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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41209/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato aveva proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Campobasso che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta documentale c.d. semplice; Considerato che il NACAR lamenta l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il ricorso inammissibile, poiché la concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. non integra un diritto dell'imputato, sicché il giudice di merito può limitarsi, come è avvenuto nella fattispecie in esame, ad evidenziare l'insussistenza agli atti di elementi positivi da valutare a tal fine; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato aveva proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Campobasso che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta documentale c.d. semplice; Considerato che il NACAR lamenta l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il ricorso inammissibile, poiché la concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. non integra un diritto dell'imputato, sicché il giudice di merito può limitarsi, come è avvenuto nella fattispecie in esame, ad evidenziare l'insussistenza agli atti di elementi positivi da valutare a tal fine; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 41209/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris