700 cod. civ.3.1.

Con tale motivo la ricorrente, in via subordinata, rileva che ladocumentazione prodotta dai contribuenti, per pacifica ammissioneriportata dalla CTR, non è stata prodotta nel corso della verifica.

Rileva chele parti tentano di giustificare tale omissione in ragione del fatto che ilcontraddittorio sia stato instaurato con il curatore della società fallita.Tuttavia, risulta, con affermazione fidefaciente, che i verbalizzanti, all’iniziodelle operazioni avevano regolarmente avvertito il [OSCURATO:PERSONA] che libri, registri,scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presiin considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sedeamministrativa o contenziosa.

Inoltre, le parti non potevano allegare diignorare lo svolgimento del contraddittorio, in ragione del fatto che ilNumero registro generale 12898/2021Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 17390/2026Data pubblicazione 02/06/2026verbale era stato notificato alla curatela del fallimento, in quanto ildocumento reca anche l’attestazione fidefaciente dei verbalizzanti, secondocui, dal momento che le operazioni si svolgevano anche sui conti personalidi controparte e della moglie, entrambi ne avevano ricevuto puntuale avvisoed erano stati richiesti di giustificare le singole operazioni.

Rileva, poi, chedal PVC che il 14/03/2011 (ben prima del 15/06/2011) era iniziata unaverifica fiscale nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] e della moglie e risultava cheerano stati stornati, in esito alle verifiche sui conti personali di questi ultimi,gli importi di cui era stata dimostrata la titolarità di fatto mediante esibizionedi apposita documentazione.

Di conseguenza, il sig. [OSCURATO:PERSONA] conosceva losvolgimento delle operazioni e poteva, quindi, interloquire, producendoapposita documentazione.

In conclusione, ad avviso di parte ricorrente, viè la prova, in atti, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] conoscesse la pendenza della verificae vi avesse partecipato in contraddittorio, con la richiesta di documentarele operazioni sui propri conti correnti.

Di conseguenza, tutta ladocumentazione non esibita e comparsa solo dopo un anno, in allegato allamemoria del 07/02/2013, doveva considerarsi inutilizzabile.3.2.

Quale ulteriore motivo di censura la ricorrente evidenzia come ladocumentazione con la quale il contribuente dà la prova contrariadell’assenza di ricavi in nero deve essere analitica e non generica o permasse.

Non è, quindi, sufficiente la mera esibizione dei libri contabili, unitaall’affermazione generica che vi sia, al loro interno, la prova dellacontabilizzazione delle operazioni contestate, lasciando, poi, al giudice ilcompito di ricostruire dalle annotazioni – ricollegando i documenti tra loro– quali operazioni fossero, effettivamente, giustificate.Ad avviso di parte ricorrente, pertanto, le controparti avrebbero dovutoriunire in un prospetto tutte le operazioni contestate, specificando, perciascuna, le giustificazioni e la documentazione a sostegno di ognuna.Infine, la ricorrente evidenzia, quale ulteriore profilo di violazione dellenorme poste a fondamento del motivo di ricorso, l’affermazione della CTR,Numero registro generale 12898/2021Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 17390/2026Data pubblicazione 02/06/2026secondo cui la registrazione delle operazioni sul libro giornale determinava,quale effetto, che le stesse sarebbero confluite nel bilancio di esercizio.3.3.

Il motivo è infondato nella parte relativa all’inutilizzabilità delladocumentazione prodotta in giudizio e non esibita dai contribuenti in corsodi verifica: le allegazioni di parte ricorrente in ordine agli atti dei quali èstata chiesta l’esibizione sono, infatti, generiche e non provano un’esattacorrispondenza tra la richiesta di puntuali notizie, dati, atti, documenti librie documenti non esibiti e le produzioni documentali prodotte daicontribuenti in giudizio.

Sul punto questa Corte ha, infatti, precisato chel'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sedeamministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione insede contenziosa, prevista dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, solo inpresenza dello specifico presupposto, la cui prova incombesull'Amministrazione, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione,accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancataottemperanza (Cass., 27/12/2016, n. 27069).

Nello stesso senso è statoaffermato che l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documentiin sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successivaproduzione in sede contenziosa solo ove l'amministrazione dimostri che viera stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnatadall'avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e cheil contribuente ne aveva rifiutato l'esibizione, dichiarando di non possederli,o comunque sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamentodoloso volto ad eludere la verifica (Cass., 21/03/2018, n. 7011).3.4.

Il motivo è, invece, fondato nella parte in cui contesta l’assenza dispecificità dei riscontri relativi ai versamenti da parte del giudice di merito.Secondo questa Corte, infatti, in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono unapresunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessitadei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c.Numero registro generale 12898/2021Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 17390/2026Data pubblicazione 02/06/2026per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuenteogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibilidalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cuiconsegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficaciadimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione edi dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze (Cass.,30/06/2020, n. 13112, v. anche Cass., 22/01/2026, n. 1423).

Nel caso dispecie la CTR si è discostata dalla giurisprudenza di questa Corte, dalmomento che, dopo aver affermato che la documentazione prodotta dalricorrente, consente di ricondurre le operazioni di versamento ad attivitàdella società contabilizzate, precisa che: «anche volendo ritenere che lacontabilizzazione non sia condizione giustificatrice, essendo necessaria laprova che il contribuente abbia tenuto conto delle somme in entrata per ladeterminazione del reddito, è evidente che la registrazione delle operazionisul libro giornale determinava come effetto che esse sarebbero confluite nelbilancio di esercizio sul quale viene calcolato il reddito.» In sostanza, ilgiudice di seconde cure, lungi dallo svolgere un’indagine analitica sui singoliversamenti, ha ritenuto che la mera contabilizzazione, pur non costituendoidonea giustificazione – essendo necessaria la prova che il contribuenteabbia tenuto conto delle somme in entrata per la determinazione del reddito– lascerebbe presumere che quanto registrato nel libro giornale sarebbeconfluito nel bilancio di esercizio su cui viene calcolato il reddito.

Sul puntoè, pertanto, necessaria una nuova verifica da parte del giudice del rinvio,che dovrà fare un accertamento analitico-specifico, tenendo conto dei costicome da C. cost. n. 10 del 2023, ove non considerati in sede di avviso diaccertamento.4.

Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ.Numero registro generale 12898/2021Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 17390/2026Data pubblicazione 02/06/20264.1.

Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nellaparte in cui ha ritenuto che non può essersi formato il giudicato, né conriferimento al reddito della società, né in merito a quello di partecipazionedei soci.

Tale statuizione, ad avviso della parte ricorrente, in assenza diimpugnazione delle statuizioni relative ai ricorsi proposti dai soci, non puòessere condivisa.

In particolare, nel caso delle socie accomandanti, la CTPaveva dichiarato l’improcedibilità dei ricorsi, sostenendo che non venisseimpugnato il contenuto dei maggiori redditi individuali, ma che fosse fattavalere, in realtà, un’esigenza meramente processuale, mentre nel caso delsocio accomandatario veniva impugnato il diniego di un’autonomaprocedura di adesione.4.2.

Il motivo di ricorso è infondato: impugnando l’avviso con il quale èstato rideterminato il reddito della società, i soci hanno impugnato anche,in parte qua, i loro accertamenti, quanto meno con riferimento ai redditiloro imputati secondo il principio di trasparenza ex art. 5 t.u.i.r.

Il giudicatopuò essere caduto sulle eccezioni specifiche da loro formulate, non sul resto.Ne consegue che, allorquando e se si ridurrà il reddito della società, siridurrà anche il loro reddito da partecipazione, in proporzione alle rispettivequote.5.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato è fondato il secondo motivo,nei limiti di cui in motivazione, mentre devono essere rigettati il primo e ilterzo motivo.6.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazionee rigetta il primo e il terzo motivo;Numero registro generale 12898/2021Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 17390/2026Data pubblicazione 02/06/2026cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania che, in diversa composizione, deciderà anchesulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/02/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GENERALE DELLO STATO-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], dichiarato fallito, quale legale rappresentante e socioaccomandatario della società in accomandita semplice [OSCURATO:PERSONA] diM. [OSCURATO:PERSONA] e c. (dichiarata fallita), [OSCURATO:PERSONA] e VALERIACAPPELLI, in qualità di socie accomandanti della medesima società, tuttirappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA n. 1040/2021 depositata il 02/02/2021.Numero registro generale 12898/2021Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 17390/2026Data pubblicazione 02/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Il presente giudizio – avente per oggetto il ricorso in cassazione propostocontro la sentenza n. 1040/2021 depositata dalla Commissione tributariaregionale della Campania (hinc: CTR) in data 02/02/2021 - scaturisce dallariunione, davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, deiricorsi proposti nei confronti degli avvisi di accertamento emessi neiconfronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (hinc: lasocietà o la società contribuente) e dei loro soci [OSCURATO:PERSONA] (hinc:il socio accomandatario), [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] (hinc:le socie accomandanti).2. Dalla lettura della sentenza della CTR risulta che sono stati oggetto diimpugnazione, in particolare:− l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società –dichiarata fallita il 29/04/2010 – relativo all’anno d’imposta 2007 -conil quale era stato accertato un maggior reddito d’impresa pari a Euro11.424.760,00. Ai fini del presente giudizio è sufficiente evidenziareche l’atto impositivo impugnato si fondava sugli accertamenti bancariex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, nonché sulla presunzione dellariconducibilità:a) delle operazioni di accreditamento (versamenti) come compensiconseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa, non contabilizzati, nédichiarati (e quindi come operazioni attive realizzate senza emissionedel documento fiscale prescritto);b) delle operazioni di addebitamento (prelievi) – in mancanza di provacontraria del contribuente circa la loro considerazione ai fini delreddito di impresa o la loro estraneità a quest’ultimo – a operazionipassive non fatturate.Numero registro generale 12898/2021Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 17390/2026Data pubblicazione 02/06/2026Ai fini del presente giudizio è sufficiente evidenziare che laCommissione tributaria provinciale di Napoli (hinc: CTP), con lasentenza n. 1727/2015, accolse il motivo di ricorso del legalerappresentante della società contribuente, nella parte relativa aiprelevamenti (ritenendo che gli stessi trovassero riscontro nellacontabilità), mentre con riferimento al trattamento fiscale degliaccreditamenti ritenne che quest’ultimo fosse «immune dallasuddetta censura, espressamente limitata ai prelevamenti, nonpotendo aver ingresso nel giudizio le deduzioni giustificative formulatecon la memoria del 7.2.2013, non essendo state rispettate le formalitàdi cui all’art. 24 d.lvo n. 546/1992 per l’integrazione dei motivi diricorso.».l’annullamento dell’avviso di accertamento nella parte in cuidichiarava queste ultime quali coobbligate al pagamento in solido,evidenziando che l’imputazione di responsabilità era contraria alcostante orientamento giurisprudenziale secondo cui il socioaccomandante è privo di legittimazione (attiva e passiva) rispetto alleobbligazioni tributarie riferibili alla società in accomandita semplice,fra le quali rientra quella concernente l’IVA, che non può avere riflessisul socio accomandante;− l’avviso di accertamento emesso nei confronti delle socieaccomandanti, con il quale – sempre con riferimento all’anno 2007 –era stato imputato loro un maggior reddito da partecipazione, inconseguenza del maggior reddito accertato nei confronti della societàfallita, di cui erano socie accomandanti e compartecipi nella misuradel 16,67%;Ai fini del presente giudizio è sufficiente evidenziare che la CTPdichiarò improcedibili i ricorsi, evidenziando che gli stessi, più cheformulare precise, dimostrate e circostanziate censure volte aNumero registro generale 12898/2021Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 17390/2026Data pubblicazione 02/06/2026conseguire la caducazione degli atti impugnati, facevano valereun’esigenza meramente processuale, che era soddisfatta con lariunione dei ricorsi proposti dalle socie a quello proposto dalla società;− l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socioaccomandatario. La CTP ha respinto il ricorso proposto daquest’ultimo, evidenziando che, in caso di avviso di accertamento acarico di una società di persone e dei soci, la definizione con adesionedeve essere chiesta da tutti, vigendo il principio di unicitàdell’accertamento e la conseguente imputazione dei redditi dellasocietà a ciascun socio.3. Sempre dalla lettura della sentenza della CTR risulta che la sentenza dellaCTP fu impugnata dalla società e dai soci (accomandatario e accomandanti),chiedendo che, in parziale riforma della sentenza del giudice di prime cure,fosse dichiarata l’illegittimità dei recuperi a tassazione dei versamenti suiconti riconducibili alla società.4. La CTR ha accolto l’appello proposto, ritenendo di poter utilizzare ladocumentazione prodotta con la memoria del 07/02/2013, sia perchéfaceva parte del fascicolo di primo grado, sia perché non conteneva motiviaggiunti, ma solo una più compiuta documentazione delle ragioni poste afondamento dell’impugnazione dell’avviso di accertamento. Ha quindiritenuto che tale documentazione consentisse di ricondurre le operazioni diversamento ad attività della società contabilizzate. Di conseguenza, laregistrazione delle operazioni sul libro giornale determinava, quale effetto,che le stesse sarebbero confluite nel bilancio di esercizio, su cui vienecalcolato il reddito.4.1. La CTR - con riferimento all’eccezione dell’Agenzia delle Entrate,secondo cui si sarebbe formato il giudicato interno rispetto ai soci, dalmomento che questi ultimi non avevano impugnato i capi della sentenzacon cui veniva dichiarata l’improcedibilità del ricorso (presentato dalle socieaccomandanti) e respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro ilNumero registro generale 12898/2021Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 17390/2026Data pubblicazione 02/06/2026rigetto dell’istanza di accertamento con adesione – ha evidenziato che: «èpacifico che l’unico capo della sentenza impugnato è quello relativo almancato scomputo dei versamenti ed è altrettanto evidente che non puòessersi formato giudicato né in relazione al reddito della società, né a quellodi partecipazione dei soci i quali ultimi hanno proposto appello facendoesplicito riferimento ai redditi loro imputati.»5. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con tre motivi.6. I soci (accomandatario e accomandanti) hanno resistito concontroricorso.7. La Procura Generale della Corte di cassazione ha depositato requisitoriascritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare occorre dare atto dell’infondatezza dell’eccezionesollevata dai contribuenti relativa alla violazione del litisconsorzionecessario con la curatela fallimentare. Risulta, infatti, dallo stessocontroricorso (pag. 3) che il socio accomandatario ha impugnato l’avviso diaccertamento riguardante la società e tutti i soci hanno impugnato l’avvisodi accertamento che li riguardava in relazione al maggior reddito dapartecipazione; risulta, altresì, che la curatela fallimentare si èdisinteressata del giudizio. Orbene, le Sezioni Unite di questa Corte, hannoprecisato che, qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formatiprima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cuisia stato notificato l'atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 l.fall., acondizione che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione, assumendo uncomportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentementedalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato; l'insussistenza didetto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacitàprocessuale di impugnare l'atto impositivo, vizio suscettibile di essererilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (Cass., Sez. U,Numero registro generale 12898/2021Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 17390/2026Data pubblicazione 02/06/202628/04/2023, n. 11287). Di conseguenza, nel caso in esame non risultaviolato il litisconsorzio necessario, dal momento che la legittimazione dellasocietà dichiarata fallita a impugnare l’avviso in persona del socioaccomandatario sussiste proprio in ragione dell’inerzia della curatela; se,infatti, quest’ultima si fosse costituita avrebbe diversamente determinato ildifetto di capacità processuale della società fallita.2. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art.57 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 324 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.2.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata - nellaparte in cui ha ritenuto di poter usare la documentazione prodotta dagliappellanti a giustificazione dei versamenti eseguiti - per non aver tenutoconto che si era formato il giudicato interno sul capo della sentenza di primogrado, secondo il quale non era stata contestata, tempestivamente, laripresa relativa ai versamenti ritenuti non giustificati. In assenza diun’impugnazione espressa su tale capo il giudice di seconde cure nonavrebbe potuto conoscerne. La ricorrente rileva, quindi, nella tredicesimapagina del ricorso in cassazione (non numerato): «le controparti hannocompletamente travisato il senso della statuizione, non cogliendo nécontestando quello effettivo, ma erroneamente ritenendo che la C.T.P.avesse considerato il trattamento fiscale dei versamenti “ … immune dallasuddetta condizione espressamente limitata ai prelevamenti ” (pag. 11riga 7 app.: la “condizione” è la contabilizzazione escludente l’imputazionea ricavi) e non “immune dalla censura” di parte (come invece chiaramentescritto dalla C.T.P.»2.2. Il motivo di ricorso è infondato, dal momento che la statuizione conla quale il giudice di prime cure aveva ritenuto «immune dalla censura» suiprelievi la contestazione relativa ai versamenti, in assenza del rispetto diquanto stabilito dall’art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992, è stata, comunque,impugnata dalle parti appellanti.Numero registro generale 12898/2021Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 17390/2026Data pubblicazione 02/06/20262.3. Sul punto occorre premettere che la censura sottesa al primomotivo di ricorso in cassazione non attiene alla violazione della disciplinadelle preclusioni scolpita nell’art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992, ma a un pretesoerror in procedendo, in forza del quale la parte ricorrente ritiene che lastatuizione della CTR favorevole ai contribuenti (con riferimento alla provacontraria relativa ai versamenti riscontrati nel corso delle indagini ex art.32 d.P.R. n. 600 del 1973) abbia violato il giudicato che si era formato sulpunto. In altre parole, la fondatezza del primo motivo di ricorso non dipendedal quomodo dell’impugnazione del capo della sentenza della CTP che haescluso di potersi pronunciare sui versamenti da parte di ricorrenti (allacorrettezza delle censure svolte su tale punto della sentenza di primogrado), quanto dall’an dell’impugnazione. Per evitare il passaggio ingiudicato della sentenza che si sia pronunciata su una determinataquestione è necessario che l’atto di appello prospetti una censura posta afondamento della domanda di riforma della sentenza impugnata, ma nonche tale censura si riveli fondata.2.4. Nel caso di specie gli appellanti – come risulta dalla riproduzionedell’atto d’appello dalla diciannovesima pagina del ricorso in cassazione –avevano, in realtà, impugnato la sentenza di primo grado, affermando che(v. la ventitreesima pag. del ricorso in cassazione): «Con il presente motivodi gravame, gli appellanti intendono censurare la sentenza impugnata nellaparte in cui essa afferma “né possono avere ingresso nel giudizio lededuzioni giustificative formulate con la memoria del 7.2.2013, nonessendo state rispettate le formalità di cui all’art. 24 d.lvo n. 546/1992 perl’integrazione dei motivi di ricorso”. L’indicata apodittica motivazione è deltutto fuorviante rispetto alla vicenda processuale all’esame, e ciò perché laindicata memoria del 7 febbraio 2013 non si è occupata di indicare motivinuovi, né di integrare quelli dedotti nel primo ricorso. Deve infatti osservarsiche la memoria della quale si discute non integra alcuna altra domandarispetto a quanto dedotto nel ricorso introduttivo, ed altro non precisa, conNumero registro generale 12898/2021Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 17390/2026Data pubblicazione 02/06/2026migliore e più dettagliata specificazione, se non quanto aveva già formatooggetto dei motivi del medesimo ricorso nel quale, invero (cfr. pag. 3/4 delricorso introduttivo), il ricorrente, odierno appellante, si riservava dipresentare ogni necessaria documentazione e contestualmente forniva,sulla documentazione bancaria, le prime immediate deduzioni, in attesa didepositare ogni più ampia documentazione a riprova della inesistenza deivolumi d’affari presunti. In definitiva, l’ulteriore motivo posto a base delmancato riconoscimento dei versamenti bancari è rappresento[rappresentato] da un non meglio specificato e presunto mancato rispettodi formalità relative ad integrazione dei motivi che, invece, non sono statimai presentati.» Dalla parte del motivo di appello del contribuente appenatrascritto risulta, quindi, che la sentenza di primo grado fosse stataimpugnata, sul presupposto che, nella memoria del 07/02/2013, nonfossero stati prospettati nuovi motivi, ma prodotti nuovi documenti. Diconseguenza, il primo motivo di ricorso deve ritenersi infondato.3. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 32,comma 1, n. 1, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 52, comma 5, n. 1, d.P.R.n. 633 del 1972 e dell’art. 2700 cod. civ.3.1. Con tale motivo la ricorrente, in via subordinata, rileva che ladocumentazione prodotta dai contribuenti, per pacifica ammissioneriportata dalla CTR, non è stata prodotta nel corso della verifica. Rileva chele parti tentano di giustificare tale omissione in ragione del fatto che ilcontraddittorio sia stato instaurato con il curatore della società fallita.Tuttavia, risulta, con affermazione fidefaciente, che i verbalizzanti, all’iniziodelle operazioni avevano regolarmente avvertito il [OSCURATO:PERSONA] che libri, registri,scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presiin considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sedeamministrativa o contenziosa. Inoltre, le parti non potevano allegare diignorare lo svolgimento del contraddittorio, in ragione del fatto che ilNumero registro generale 12898/2021Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 17390/2026Data pubblicazione 02/06/2026verbale era stato notificato alla curatela del fallimento, in quanto ildocumento reca anche l’attestazione fidefaciente dei verbalizzanti, secondocui, dal momento che le operazioni si svolgevano anche sui conti personalidi controparte e della moglie, entrambi ne avevano ricevuto puntuale avvisoed erano stati richiesti di giustificare le singole operazioni. Rileva, poi, chedal PVC che il 14/03/2011 (ben prima del 15/06/2011) era iniziata unaverifica fiscale nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] e della moglie e risultava cheerano stati stornati, in esito alle verifiche sui conti personali di questi ultimi,gli importi di cui era stata dimostrata la titolarità di fatto mediante esibizionedi apposita documentazione. Di conseguenza, il sig. [OSCURATO:PERSONA] conosceva losvolgimento delle operazioni e poteva, quindi, interloquire, producendoapposita documentazione. In conclusione, ad avviso di parte ricorrente, viè la prova, in atti, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] conoscesse la pendenza della verificae vi avesse partecipato in contraddittorio, con la richiesta di documentarele operazioni sui propri conti correnti. Di conseguenza, tutta ladocumentazione non esibita e comparsa solo dopo un anno, in allegato allamemoria del 07/02/2013, doveva considerarsi inutilizzabile.3.2. Quale ulteriore motivo di censura la ricorrente evidenzia come ladocumentazione con la quale il contribuente dà la prova contrariadell’assenza di ricavi in nero deve essere analitica e non generica o permasse. Non è, quindi, sufficiente la mera esibizione dei libri contabili, unitaall’affermazione generica che vi sia, al loro interno, la prova dellacontabilizzazione delle operazioni contestate, lasciando, poi, al giudice ilcompito di ricostruire dalle annotazioni – ricollegando i documenti tra loro– quali operazioni fossero, effettivamente, giustificate.Ad avviso di parte ricorrente, pertanto, le controparti avrebbero dovutoriunire in un prospetto tutte le operazioni contestate, specificando, perciascuna, le giustificazioni e la documentazione a sostegno di ognuna.Infine, la ricorrente evidenzia, quale ulteriore profilo di violazione dellenorme poste a fondamento del motivo di ricorso, l’affermazione della CTR,Numero registro generale 12898/2021Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 17390/2026Data pubblicazione 02/06/2026secondo cui la registrazione delle operazioni sul libro giornale determinava,quale effetto, che le stesse sarebbero confluite nel bilancio di esercizio.3.3. Il motivo è infondato nella parte relativa all’inutilizzabilità delladocumentazione prodotta in giudizio e non esibita dai contribuenti in corsodi verifica: le allegazioni di parte ricorrente in ordine agli atti dei quali èstata chiesta l’esibizione sono, infatti, generiche e non provano un’esattacorrispondenza tra la richiesta di puntuali notizie, dati, atti, documenti librie documenti non esibiti e le produzioni documentali prodotte daicontribuenti in giudizio. Sul punto questa Corte ha, infatti, precisato chel'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sedeamministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione insede contenziosa, prevista dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, solo inpresenza dello specifico presupposto, la cui prova incombesull'Amministrazione, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione,accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancataottemperanza (Cass., 27/12/2016, n. 27069). Nello stesso senso è statoaffermato che l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documentiin sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successivaproduzione in sede contenziosa solo ove l'amministrazione dimostri che viera stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnatadall'avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e cheil contribuente ne aveva rifiutato l'esibizione, dichiarando di non possederli,o comunque sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamentodoloso volto ad eludere la verifica (Cass., 21/03/2018, n. 7011).3.4. Il motivo è, invece, fondato nella parte in cui contesta l’assenza dispecificità dei riscontri relativi ai versamenti da parte del giudice di merito.Secondo questa Corte, infatti, in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono unapresunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessitadei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c.Numero registro generale 12898/2021Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 17390/2026Data pubblicazione 02/06/2026per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuenteogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibilidalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cuiconsegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficaciadimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione edi dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze (Cass.,30/06/2020, n. 13112, v. anche Cass., 22/01/2026, n. 1423). Nel caso dispecie la CTR si è discostata dalla giurisprudenza di questa Corte, dalmomento che, dopo aver affermato che la documentazione prodotta dalricorrente, consente di ricondurre le operazioni di versamento ad attivitàdella società contabilizzate, precisa che: «anche volendo ritenere che lacontabilizzazione non sia condizione giustificatrice, essendo necessaria laprova che il contribuente abbia tenuto conto delle somme in entrata per ladeterminazione del reddito, è evidente che la registrazione delle operazionisul libro giornale determinava come effetto che esse sarebbero confluite nelbilancio di esercizio sul quale viene calcolato il reddito.» In sostanza, ilgiudice di seconde cure, lungi dallo svolgere un’indagine analitica sui singoliversamenti, ha ritenuto che la mera contabilizzazione, pur non costituendoidonea giustificazione – essendo necessaria la prova che il contribuenteabbia tenuto conto delle somme in entrata per la determinazione del reddito– lascerebbe presumere che quanto registrato nel libro giornale sarebbeconfluito nel bilancio di esercizio su cui viene calcolato il reddito. Sul puntoè, pertanto, necessaria una nuova verifica da parte del giudice del rinvio,che dovrà fare un accertamento analitico-specifico, tenendo conto dei costicome da C. cost. n. 10 del 2023, ove non considerati in sede di avviso diaccertamento.4. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ.Numero registro generale 12898/2021Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 17390/2026Data pubblicazione 02/06/20264.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nellaparte in cui ha ritenuto che non può essersi formato il giudicato, né conriferimento al reddito della società, né in merito a quello di partecipazionedei soci. Tale statuizione, ad avviso della parte ricorrente, in assenza diimpugnazione delle statuizioni relative ai ricorsi proposti dai soci, non puòessere condivisa. In particolare, nel caso delle socie accomandanti, la CTPaveva dichiarato l’improcedibilità dei ricorsi, sostenendo che non venisseimpugnato il contenuto dei maggiori redditi individuali, ma che fosse fattavalere, in realtà, un’esigenza meramente processuale, mentre nel caso delsocio accomandatario veniva impugnato il diniego di un’autonomaprocedura di adesione.4.2. Il motivo di ricorso è infondato: impugnando l’avviso con il quale èstato rideterminato il reddito della società, i soci hanno impugnato anche,in parte qua, i loro accertamenti, quanto meno con riferimento ai redditiloro imputati secondo il principio di trasparenza ex art. 5 t.u.i.r. Il giudicatopuò essere caduto sulle eccezioni specifiche da loro formulate, non sul resto.Ne consegue che, allorquando e se si ridurrà il reddito della società, siridurrà anche il loro reddito da partecipazione, in proporzione alle rispettivequote.5. Alla luce di quanto sin qui evidenziato è fondato il secondo motivo,nei limiti di cui in motivazione, mentre devono essere rigettati il primo e ilterzo motivo.6. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazionee rigetta il primo e il terzo motivo;Numero registro generale 12898/2021Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 17390/2026Data pubblicazione 02/06/2026cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania che, in diversa composizione, deciderà anchesulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/02/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17390/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris