CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 luglio 2024
Cassazione n. 40088/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bari, il V23 ug io 2023_, ha confermato la pronunzia di condanna emessa a suo carico in data 1 luglio 2020 dal Tribunale di Foggia, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato p. e p. dall'art. 116, comma 15 Cod. Strada (con recidiva nel biennio). Ne chiede l'annullamento lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione per carenza di motivazione circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ( art. 131 bis cod. pen). 2. Il ricorso è inammissibile. Quanto al profilo relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen., va ricordato che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a prescindere dalle concrete modalità del fatto, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812 - 01). Peraltro, nel caso di specie, la sentenza impugnata, alla pagina 6, enuncia in maniera adeguata le ragioni, eminentemente di fatto e relative alla negative personalità dell'imputato, caratterizzata dalla reiterazione della guida senza patente, denotanti la protervia dell'imputato e l'insofferenza al rispetto delle regole, che risultano ostative al riconoscimento della causa di non punbilità del fatto di lieve entità. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 otto