CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2023
Cassazione n. 34700/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso che investe solo la mancata esclusione della recidiva, valutata equivalente alle attenuanti generiche, sottopone a censura delle questioni che presuppongono una apodittica diversa valutazione della gravità dei fatti e del loro disvalore, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni con le quali il giudice di appello ha ritenuto assorbente la estrema gravità dei precedenti quale sintomo della maggiore pericolosità dell'imputato confermando il giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche; ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni delle sentenze di merito in punto di gravità della condotta di reato e di pericolosità dell'imputata ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il C nsi ere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente