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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 26486/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 2 dicembre 2024, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la pronuncia del GIP presso il Tribunale di Latina del 29 marzo 2024 che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti (capi 4 e 5 dell'imputazione), condannandolo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione ed operata la diminuente per il rito prescelto, alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, con sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nella detenzione domiciliare sostitutiva.

Per una migliore illustrazione dei motivi di ricorso, giova ricostruire la vicenda fattuale così come emersa dagli atti processuali.

Nel corso di un'indagine a carico di terzi, la polizia giudiziaria procedeva all'installazione di telecamere nell'ascensore del condominio di residenza di [OSCURATO:PERSONA], sito in Cisterna di Latina, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1.

Dalle immagini registrate nei giorni 27 aprile, 29 aprile e 4 maggio 2023, emergeva che alcuni soggetti avevano in più occasioni bloccato l'ascensore al quarto piano e armeggiato nel vano superiore, prelevando o riponendo involucri.

In data 8 maggio 2023, i Carabinieri della Stazione di Cori effettuavano una perquisizione nel vano ascensore, rinvenendo sulla piattabanda in cemento armato della porta dell'ascensore del quarto piano sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso lordo di gr. 101,7, suddivisa in tre involucri, dalla quale potevano ricavarsi 634 dosi singole medie.

Nella stessa data, veniva eseguita perquisizione domiciliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale, in un porta-vaso in metallo posto nelle adiacenze della porta d'ingresso della sua abitazione, venivano rinvenuti circa 43 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, due bilancini elettronici di precisione ed un rotolo di nastro isolante di colore nero, dello stesso tipo di quello utilizzato per chiudere due dei tre involucri di cocaina rinvenuti nel vano ascensore.

Inoltre, nel corso delle perquisizioni domiciliari sia presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] che presso l'abitazione del fratello [OSCURATO:PERSONA], venivano rinvenuti indumenti corrispondenti a quelli indossati dai soggetti ripresi nelle videoregistrazioni in occasione dell'apertura mediante bloccaggio dell'ascensore.

2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello, l'imputato propone ricorso per cassazione, articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art.. 606, comma, 1 lett. c) ed e), cod.proc.pen, deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 125 n. 3, 191, 266 e 271 cod.proc.pen., nonché per motivazione apparente, manifestamente illogica e contraddittoria.Il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità delle riprese video disposte all'interno dell'ascensore condominiale ove dimora l'imputato.

La difesa contesta la motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto l'ascensore condominiale non qualificabile come luogo di privata dimora ai fini dell'individuazione della disciplina processuale per l'acquisizione probatoria delle videoregistrazioni.

Secondo la difesa, la Corte territoriale ha erroneamente applicato al caso di specie i principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n. 33580 del 6 luglio 2023 (Rv.285126), che fa riferimento esclusivamente a luoghi diversi dall'ascensore, quali camerini di locali notturni, bagni pubblici, atrio, vani scale condominiali e relativi pianerottoli.

Il ricorrente richiama, invece, la giurisprudenza di legittimità che ha qualificato l'ascensore condominiale come luogo di privata dimora, citando specificamente la sentenza n. 15889 del 17/02/2022 della Seconda Sezione della Suprema Corte, la quale, in relazione al riconoscimento dell'aggravante prevista per la rapina, ha affermato che l'ascensore condominiale è luogo di "privata dimora".

La difesa sottolinea che l'ascensore in cui furono posizionate le telecamere è quello del palazzo dove vive e risiede l'imputato, accessibile solamente previa apertura del portone condominiale, e pertanto va equiparato a tutti gli effetti ad un luogo di privata dimora, con conseguente inutilizzabilità delle videoriprese non autorizzate con provvedimento dell'autorità giudiziaria competente. 2.2 Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc.pen, in relazione agli artt. 125 n. 3, in relazione agli artt. 110, 192, co. 2, e 530, co. 2, cod.proc.pen., la violazione di legge e il difetto di motivazione, in quanto illogica, apparente, contraddittoria e volta al travisamento della prova.

Il ricorrente censura la motivazione della sentenza in punto di valutazione della penale responsabilità, ritenendola manifestamente illogica e volta al travisamento della prova.

In particolare, evidenzia che non vi è stata alcuna individuazione certa dei due uomini ripresi all'interno dell'ascensore il 27 aprile 2023, non essendo stata esperita alcuna operazione antropometrica.

Inoltre, il 29 aprile 2023, è stata vista una persona rasata armeggiare nell'ascensore, soggetto non identificato e, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, non riconducibile a [OSCURATO:PERSONA].

E ancora, l'imputazione reca come dies commissi delicti quello dell'8 maggio 2023, giorno in cui [OSCURATO:PERSONA] non è stato visto accedere all'ascensore.

Quanto alla sostanza stupefacente tipo hashish, la difesa contesta che questa possa essere ricondotta all'imputato, essendo stata rinvenuta in un vaso posto sul pianerottolo dell'abitazione del quarto piano, zona condominiale su cui insistono altri due appartamenti.

Richiama testualmente il verbale di sequestro redatto dai Carabinieri di Cori, che riporta la seguente locuzione: "quanto sopra indicato seppur non veniva rinvenuto direttamente nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], alla luce del patrimonio investigativo in possesso di questa PG, si ritiene fosse di sua proprietà e pertanto veniva sottoposto a sequestro a suo carico".La difesa lamenta che la sentenza non indichi alcun elemento probatorio certo su cui poter fondare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del ricorrente per la detenzione dell'hashish. 2.3 Il terzo motivo è diretto a censurare, ai sensi dell'art.comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., vizio di motivazione, comunque manifestamente illogica, contraddittoria ed apparente, in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza che ha escluso la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità.

La difesa richiama la sentenza della Suprema Corte n. 45061 del 3/01/2022 (Rv. 284149), secondo cui, da uno studio di 398 decisioni della Corte in materia di spaccio di lieve entità emesse nel triennio 2020-2022, è emerso che il limite massimo entro il quale è stata riconosciuta la lieve entità del fatto è risultato essere da 150 g a 23,3 g per la cocaina e da 386,93 g a 101,5 g per l'hashish. ti t A, t Evidenzia inoltre che, nel caso di specie, non estata mai rinvenuto sostanza da taglio, somme di denaro o fogli manoscritti con nomi e cifre, elementi che avrebbero potuto dimostrare una professionalità nella condotta di detenzione ai fini di spaccio.

La difesa richiama altresì il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, dello stesso D.P.R.

Rileva infine che sussiste omessa motivazione in merito alla sostanza stupefacente tipo hashish, definita "cospicua" nella sentenza impugnata quando, invece, si tratterebbe di soli 13,5 grammi di principio attivo ricavati da 43 grammi lordi, quantitativo del tutto compatibile con l'ipotesi di cui al comma 5, considerato anche il bassissimo grado di purezza.

Per tali ragioni, chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza

3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Infondato è il motivo, con cui si eccepisce l'inutilizzabilità delle videoriprese effettuate all'interno dell'ascensore condominiale.

Il ricorrente sostiene che l'ascensore del palazzo dove risiede costituisca luogo di privata dimora, con conseguente necessità di autorizzazione giudiziale per l'acquisizione probatoria dei filmati, richiamando a sostegno la sentenza n. 15889 del 17/02/2022 della Seconda Sezione della Suprema Corte.La tesi difensiva, pur articolata con apprezzabile approfondimento argomentativo, non può essere condivisa alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità che, con specifico riferimento alla materia delle intercettazioni, ha tracciato con chiarezza i confini della nozione di "privata dimora" in relazione agli spazi condominiali comuni.

L'elaborazione giurisprudenziale sul punto ha attraversato un percorso evolutivo che ha condotto a principi ormai consolidati, fondati sulla distinzione ontologica e funzionale tra gli ambienti destinati all'abitazione privata e quelli che, pur situati all'interno di edifici residenziali, assolvono a funzioni di transito e collegamento.

Questi ultimi, per loro natura, sono accessibili a una pluralità indeterminata di soggetti e non consentono lo svolgimento di attività riservate meritevoli della tutela rafforzata accordata dall'art. 14 Cost.

La sentenza n. 5253 del 13/11/2019 ( dep. 7/02/2020 - Rv. 278342) della Sesta Sezione penale ha cristallizzato questo orientamento, affermando che l'atrio e il vano scale di un immobile comune a più abitazioni non costituiscono luoghi di privata dimora, in quanto non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi altrui.

Analogamente, la Quinta Sezione, con sentenza n. 34151 del 30/05/2017, ha escluso tale qualificazione per le scale condominiali e i relativi pianerottoli, precisando che si tratta di zone destinate all'uso di un numero indeterminato di soggetti.

Particolarmente significativa, per la sua attinenza al caso in esame, appare la recente sentenza n. 33580 del 06/07/2023 ( Rv. 285126) della Seconda Sezione, che ha esteso il medesimo principio ai garage condominiali, pur se con accesso delimitato da cancello con dispositivo di apertura riservato ai condomini.

La Corte ha richiamato il fondamentale arresto delle Sezioni Unite nella sentenza "Prisco" (n. 26795 del 28/03/2006), che ha definito il concetto di "domicilio" come quello che "individua un particolare rapporto con il luogo in cui si svolge la vita privata, in modo da sottrarre la persona da ingerenze esterne".

L'applicazione di questi principi al caso dell'ascensore condominiale conduce inevitabilmente a escludere che esso possa qualificarsi come luogo di privata dimora.

L'ascensore, al pari delle scale e dei pianerottoli, costituisce infatti una componente essenziale del sistema di circolazione interna dell'edificio, destinato all'utilizzo non esclusivo degli abitanti ma anche di visitatori occasionali, personale di servizio, corrieri e altri soggetti che abbiano titolo per accedere allo stabile.

Non è certamente un ambiente nel quale si svolge la vita privata delle persone con caratteri di riservatezza e intimità, ma un mezzo di trasporto verticale che assolve a una funzione meramente strumentale alla mobilità interna.

La circostanza che l'accesso all'edificio sia protetto da un portone non modifica la conclusione, come chiarito dalla giurisprudenza in relazione ai garage condominiali.

La semplice presenza di una barriera fisica all'ingresso non è sufficiente a trasformare gli spazi comuni in luoghi di privata dimora, essendo determinante la funzione che essi assolvono e la pluralità di soggetti che vi hanno accesso.Ne discende che le videoriprese effettuate all'interno dell'ascensore condominiale, non necessitano di autorizzazione preventiva del giudice prevista per le intercettazioni in luoghi di privata dimora.

Il richiamo operato dalla difesa alla sentenza n. 15889/2022 non appare pertinente, in quanto la pronuncia indicata, resa in materia di circostanze aggravanti per il reato di rapina, attiene a un contesto normativo e a finalità diverse rispetto alla disciplina processuale dell'acquisizione probatoria delle videoriprese, che risponde a princìpi e logiche autonome.

In conclusione, il motivo di ricorso risulta infondato e deve essere respinto, dovendosi confermare la piena utilizzabilità delle videoriprese effettuate all'interno dell'ascensore condominiale.

2. Con riferimento al secondo motivo, preliminarmente, giova rimarcare i confini entro i quali deve muoversi lo scrutinio di questa Corte in sede di legittimità.

Va ricordato che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi e una tale preclusione è tanto più stringente quando le doglianze si risolvono, come nel caso di specie, in rilievi che, sollecitando una diversa lettura del materiale probatorio, attingono il merito della regiudicanda.

A questo proposito le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno, più volte, impartito la lezione interpretativa alla luce della quale il vizio di motivazione - che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o, a seguito della novella ex art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 del 2006, da altri atti del processo specificamente indicati nel ricorso - in tanto sussiste se ed in quanto si dimostri che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01).

Infatti, come più volte affermato dalla Corte regolatrice, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944).

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente (manifesta: cfr. testo dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Alla luce dei menzionati principi, il secondo motivo di ricorso appare manifestamente infondato, proponendo essenzialmente censure in fatto che oppongono al giudizio della Corte d'Appello una diversa valutazione dei fatti accertati, quando non addirittura la negazione di circostanze che i giudici di merito hanno ritenuto dimostrate sulla base di un complesso quadro probatorio.

Il ricorrente censura la motivazione della sentenza in punto di valutazione della penale responsabilità, ritenendola manifestamente illogica e volta al travisamento della prova, contestando in particolare l'identificazione degli autori dei fatti sulla base delle videoriprese, l'attribuzione della sostanza stupefacente rinvenuta e la riconducibilità a lui dell'hashish rinvenuto nel vaso posto sul pianerottolo.

A fronte di tali doglianze, occorre rilevare che la Corte d'Appello ha ricostruito il quadro probatorio con argomentazioni puntuali, logiche e coerenti, basate su una pluralità di elementi convergenti che, valutati unitariamente, conducono univocamente all'individuazione del ricorrente quale autore delle condotte delittuose contestate.

La Corte territoriale ha innanzitutto richiamato la documentazione filmata proveniente dalle telecamere installate nell'ascensore del condominio, dalla quale è emerso che nei giorni 27 aprile, 29 aprile e 4 maggio 2023 alcuni soggetti avevano in più occasioni bloccato l'ascensore al quarto piano e armeggiato nel vano superiore, prelevando o riponendo involucri.

La documentazione è stata ritenuta pienamente utilizzabile, trattandosi - come precisato nella trattazione del primo motivo - di videoriprese effettuate in luoghi non qualificabili come privata dimora.

In particolare, dalle immagini registrate, come riferito dalla sentenza impugnata, è emerso che alle ore 16:56 circa del 27.04.2023 due uomini, inquadrati all'altezza del ventre, bloccavano l'ascensore al quarto piano; uno di essi saliva sull'ascensore e armeggiava nel vano superiore, poi teneva in mano un involucro di plastica chiuso con nastro di colore rosso, e subito dopo i due sbloccavano l'ascensore.

L'uomo che era salito sull'ascensore aveva tatuaggi sull'avambraccio destro e, in quel frangente, indossava guanti in lattice, una T-shirt di colore scuro e un pantaloncino di colore verde militare; l'altro uomo, con capelli rasati, indossava una felpa a maniche lunghe di colore bianco con la scritta "[OSCURATO:PERSONA]" all'altezza del petto.

La Corte d'Appello ha valorizzato con particolare attenzione il rinvenimento, durante le perquisizioni domiciliari effettuate 18 maggio 2023 presso le abitazioni del ricorrente e del fratello, di indumenti corrispondenti a quelli indossati dai soggetti ripresi nelle videoregistrazioni.

Nello specifico, - si sottolinea nelle sentenze di merito - nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] sono stati rinvenuti: una t-shirt di colore nero marca Adidas taglia XL, un pantaloncino di colore verde marca [OSCURATO:PERSONA] taglia XL e un paio di ciabatte di colore nero con scritta bianca "EZ7".

Le ciabatte, come sottolineato nella sentenza impugnata, sono state ritratte anche in data 5.5.2023 in occasione di una delle aperture mediante bloccaggio dell'ascensore.

Nell'abitazione del fratello [OSCURATO:PERSONA] sono stati rinvenuti: una felpa di colore bianco con scritta di colore nero "[OSCURATO:PERSONA]" e logo di colore rosso e arancione taglia XL e un paio di scarpe di marca Nike di colore bianco e blu misura

40. Dalla diretta visione dei fotogrammi tratti dalle riprese di videosorveglianza, la Corte ha potuto constatare che nelle riprese del 27.4.2023 sono visibili due uomini, uno che indossa una T-shirt di colore scuro e pantaloncini di colore verde e uno che indossa una felpa bianca con la scritta "[OSCURATO:PERSONA]" all'altezza del petto.

I fotogrammi del 29.4.2023 e del 4.5.2023 inquadrano un uomo che indossa scarpe da ginnastica identiche a quelle sequestrate nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA].

Nel fotogramma del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo l'usuale blocco dell'ascensore al quarto piano, si nota la presenza di un uomo che indossa ciabatte nere con la scritta bianca EA7 identiche a quelle sequestrate nell'abitazione del ricorrente.

Di particolare rilievo probatorio è stata ritenuta la circostanza che nel corso della perquisizione domiciliare nei confronti del ricorrente, in un porta-vaso in metallo posto nelle adiacenze della porta d'ingresso della sua abitazione, sono stati rinvenuti circa 43 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, due bilancini elettronici di precisione e un rotolo di nastro isolante di colore nero, dello stesso tipo di quello utilizzato per chiudere due dei tre involucri di cocaina rinvenuti nel vano ascensore.

La Corte di appello ha pertanto ritenuto, con valutazione logica e congrua, che la n /7.2 responsabilità penale del ricorrente fosse supportata da un ce-S-o, compendio probatoriol costituito da una serie di elementi certi che, valutati unitariamente, hanno condotto univocamente alla sua individuazione quale partecipe nella detenzione della sostanza stupefacente: il collegamento spaziale con il luogo di dimora, l'identificazione attraverso )i (A l'abbigliamento, la circostanza che nelle videoregistrazioni del 27.4.2023 ripreso in compagnia del fratello [OSCURATO:PERSONA] (condannato in via definitiva per lo stesso reato commesso in concorso), la detenzione nel porta-vaso vicino all'ingresso dell'abitazione di bilancini di precisione, di nastro adesivo del medesimo tipo di quello utilizzato per gli involucri sequestrati e di sostanza stupefacente.

Come correttamente argomentato dalla Corte territoriale, l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA], mediante le riprese del 27.4.2023 e del 5.4.2023, nella persona che dal vano ascensore accedeva al nascondiglio posto sulla piattabanda della porta del quarto piano, rende irrilevante che in altre date sia stata registrata la presenza di una persona "calva" non corrispondente all'aspetto fisico dell'appellante, poiché il nascondiglio non era nella esclusiva disponibilità del ricorrente, condividendone la detenzione con il fratello [OSCURATO:PERSONA].

Quanto all'hashish rinvenuto nelle adiacenze dell'abitazione, la Corte ha logicamente argomentato che la stessa sostanza è riconducibile al ricorrente perché collocata sotto il diretto controllo e nella sua pronta disponibilità e che fosse destinat6«allo spacci custodita insieme a bilancini di precisione necessari per la pesatura della sostanza stupefacente e la preparazione delle dosi, e perché conservata unitamente a materiale per il confezionamento (nastro adesivo di colore nero) dello stesso tipo utilizzato per due degli involucri di cocaina occultati nel vano ascensore.

Assolutamente priva di pertinenza è la deduzione secondo cui nella data del commesso reato, asseritamente indicata nelt28 maggio 2023, lo Zuncheddu non fosse stato ripreso in ascensore.

Come emerge dalla sentenza impugnata, la data suindicata si riferisce infatti alla perquisizione eseguita dalla P.G., ed è quindi riferita alla data di accertamento.

Alla luce di suddetti elementi, risulta evidente che la Corte d'Appello ha fondato il proprio convincimento su un quadro probatorio solido e coerente, adeguatamente motivato e privo di vizi logici.

Le censure del ricorrente, lungi dal prospettare vizi della motivazione rilevabili in sede di legittimità, si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in questa sede.

Il motivo, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto propone una diversa lettura del quadro probatorio che, come evidenziato, non è consentita al giudice di legittimità, essendo una prerogativa del giudice di merito, che nel caso di specie ha esercitato il proprio potere valutativo con argomentazioni congrue e prive di illogicità manifeste <

3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, sostenendo che, alla luce della giurisprudenza di legittimità e in particolare di uno studio di 398 decisioni della Corte emesse nel triennio 2020-2022, i quantitativi di sostanza stupefacente sequestrati (101,7 grammi di cocaina e 43 grammi di hashish) rientrerebbero nei limiti massimi per i quali è stata riconosciuta la lieve entità.

Il ricorrente evidenzia inoltre l'assenza di elementi indicativi di una particolare professionalità criminale, quali sostanza da taglio, somme di denaro o fogli manoscritti con nomi e cifre, nonché la compatibilità dell'ipotesi di lieve entità con un'attività di spaccio continuativa.

Il motivo è manifestamente infondato.

Occorre premettere che, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, dep. 09/11/2018, Murolo, Rv. 274076) è nel senso che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 deve essere complessiva, così superando l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri.

La Corte di legittimità, nel suo massimo consesso, ha precisato che nella verifica occorre abbandonare l'idea che gli indici attinenti al valore ponderale, alle modalità del fatto, ai mezzi dell'azione ed alla pericolosità sociale della condotta possano essere utilizzati dal giudice alternativamente.

Tali indici non debbono tutti indistintamente avere segno positivo o negativo, data "la possibilità che tra gli stessi indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso".

Solo all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri.

Con riferimento alla ratio che ha ispirato l'introduzione della fattispecie, la giurisprudenza ha evidenziato che questa, nella trasformazione da attenuante ad effetto speciale a titolo autonomo di reato, ha conservato la sua funzione di individuare quei fatti che si caratterizzano per una ridotta offensività, allo scopo di sottrarli al severo regime sanzionatorio previsto dalle altre norme incriminatrici contenute nell'art. 73 T.U. stup., nella prospettiva di rendere il sistema repressivo in materia di stupefacenti maggiormente rispondente ai principi sanciti dall'art. 27 Cost.

La lieve entità del fatto può quindi essere riconosciuta solo nell'ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass. Sez.

U, n. 51063 del 2018, cit.).

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha fatto buon governo dei principi sopra delineati, avendo compiuto, secondo un iter argomentativo immune da vizi logici, una valutazione complessiva di tutti gli indici previsti dalla norma, giungendo a escludere la configurabilità della fattispecie di lieve entità sulla base di una serie di elementi sintomatici della gravità del fatto, non compensabili con altri di segno contrario.

In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato quali elementi di particolare gravità una serie di elementi oggettivi, appresso elencati: a) il quantitativo di cocaina sequestrato (101,7 grammi lordi, pari a 97,62 grammi netti), dal quale potevano ricavarsi 634 dosi singole medie, dato che assume certamente rilievo significativo al fine di escludere la qualificazione del fatto nell'ipotesi lieve;b) la qualità della sostanza stupefacente costituita da cocaina, droga cd. pesante, con elevatissimo grado di purezza, accertato in misura superiore al 97%, che denota una particolare disponibilità di canali di approvvigionamento di sostanza non ancora "tagliata". c) le complessive circostanze dell'azione: la partecipazione di almeno due persone (il ricorrente e il fratello), le ingegnose modalità di occultamento nel vano ascensore, ic~ denotano una particolare organizzazione nell'attività illecita; d) la detenzione di due bilancini di precisione per la preparazione delle dosi, elemento sintomatico di un'attività di spaccio organizzata e non occasionale; e) la contestuale detenzione di un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente tipo hashish (circa 43 grammi) da cui potevano ricavarsi 542 dosi medie singole, circostanza che evidenzia la dimensione non circoscritta dell'attività illecita.

Dal punto di vista soggettivo, i giudici di merito hanno valorizzato la personalità del ricorrente, il quale, benché condannato in via definitiva per furto, molestia alle persone e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e, al momento dei fatti, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ha posto in essere la condotta accertata in questa sede.

È stata altresì sottolineata la detenzione delle sostanze stupefacenti in nascondigli posti fuori dall'abitazione, ma sotto il diretto controllo e nella immediata disponibilità del possessore, che evidenzia una particolare scaltrezza nell'organizzazione dell'attività di detenzione, finalizzata ad eludere il rinvenimento in casa in occasione di un'eventuale perquisizione.

Allo stesso modo, l'organizzazione dell'occultamento dello stupefacente in posti a portata di mano e sotto il controllo del ricorrente con graduato livello di sicurezza (nel vano ascensore raggiungibile mediante blocco dello stesso per la cocaina, sostanza di maggiore valore; in un vaso nella esclusiva disponibilità l'hashish), sintomatica di un elevato livello di professionalità criminale.

La Corte d'Appello ha quindi compiuto una valutazione complessiva delle circostanze dell'azione, ritenendo che queste non consentissero di apprezzare il disvalore del fatto in termini di minima offensività ai fini della qualificazione nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90.

La valutazione risulta immune da vizi logici e giuridici e non risulta in alcun modo disarticolata dai rilievi difensivi.

Invero, la difesa, invocando il riconoscimento dell'ipotesi attenuata, si limita a richiamare unicamente il dato ponderale delle sostanze sequestrate, trascurando di confrontarsi con gli altri elementi valorizzati dalla Corte di merito, pur essendo pacifico, alla luce degli insegnamenti delle Sezioni Unite, che la valutazione deve essere globale e non limitata a un singolo indice.

Quanto al riferimento ai limiti quantitativi desunti da un'analisi statistica della giurisprudenza di legittimità, il dato ponderale, pur rilevante, deve essere sempre valutato nel contesto delle modalità concrete della condotta e degli altri indici previsti dalla norma.4 Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha correttamente considerato non solo il quantitativo di droga (peraltro significativo e tale da poter ricavare oltre 600 dosi di cocaina), ma anche le altre circostanze del fatto, che nel loro complesso denotano una strutturata attività di spaccio non riconducibile alla fattispecie di lieve entità.

Infine, pur essendo vero, come sostenuto dal ricorrente, che l'ipotesi del fatto di lieve entità non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio non occasionale ma continuativa, è altrettanto vero che tale compatibilità deve essere valutata in concreto alla luce delle circostanze complessive del fatto, che nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, denotano un'attività organizzata e di significative dimensioni, non riconducibile alla fattispecie attenuata.

In conclusione, il terzo motivo di ricorso deve essere respinto, essendo la motivazione della sentenza impugnata, sul punto della mancata qualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità, logicamente congrua e giuridicamente corretta.

4. Alla declaratoria di rige

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 dicembre 2024, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la pronuncia del GIP presso il Tribunale di Latina del 29 marzo 2024 che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti (capi 4 e 5 dell'imputazione), condannandolo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione ed operata la diminuente per il rito prescelto, alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, con sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nella detenzione domiciliare sostitutiva. Per una migliore illustrazione dei motivi di ricorso, giova ricostruire la vicenda fattuale così come emersa dagli atti processuali. Nel corso di un'indagine a carico di terzi, la polizia giudiziaria procedeva all'installazione di telecamere nell'ascensore del condominio di residenza di [OSCURATO:PERSONA], sito in Cisterna di Latina, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1. Dalle immagini registrate nei giorni 27 aprile, 29 aprile e 4 maggio 2023, emergeva che alcuni soggetti avevano in più occasioni bloccato l'ascensore al quarto piano e armeggiato nel vano superiore, prelevando o riponendo involucri. In data 8 maggio 2023, i Carabinieri della Stazione di Cori effettuavano una perquisizione nel vano ascensore, rinvenendo sulla piattabanda in cemento armato della porta dell'ascensore del quarto piano sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso lordo di gr. 101,7, suddivisa in tre involucri, dalla quale potevano ricavarsi 634 dosi singole medie. Nella stessa data, veniva eseguita perquisizione domiciliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale, in un porta-vaso in metallo posto nelle adiacenze della porta d'ingresso della sua abitazione, venivano rinvenuti circa 43 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, due bilancini elettronici di precisione ed un rotolo di nastro isolante di colore nero, dello stesso tipo di quello utilizzato per chiudere due dei tre involucri di cocaina rinvenuti nel vano ascensore. Inoltre, nel corso delle perquisizioni domiciliari sia presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] che presso l'abitazione del fratello [OSCURATO:PERSONA], venivano rinvenuti indumenti corrispondenti a quelli indossati dai soggetti ripresi nelle videoregistrazioni in occasione dell'apertura mediante bloccaggio dell'ascensore. 2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello, l'imputato propone ricorso per cassazione, articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art.. 606, comma, 1 lett. c) ed e), cod.proc.pen, deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 125 n. 3, 191, 266 e 271 cod.proc.pen., nonché per motivazione apparente, manifestamente illogica e contraddittoria.Il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità delle riprese video disposte all'interno dell'ascensore condominiale ove dimora l'imputato. La difesa contesta la motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto l'ascensore condominiale non qualificabile come luogo di privata dimora ai fini dell'individuazione della disciplina processuale per l'acquisizione probatoria delle videoregistrazioni. Secondo la difesa, la Corte territoriale ha erroneamente applicato al caso di specie i principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n. 33580 del 6 luglio 2023 (Rv.285126), che fa riferimento esclusivamente a luoghi diversi dall'ascensore, quali camerini di locali notturni, bagni pubblici, atrio, vani scale condominiali e relativi pianerottoli. Il ricorrente richiama, invece, la giurisprudenza di legittimità che ha qualificato l'ascensore condominiale come luogo di privata dimora, citando specificamente la sentenza n. 15889 del 17/02/2022 della Seconda Sezione della Suprema Corte, la quale, in relazione al riconoscimento dell'aggravante prevista per la rapina, ha affermato che l'ascensore condominiale è luogo di "privata dimora". La difesa sottolinea che l'ascensore in cui furono posizionate le telecamere è quello del palazzo dove vive e risiede l'imputato, accessibile solamente previa apertura del portone condominiale, e pertanto va equiparato a tutti gli effetti ad un luogo di privata dimora, con conseguente inutilizzabilità delle videoriprese non autorizzate con provvedimento dell'autorità giudiziaria competente. 2.2 Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc.pen, in relazione agli artt. 125 n. 3, in relazione agli artt. 110, 192, co. 2, e 530, co. 2, cod.proc.pen., la violazione di legge e il difetto di motivazione, in quanto illogica, apparente, contraddittoria e volta al travisamento della prova. Il ricorrente censura la motivazione della sentenza in punto di valutazione della penale responsabilità, ritenendola manifestamente illogica e volta al travisamento della prova. In particolare, evidenzia che non vi è stata alcuna individuazione certa dei due uomini ripresi all'interno dell'ascensore il 27 aprile 2023, non essendo stata esperita alcuna operazione antropometrica. Inoltre, il 29 aprile 2023, è stata vista una persona rasata armeggiare nell'ascensore, soggetto non identificato e, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, non riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]. E ancora, l'imputazione reca come dies commissi delicti quello dell'8 maggio 2023, giorno in cui [OSCURATO:PERSONA] non è stato visto accedere all'ascensore. Quanto alla sostanza stupefacente tipo hashish, la difesa contesta che questa possa essere ricondotta all'imputato, essendo stata rinvenuta in un vaso posto sul pianerottolo dell'abitazione del quarto piano, zona condominiale su cui insistono altri due appartamenti. Richiama testualmente il verbale di sequestro redatto dai Carabinieri di Cori, che riporta la seguente locuzione: "quanto sopra indicato seppur non veniva rinvenuto direttamente nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], alla luce del patrimonio investigativo in possesso di questa PG, si ritiene fosse di sua proprietà e pertanto veniva sottoposto a sequestro a suo carico".La difesa lamenta che la sentenza non indichi alcun elemento probatorio certo su cui poter fondare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del ricorrente per la detenzione dell'hashish. 2.3 Il terzo motivo è diretto a censurare, ai sensi dell'art.comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., vizio di motivazione, comunque manifestamente illogica, contraddittoria ed apparente, in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza che ha escluso la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità. La difesa richiama la sentenza della Suprema Corte n. 45061 del 3/01/2022 (Rv. 284149), secondo cui, da uno studio di 398 decisioni della Corte in materia di spaccio di lieve entità emesse nel triennio 2020-2022, è emerso che il limite massimo entro il quale è stata riconosciuta la lieve entità del fatto è risultato essere da 150 g a 23,3 g per la cocaina e da 386,93 g a 101,5 g per l'hashish. ti t A, t Evidenzia inoltre che, nel caso di specie, non estata mai rinvenuto sostanza da taglio, somme di denaro o fogli manoscritti con nomi e cifre, elementi che avrebbero potuto dimostrare una professionalità nella condotta di detenzione ai fini di spaccio. La difesa richiama altresì il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, dello stesso D.P.R. Rileva infine che sussiste omessa motivazione in merito alla sostanza stupefacente tipo hashish, definita "cospicua" nella sentenza impugnata quando, invece, si tratterebbe di soli 13,5 grammi di principio attivo ricavati da 43 grammi lordi, quantitativo del tutto compatibile con l'ipotesi di cui al comma 5, considerato anche il bassissimo grado di purezza. Per tali ragioni, chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Infondato è il motivo, con cui si eccepisce l'inutilizzabilità delle videoriprese effettuate all'interno dell'ascensore condominiale. Il ricorrente sostiene che l'ascensore del palazzo dove risiede costituisca luogo di privata dimora, con conseguente necessità di autorizzazione giudiziale per l'acquisizione probatoria dei filmati, richiamando a sostegno la sentenza n. 15889 del 17/02/2022 della Seconda Sezione della Suprema Corte.La tesi difensiva, pur articolata con apprezzabile approfondimento argomentativo, non può essere condivisa alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità che, con specifico riferimento alla materia delle intercettazioni, ha tracciato con chiarezza i confini della nozione di "privata dimora" in relazione agli spazi condominiali comuni. L'elaborazione giurisprudenziale sul punto ha attraversato un percorso evolutivo che ha condotto a principi ormai consolidati, fondati sulla distinzione ontologica e funzionale tra gli ambienti destinati all'abitazione privata e quelli che, pur situati all'interno di edifici residenziali, assolvono a funzioni di transito e collegamento. Questi ultimi, per loro natura, sono accessibili a una pluralità indeterminata di soggetti e non consentono lo svolgimento di attività riservate meritevoli della tutela rafforzata accordata dall'art. 14 Cost. La sentenza n. 5253 del 13/11/2019 ( dep. 7/02/2020 - Rv. 278342) della Sesta Sezione penale ha cristallizzato questo orientamento, affermando che l'atrio e il vano scale di un immobile comune a più abitazioni non costituiscono luoghi di privata dimora, in quanto non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi altrui. Analogamente, la Quinta Sezione, con sentenza n. 34151 del 30/05/2017, ha escluso tale qualificazione per le scale condominiali e i relativi pianerottoli, precisando che si tratta di zone destinate all'uso di un numero indeterminato di soggetti. Particolarmente significativa, per la sua attinenza al caso in esame, appare la recente sentenza n. 33580 del 06/07/2023 ( Rv. 285126) della Seconda Sezione, che ha esteso il medesimo principio ai garage condominiali, pur se con accesso delimitato da cancello con dispositivo di apertura riservato ai condomini. La Corte ha richiamato il fondamentale arresto delle Sezioni Unite nella sentenza "Prisco" (n. 26795 del 28/03/2006), che ha definito il concetto di "domicilio" come quello che "individua un particolare rapporto con il luogo in cui si svolge la vita privata, in modo da sottrarre la persona da ingerenze esterne". L'applicazione di questi principi al caso dell'ascensore condominiale conduce inevitabilmente a escludere che esso possa qualificarsi come luogo di privata dimora. L'ascensore, al pari delle scale e dei pianerottoli, costituisce infatti una componente essenziale del sistema di circolazione interna dell'edificio, destinato all'utilizzo non esclusivo degli abitanti ma anche di visitatori occasionali, personale di servizio, corrieri e altri soggetti che abbiano titolo per accedere allo stabile. Non è certamente un ambiente nel quale si svolge la vita privata delle persone con caratteri di riservatezza e intimità, ma un mezzo di trasporto verticale che assolve a una funzione meramente strumentale alla mobilità interna. La circostanza che l'accesso all'edificio sia protetto da un portone non modifica la conclusione, come chiarito dalla giurisprudenza in relazione ai garage condominiali. La semplice presenza di una barriera fisica all'ingresso non è sufficiente a trasformare gli spazi comuni in luoghi di privata dimora, essendo determinante la funzione che essi assolvono e la pluralità di soggetti che vi hanno accesso.Ne discende che le videoriprese effettuate all'interno dell'ascensore condominiale, non necessitano di autorizzazione preventiva del giudice prevista per le intercettazioni in luoghi di privata dimora. Il richiamo operato dalla difesa alla sentenza n. 15889/2022 non appare pertinente, in quanto la pronuncia indicata, resa in materia di circostanze aggravanti per il reato di rapina, attiene a un contesto normativo e a finalità diverse rispetto alla disciplina processuale dell'acquisizione probatoria delle videoriprese, che risponde a princìpi e logiche autonome. In conclusione, il motivo di ricorso risulta infondato e deve essere respinto, dovendosi confermare la piena utilizzabilità delle videoriprese effettuate all'interno dell'ascensore condominiale. 2. Con riferimento al secondo motivo, preliminarmente, giova rimarcare i confini entro i quali deve muoversi lo scrutinio di questa Corte in sede di legittimità. Va ricordato che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi e una tale preclusione è tanto più stringente quando le doglianze si risolvono, come nel caso di specie, in rilievi che, sollecitando una diversa lettura del materiale probatorio, attingono il merito della regiudicanda. A questo proposito le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno, più volte, impartito la lezione interpretativa alla luce della quale il vizio di motivazione - che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o, a seguito della novella ex art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 del 2006, da altri atti del processo specificamente indicati nel ricorso - in tanto sussiste se ed in quanto si dimostri che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01). Infatti, come più volte affermato dalla Corte regolatrice, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944). L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente (manifesta: cfr. testo dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Alla luce dei menzionati principi, il secondo motivo di ricorso appare manifestamente infondato, proponendo essenzialmente censure in fatto che oppongono al giudizio della Corte d'Appello una diversa valutazione dei fatti accertati, quando non addirittura la negazione di circostanze che i giudici di merito hanno ritenuto dimostrate sulla base di un complesso quadro probatorio. Il ricorrente censura la motivazione della sentenza in punto di valutazione della penale responsabilità, ritenendola manifestamente illogica e volta al travisamento della prova, contestando in particolare l'identificazione degli autori dei fatti sulla base delle videoriprese, l'attribuzione della sostanza stupefacente rinvenuta e la riconducibilità a lui dell'hashish rinvenuto nel vaso posto sul pianerottolo. A fronte di tali doglianze, occorre rilevare che la Corte d'Appello ha ricostruito il quadro probatorio con argomentazioni puntuali, logiche e coerenti, basate su una pluralità di elementi convergenti che, valutati unitariamente, conducono univocamente all'individuazione del ricorrente quale autore delle condotte delittuose contestate. La Corte territoriale ha innanzitutto richiamato la documentazione filmata proveniente dalle telecamere installate nell'ascensore del condominio, dalla quale è emerso che nei giorni 27 aprile, 29 aprile e 4 maggio 2023 alcuni soggetti avevano in più occasioni bloccato l'ascensore al quarto piano e armeggiato nel vano superiore, prelevando o riponendo involucri. La documentazione è stata ritenuta pienamente utilizzabile, trattandosi - come precisato nella trattazione del primo motivo - di videoriprese effettuate in luoghi non qualificabili come privata dimora. In particolare, dalle immagini registrate, come riferito dalla sentenza impugnata, è emerso che alle ore 16:56 circa del 27.04.2023 due uomini, inquadrati all'altezza del ventre, bloccavano l'ascensore al quarto piano; uno di essi saliva sull'ascensore e armeggiava nel vano superiore, poi teneva in mano un involucro di plastica chiuso con nastro di colore rosso, e subito dopo i due sbloccavano l'ascensore. L'uomo che era salito sull'ascensore aveva tatuaggi sull'avambraccio destro e, in quel frangente, indossava guanti in lattice, una T-shirt di colore scuro e un pantaloncino di colore verde militare; l'altro uomo, con capelli rasati, indossava una felpa a maniche lunghe di colore bianco con la scritta "[OSCURATO:PERSONA]" all'altezza del petto. La Corte d'Appello ha valorizzato con particolare attenzione il rinvenimento, durante le perquisizioni domiciliari effettuate 18 maggio 2023 presso le abitazioni del ricorrente e del fratello, di indumenti corrispondenti a quelli indossati dai soggetti ripresi nelle videoregistrazioni. Nello specifico, - si sottolinea nelle sentenze di merito - nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] sono stati rinvenuti: una t-shirt di colore nero marca Adidas taglia XL, un pantaloncino di colore verde marca [OSCURATO:PERSONA] taglia XL e un paio di ciabatte di colore nero con scritta bianca "EZ7". Le ciabatte, come sottolineato nella sentenza impugnata, sono state ritratte anche in data 5.5.2023 in occasione di una delle aperture mediante bloccaggio dell'ascensore. Nell'abitazione del fratello [OSCURATO:PERSONA] sono stati rinvenuti: una felpa di colore bianco con scritta di colore nero "[OSCURATO:PERSONA]" e logo di colore rosso e arancione taglia XL e un paio di scarpe di marca Nike di colore bianco e blu misura 40. Dalla diretta visione dei fotogrammi tratti dalle riprese di videosorveglianza, la Corte ha potuto constatare che nelle riprese del 27.4.2023 sono visibili due uomini, uno che indossa una T-shirt di colore scuro e pantaloncini di colore verde e uno che indossa una felpa bianca con la scritta "[OSCURATO:PERSONA]" all'altezza del petto. I fotogrammi del 29.4.2023 e del 4.5.2023 inquadrano un uomo che indossa scarpe da ginnastica identiche a quelle sequestrate nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. Nel fotogramma del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo l'usuale blocco dell'ascensore al quarto piano, si nota la presenza di un uomo che indossa ciabatte nere con la scritta bianca EA7 identiche a quelle sequestrate nell'abitazione del ricorrente. Di particolare rilievo probatorio è stata ritenuta la circostanza che nel corso della perquisizione domiciliare nei confronti del ricorrente, in un porta-vaso in metallo posto nelle adiacenze della porta d'ingresso della sua abitazione, sono stati rinvenuti circa 43 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, due bilancini elettronici di precisione e un rotolo di nastro isolante di colore nero, dello stesso tipo di quello utilizzato per chiudere due dei tre involucri di cocaina rinvenuti nel vano ascensore. La Corte di appello ha pertanto ritenuto, con valutazione logica e congrua, che la n /7.2 responsabilità penale del ricorrente fosse supportata da un ce-S-o, compendio probatoriol costituito da una serie di elementi certi che, valutati unitariamente, hanno condotto univocamente alla sua individuazione quale partecipe nella detenzione della sostanza stupefacente: il collegamento spaziale con il luogo di dimora, l'identificazione attraverso )i (A l'abbigliamento, la circostanza che nelle videoregistrazioni del 27.4.2023 ripreso in compagnia del fratello [OSCURATO:PERSONA] (condannato in via definitiva per lo stesso reato commesso in concorso), la detenzione nel porta-vaso vicino all'ingresso dell'abitazione di bilancini di precisione, di nastro adesivo del medesimo tipo di quello utilizzato per gli involucri sequestrati e di sostanza stupefacente. Come correttamente argomentato dalla Corte territoriale, l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA], mediante le riprese del 27.4.2023 e del 5.4.2023, nella persona che dal vano ascensore accedeva al nascondiglio posto sulla piattabanda della porta del quarto piano, rende irrilevante che in altre date sia stata registrata la presenza di una persona "calva" non corrispondente all'aspetto fisico dell'appellante, poiché il nascondiglio non era nella esclusiva disponibilità del ricorrente, condividendone la detenzione con il fratello [OSCURATO:PERSONA]. Quanto all'hashish rinvenuto nelle adiacenze dell'abitazione, la Corte ha logicamente argomentato che la stessa sostanza è riconducibile al ricorrente perché collocata sotto il diretto controllo e nella sua pronta disponibilità e che fosse destinat6«allo spacci custodita insieme a bilancini di precisione necessari per la pesatura della sostanza stupefacente e la preparazione delle dosi, e perché conservata unitamente a materiale per il confezionamento (nastro adesivo di colore nero) dello stesso tipo utilizzato per due degli involucri di cocaina occultati nel vano ascensore. Assolutamente priva di pertinenza è la deduzione secondo cui nella data del commesso reato, asseritamente indicata nelt28 maggio 2023, lo Zuncheddu non fosse stato ripreso in ascensore. Come emerge dalla sentenza impugnata, la data suindicata si riferisce infatti alla perquisizione eseguita dalla P.G., ed è quindi riferita alla data di accertamento. Alla luce di suddetti elementi, risulta evidente che la Corte d'Appello ha fondato il proprio convincimento su un quadro probatorio solido e coerente, adeguatamente motivato e privo di vizi logici. Le censure del ricorrente, lungi dal prospettare vizi della motivazione rilevabili in sede di legittimità, si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in questa sede. Il motivo, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto propone una diversa lettura del quadro probatorio che, come evidenziato, non è consentita al giudice di legittimità, essendo una prerogativa del giudice di merito, che nel caso di specie ha esercitato il proprio potere valutativo con argomentazioni congrue e prive di illogicità manifeste < 3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, sostenendo che, alla luce della giurisprudenza di legittimità e in particolare di uno studio di 398 decisioni della Corte emesse nel triennio 2020-2022, i quantitativi di sostanza stupefacente sequestrati (101,7 grammi di cocaina e 43 grammi di hashish) rientrerebbero nei limiti massimi per i quali è stata riconosciuta la lieve entità. Il ricorrente evidenzia inoltre l'assenza di elementi indicativi di una particolare professionalità criminale, quali sostanza da taglio, somme di denaro o fogli manoscritti con nomi e cifre, nonché la compatibilità dell'ipotesi di lieve entità con un'attività di spaccio continuativa. Il motivo è manifestamente infondato. Occorre premettere che, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, dep. 09/11/2018, Murolo, Rv. 274076) è nel senso che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 deve essere complessiva, così superando l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. La Corte di legittimità, nel suo massimo consesso, ha precisato che nella verifica occorre abbandonare l'idea che gli indici attinenti al valore ponderale, alle modalità del fatto, ai mezzi dell'azione ed alla pericolosità sociale della condotta possano essere utilizzati dal giudice alternativamente. Tali indici non debbono tutti indistintamente avere segno positivo o negativo, data "la possibilità che tra gli stessi indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso". Solo all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri. Con riferimento alla ratio che ha ispirato l'introduzione della fattispecie, la giurisprudenza ha evidenziato che questa, nella trasformazione da attenuante ad effetto speciale a titolo autonomo di reato, ha conservato la sua funzione di individuare quei fatti che si caratterizzano per una ridotta offensività, allo scopo di sottrarli al severo regime sanzionatorio previsto dalle altre norme incriminatrici contenute nell'art. 73 T.U. stup., nella prospettiva di rendere il sistema repressivo in materia di stupefacenti maggiormente rispondente ai principi sanciti dall'art. 27 Cost. La lieve entità del fatto può quindi essere riconosciuta solo nell'ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass. Sez. U, n. 51063 del 2018, cit.). Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha fatto buon governo dei principi sopra delineati, avendo compiuto, secondo un iter argomentativo immune da vizi logici, una valutazione complessiva di tutti gli indici previsti dalla norma, giungendo a escludere la configurabilità della fattispecie di lieve entità sulla base di una serie di elementi sintomatici della gravità del fatto, non compensabili con altri di segno contrario. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato quali elementi di particolare gravità una serie di elementi oggettivi, appresso elencati: a) il quantitativo di cocaina sequestrato (101,7 grammi lordi, pari a 97,62 grammi netti), dal quale potevano ricavarsi 634 dosi singole medie, dato che assume certamente rilievo significativo al fine di escludere la qualificazione del fatto nell'ipotesi lieve;b) la qualità della sostanza stupefacente costituita da cocaina, droga cd. pesante, con elevatissimo grado di purezza, accertato in misura superiore al 97%, che denota una particolare disponibilità di canali di approvvigionamento di sostanza non ancora "tagliata". c) le complessive circostanze dell'azione: la partecipazione di almeno due persone (il ricorrente e il fratello), le ingegnose modalità di occultamento nel vano ascensore, ic~ denotano una particolare organizzazione nell'attività illecita; d) la detenzione di due bilancini di precisione per la preparazione delle dosi, elemento sintomatico di un'attività di spaccio organizzata e non occasionale; e) la contestuale detenzione di un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente tipo hashish (circa 43 grammi) da cui potevano ricavarsi 542 dosi medie singole, circostanza che evidenzia la dimensione non circoscritta dell'attività illecita. Dal punto di vista soggettivo, i giudici di merito hanno valorizzato la personalità del ricorrente, il quale, benché condannato in via definitiva per furto, molestia alle persone e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e, al momento dei fatti, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ha posto in essere la condotta accertata in questa sede. È stata altresì sottolineata la detenzione delle sostanze stupefacenti in nascondigli posti fuori dall'abitazione, ma sotto il diretto controllo e nella immediata disponibilità del possessore, che evidenzia una particolare scaltrezza nell'organizzazione dell'attività di detenzione, finalizzata ad eludere il rinvenimento in casa in occasione di un'eventuale perquisizione. Allo stesso modo, l'organizzazione dell'occultamento dello stupefacente in posti a portata di mano e sotto il controllo del ricorrente con graduato livello di sicurezza (nel vano ascensore raggiungibile mediante blocco dello stesso per la cocaina, sostanza di maggiore valore; in un vaso nella esclusiva disponibilità l'hashish), sintomatica di un elevato livello di professionalità criminale. La Corte d'Appello ha quindi compiuto una valutazione complessiva delle circostanze dell'azione, ritenendo che queste non consentissero di apprezzare il disvalore del fatto in termini di minima offensività ai fini della qualificazione nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90. La valutazione risulta immune da vizi logici e giuridici e non risulta in alcun modo disarticolata dai rilievi difensivi. Invero, la difesa, invocando il riconoscimento dell'ipotesi attenuata, si limita a richiamare unicamente il dato ponderale delle sostanze sequestrate, trascurando di confrontarsi con gli altri elementi valorizzati dalla Corte di merito, pur essendo pacifico, alla luce degli insegnamenti delle Sezioni Unite, che la valutazione deve essere globale e non limitata a un singolo indice. Quanto al riferimento ai limiti quantitativi desunti da un'analisi statistica della giurisprudenza di legittimità, il dato ponderale, pur rilevante, deve essere sempre valutato nel contesto delle modalità concrete della condotta e degli altri indici previsti dalla norma.4 Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha correttamente considerato non solo il quantitativo di droga (peraltro significativo e tale da poter ricavare oltre 600 dosi di cocaina), ma anche le altre circostanze del fatto, che nel loro complesso denotano una strutturata attività di spaccio non riconducibile alla fattispecie di lieve entità. Infine, pur essendo vero, come sostenuto dal ricorrente, che l'ipotesi del fatto di lieve entità non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio non occasionale ma continuativa, è altrettanto vero che tale compatibilità deve essere valutata in concreto alla luce delle circostanze complessive del fatto, che nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, denotano un'attività organizzata e di significative dimensioni, non riconducibile alla fattispecie attenuata. In conclusione, il terzo motivo di ricorso deve essere respinto, essendo la motivazione della sentenza impugnata, sul punto della mancata qualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità, logicamente congrua e giuridicamente corretta. 4. Alla declaratoria di rige
Sentenza Cassazione n. 26486/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris