CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 44104/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trento, con sentenza del 26/11/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovereto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 635, comma secondo n. 1, cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, del tutto generiche e neanche esplicative del tipo di vizio motivazionale ricorrente, peraltro già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con motivazione logica, persuasiva e del tutto priva di aporie, essendosi limitata la difesa a proporre una non consentita lettura alternativa del merito (si veda, in proposito, pag. 7 sulla ricostruzione dei fatti riferita dal teste e corroborata dal rinvenimento, subito dopo la segnalazione, dell'imputato e del correo dentro la casa in cui si erano abusivamente introdotti, oltre che dalla documentazione fotografica in atti). Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 8 sulle modalità del fatto che denotano una capacità a delinquere che non può ritenersi modesta, tenuto altresì conto del danno cagíonato). Osservato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 9 sulle modalità del fatto e la capacità a delinquere dimostrata dall'imputato). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 Il Consigliere Estensore D E O S T, T :\ Il P aente