CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10688/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, per la parte civile, ha depositato conclusioni scritte e nota spese; e, per i ricorrenti, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno dei quali ha insistito nell'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 marzo 2019 (dep. il 17 giugno 2019) la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia in data 3 febbraio 2016 del Tribunale di Pesaro, che - per quel che qui rileva - ha affermato la responsabilità in concorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (oltre che di Giulio CARNAROLI e Lorenzo CANGINI, per cui in grado di appello si è provveduto ex art. 599-bis cod. proc. pen.) per il delitto di lesioni personali aggravate ai danni di Luigi RAGONESI (artt. 110, 582, 583 nn. 1 e 2, 585, commi 1 e 2, cod. pen.) e li ha condannati alle pene ritenute di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali (disponendo la revoca della sospensione condizionale già concessa a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) nonché in solido al risarcimento dei danni, al pagamento di una provvisionale e alla rifusione delle spese di costituzione in giudizio in favore dello stesso RAGONESI, costituitosi parte civile. 2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dei predetti imputati, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati due motivi con il ricorso e due nuovi motivi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 2.1.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di motivazione in relazione all'attendibilità della persona offesa e, in particolare, con riguardo ai riscontri al suo narrato. 2.1.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione della legge penale a cagione del mancato riconoscimento dei presupposti della legittima difesa, dell'eccesso colposo nella legittima difesa e dell'attenuante della provocazione. 2.1.3. Con il primo motivo nuovo si è ribadito quanto già esposto con il primo motivo di ricorso, assumendo altresì che in parte qua la motivazione della sentenza di appello sarebbe apparente. 2.1.4. Con il secondo motivo nuovo si è ribadita, a sostegno del secondo motivo di ricorso, la sussistenza dei presupposti della difesa legittima. 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati quattro motivi di ricorso. 2.2.1. Con il primo motivo è stato dedotto il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del reato in imputazione, censurando la sentenza impugnata per aver motivato per relationem. 2.2.2. Con il secondo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione con riferimento all'attendibilità della persona offesa. 2.2.3. Con il terzo motivo - sub specie della violazione della legge penale - si è addotto che la sentenza della Corte d'appello avrebbe violato il principio del ragionevole dubbio posto dall'art. 533 cod. proc. pen. 2.2.4. Con il quarto motivo, pur essendo stato assunto il vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena, ci si è ulteriormente doluti dell'affermazione di responsabilità del LUBRANO.2.3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati due motivi di ricorso, nonché una memoria volta a illustrarli ulteriormente (del cui contenuto si darà conto unitamente alla disamina dei motivi di ricorso che, con essa, sono stati ribaditi). 2.3.1. Con il primo motivo sono state dedotte la nullità della sentenza, per la violazione dell'artt. 420-ter, comma 5, 178 e 179 cod. proc. pen., e la manifesta illogicità della motivazione, in relazione al mancato differimento dell'udienza celebrata dal Tribunale il 24 novembre 2015 per legittimo impedimento del difensore. 2.3.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la mancanza di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo di ricorso e il primo motivo nuovo formulati dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] possono essere esaminati congiuntamente. 1.1. Con il primo motivo di ricorso si è rimarcato che l'apprezzamento dell'attendibilità della persona offesa deve essere più rigoroso rispetto a quello relativo al teste estraneo ai fatti e si è rassegnato che la sentenza impugnata, nonostante quanto dedotto con l'atto di appello: - avrebbe travisato le dichiarazioni rese da Alessandro BUDASSI (da cui si trarrebbe che è stato il RAGONESI ad attaccare gli imputati per primo, utilizzando uno sgabello) e Marco IACOBELLI, ravvisandovi il riscontro del narrato della persona offesa; - avrebbe in maniera incongrua ritenuto corroborato il narrato di quest'ultima da quanto riportato dal teste CAMILLETTI (il quale, invece, ha dichiarato di non aver assistito alla scena e di essersi girato solo quando il RAGONESI era stato colpito ed era a terra); - ed avrebbe omesso di valutare le testimonianze di Andrea [OSCURATO:PERSONA] (che ha fornito un racconto incompatibile con quello della persona offesa) e di Edoardo FELCINI, sulle quali si era pure incentrato il gravame. 1.2. Con il primo motivo nuovo si è rappresentato che la Corte di appello non avrebbe argomentato, così rendendo una motivazione sostanzialmente apparente, sulle deduzioni mosse con il gravame relative alla ricostruzione del fatto sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa (di cui si era denunciata l'inattendibilità), che sarebbero in contrasto con le altre deposizioni in atti (quelle di BUDASSI, IACOBELLI, FELCINI e [OSCURATO:PERSONA]) sulla cui genuinità non sono state formulate riserve. 1.3. Questa Corte ha già chiarito che: - «le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01; in motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, possa essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi); - e, «qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione» (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 - 01); - «in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità» (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01). Tanto premesso, la sentenza impugnata ha compiuto un analitico apprezzamento della credibilità ed attendibilità intrinseca della persona offesa, facendo riferimento a tal fine - in maniera congrua e logica - alla chiarezza e alla coerenza del suo narrato, indicando le ragioni per cui ha considerato irrilevanti e di poco momento talune discrasie rispetto all'esposizione dell'accaduto, rimarcando come il REGONESI abbia ammesso anche circostanze a sé sfavorevoli e non avesse mai avuto a che fare con gli imputati (avendo soltanto visto in precedenza Giulio CARNAROLI), ed ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto attendibile il riconoscimento dei soggetti agenti, evidenziando peraltro - per quel che più rileva in relazione al [OSCURATO:PERSONA] - che lo stesso imputato ha confermato di essere presente in loco la sera del fatto. Inoltre, ha indicato gli elementi - tratti dalle altre deposizioni - a sostegno della rappresentazione del RAGONESI e in parte qua la motivazione non può dirsi utilmente censurata dal ricorso che: - ha fatto riferimento al narrato del CAMILLETTI, osservando che (come pure riportato dalla sentenza impugnata) egli ha visto soltanto la persona offesa per terra con la faccia ricoperta di sangue, ma non considerando che rispetto alla dinamica del fatto tali dichiarazioni (per l'appunto, funzionali al riscontro del narrato della persona offesa) non devono costituire prova autonoma del fatto e, dunque, esse non sono state valorizzate in maniera incongrua; - ha addotto il travisamento delle dichiarazioni di Alessandro BUDASSI, che per vero non consta poiché la Corte di merito ha dato conto del fatto che egli ha indicato nel RAGONESI il soggetto che ha «attacca[to]» per primo il gruppo dei soggetti che poi lo ha pestato ed ha tuttavia rilevato che ciò era stato ammesso dalla persona offesa, indicando gli elementi riportati dal BUDASSI che hanno costituito conferma delle dichiarazioni del RAGONESI e della possibilità dello stesso di riconoscere gli aggressori; - ha addotto in maniera del tutto generica, e perciò irrituale I travisamento della deposizione di Marco IACOBELLI ed ha pure fatto un richiamo parimenti generico del contenuto delle testimonianze di Andrea [OSCURATO:PERSONA] e di Edoardo FELCINI, a ben vedere rimandando alle allegazioni formulate con l'atto di appello ovvero (per il solo [OSCURATO:PERSONA]) alla trascrizione della sua deposizione (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02) e nel resto assumendo che la loro versione sarebbe incompatibile con quella della persona offesa. In conclusione, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, generico e - in definitiva - ha finito col prospettare irritualmente un diverso apprezzamento di fatto; e deve perciò essere dichiarato inammissibile. Ne deriva l'inammissibilità pure del primo motivo nuovo, volto a integrare e ribadire le allegazioni oggetto del motivo appena esaminato (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01), senza che occorra rilevare come con il medesimo motivo nuovo sia stato irritualmente prospettato a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento delle dichiarazioni in atti. 2. Il secondo motivo di ricorso e il secondo motivo nuovo possono essere trattati congiuntamente. 2.1. Con il secondo motivo è stata dedotta l'erronea applicazione della legge penale, rappresentando che - in ragione della viziata ricostruzione del fatto - la Corte di appello avrebbe erroneamente rigettato l'appello, nella parte in cui aveva prospettato la legittima difesa, l'eccesso colposo e l'attenuante della provocazione. La difesa ha assunto che erroneamente sarebbero state escluse la proporzione tra offesa e difesa e la necessità della difesa; e, a sostegno di tale asserto, ha addotto che dall'istruttoria è emerso che il REGONESI ha iniziato la colluttazione brandendo uno sgabello metallico, con il quale avrebbe «colpito almeno un ragazzo del gruppo». jJ \,/ 2.2. Con il secondo motivo nuovo, a sostegno del secondo motivo di ricorso, si è rappresentato che «l'aggressione patita ad opera del RAGONESI, che nell'ambito di una discussione verbale prese a brandire uno sgabello metallico utilizzandolo come un bastone per colpire in maniera indiscriminata i presenti, è connotata da quei requisiti di imprevedibilità e sproporzione che assumono rilievo ai fini dell'art. 52 C.P.», in conformità a quanto già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità; e nel resto si è riportata la massima di una pronuncia di questa Corte (Sez. 5, n. 36143 del 11/04/2019, Lepre, Rv. 277030 - 01). 2.3. Anzitutto, deve rilevarsi che con il secondo motivo non è stata prospettata la violazione della legge penale (cioè l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale, ossia la sua inosservanza, ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta) bensì un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, vale a dire un vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47757 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01). Ciò posto, le allegazioni difensive in realtà sono da un lato del tutto apodittiche, dall'altro versate in fatto, ragion per cui il motivo in esame è inammissibile. È, di conseguenza, inammissibile anche il secondo motivo nuovo (con il quale pure ci si è doluti del mancato riconoscimento nella specie dei presupposti della legittima difesa), non occorrendo dilungarsi per rilevare che esso, comunque, ha allegato in maniera del tutto assertiva , / che nella specie ricorrerebbe la scriminante in parola, limitandosi nel resto a un richiamo giurisprudenziale, senza confutare puntualmente la decisione impugnata. 3. Con il primo motivo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che: - la Corte di appello avrebbe affermato la sussistenza del reato in imputazione richiamando quanto già sostenuto dal primo Giudice, ragion per cui mancherebbe un'argomentazione sui motivi di gravame, trattati in maniera superficiale anche forzando il ragionamento con essi addotto; - l'argomentazione posta dal Tribunale a sostegno della responsabilità di tutti gli imputati non sembrerebbe fondata o comunque non escluderebbe possibili alternative e, dunque, non darebbe certezze sulla base delle quali fondare una condanna, in particolare con riferimento all'identità dei soggetti che hanno apportato un contributo all'aggressione; - sotto tale ultimo profilo non sarebbero stati forniti elementi o riscontri, dunque la motivazione sarebbe mancante (proprio perché si sarebbe limitata a richiamare quella del primo Giudice) e, comunque, carente perché sussisterebbe anche la possibilità che il LUBRANO - pur trovandosi in compagnia dei coimputati - non facesse parte del gruppo di persone che hanno accerchiato il RAGONESI e non sarebbe quindi provato che abbia preso parte seppure anche solo moralmente all'aggressione. 3.1. Il motivo è inammissibile poiché ha addotto, in maniera del tutto generica, la mera possibilità di una ricostruzione alternativa sulla scorta di un altrettanto generico richiamo alle prove; e non si è confrontato in effetti con la sentenza impugnata che ha esposto in maniera congrua, a fronte di un atto di appello per nulla puntuale, la ragione per cui ha ritenuto che anche [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] fosse stato correttamente riconosciuto come uno dei soggetti agenti (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 4. Con il secondo motivo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha assunto che sia la sentenza del Tribunale di Pesaro sia quella della Corte di appello di Ancona si fonderebbero esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa RAGONESI, che avrebbero trovato riscontro in quanto riportato degli altri testimoni oculari. Tuttavia, ad avviso del ricorrente, non sarebbe stato compiuto il prescritto vaglio attento e puntuale della deposizione della persona offesa, come chiarito dalla giurisprudenza delle di legittimità; ed anzi la motivazione, oltre ad essere carente sul punto (poiché non avrebbe argomentato rispetto alle deduzioni avanzate con i motivi di appello), manifesterebbe delle incongruenze: in particolare, la Corte avrebbe ritenuto attendibile il RAGONESI in quanto egli avrebbe ammesso anche le circostanze a sé sfavorevoli, nonostante ciò non significhi che il resto delle sue dichiarazioni abbiano un fondamento di verità; tra l'altro nemmeno le circostanze sfavorevoli alla persona offesa sono state oggetto di indagine per verificare la veridicità di quanto esposto dal RAGONESI; ed ancora la Corte avrebbe interpretato male le testimonianze di IACOBELLI (il quale ha riferito di aver visto il RAGONESI avvicinarsi ha 5 o sei ragazzi tenendo uno sgabello con fare minaccioso) e BUDASSI (il quale ha indicato il RAGONESI come colui che ha aizzato il gruppo di ragazzi che poi l'ha aggredito), che erroneamente sarebbero state considerato un riscontro al narrato del RAGONESI. 4.1. Il motivo è manifestamente infondato, generico e versato in fatto. Si è già rilevato, in relazione all'analogo ordine di doglianze avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (cfr. retro, par. 1.3), che la Corte di appello - contrariamente a quanto addotto con il motivo in esame - ha compiuto un vaglio analitico dell'attendibilità della persona offesa, così dando conto in maniera congrua e logica delle ragioni a sostegno dell'apprezzamento di fatto ad essa riservato sul punto. E rispetto a tale motivazione il ricorrente: - da un lato, ha mosso censure del tutto generiche, nella parte in cui ha assunto che non si sarebbe tenuto conto delle allegazioni sottoposte al Giudice del gravame con i motivi di appello, che non ha tuttavia in alcun modo indicato; - dall'altro, ha riportato alcuni passi delle dichiarazioni dei testi IACOBELLI e indicato ancor più sinteticamente il contenuto di quelle del testo BUDASSI, senza addurre un travisamento della prova, che in effetti non consta (poiché la decisione di appello ha dato conto di tali deposizione in maniera non difforme da quanto indicato dal ricorrente), bensì prospettato irritualmente in questa sede di legittimità un diverso apprezzamento di tali dichiarazioni. 5. Con il terzo motivo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato la violazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., assumendo che la sentenza di appello avrebbe violato il principio del ragionevole dubbio posto dall'art. 533 cod. proc. pen. Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità del LUBRANO sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, che sarebbero state palesemente travisate; di conseguenza, il Giudice di appello si sarebbe espresso in termini probabilistici senza argomentare rispetto allo specifico motivo di appello proposto sul punto e nonostante l'indubbia necessità di integrare la scarna motivazione della sentenza di primo grado. Segnatamente, la condanna del LUBRANO sarebbe fondata sull'affermazione del RAGONESI, secondo cui il ricorrente si trovava con i ragazzi che lo hanno accerchiato; ma ciò non significherebbe che il LUBRANO abbia preso parte all'aggressione perché anche altri imputati che erano con i ragazzi che hanno accerchiato il RAGONESI quella sera non sono stati condannati (come ad esempio la MANCINELLI); pertanto, quantunque il LUBRANO fosse presente quella sera (alla festa di compleanno dell'amico [OSCURATO:PERSONA]) non vi è alcuna prova che gli abbia preso parte alla condotta illecita. Ne deriverebbe «l'incertezza della decisione», che si sarebbe limitata ad osservare che la vittima ha riportato di non aver contato con precisione i propri aggressori. 5.1. Anche il motivo in esame ha in realtà dedotto un vizio di motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108 - 01), riproponendo le medesime argomentazioni dei motivi precedenti, cui ha aggiunto il riferimento al fatto che la coimputata [OSCURATO:PERSONA] MANCINELLI, pur presente nel luogo de quo, non è stata condannata, statuizione di per sé non dimostrativa di un vizio della motivazione relativa al ricorrente e che si fonda anche sul fatto che sia stato proprio il RAGONESI a scagionarla (come si trae dalla sentenza di appello nonché da quella di primo grado).Anch'esso è, dunque, inammissibile. 6. Con il quarto motivo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha esposto le ragioni su cui ha fondato la condanna del LUBRANO alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, deducendo come essa sia errata e infondata giuridicamente perché non vi è prova dell'effettiva partecipazione del LUBRANO al fatto, poiché egli è stato identificato soltanto come il soggetto che era in compagnia degli aggressori per aver partecipato alla festa di compleanno del [OSCURATO:PERSONA] ma non è mai stato certamente identificato quale aggressore o concorrente nell'accerchiamento o nel pestaggio. La Corte avrebbe ritenuto erroneamente ininfluente la circostanza, riferita da taluno dei testi a discarico, secondo cui alcuni appartenenti al gruppo si sarebbero allontanati poco più in là, rilevando che ciò non condurrebbe a ritenere che taluno si fosse dissociato: ma in tal modo, ad avviso della difesa, avrebbe compiuto «una valutazione palesemente valutativa e non suffragata da idonei riscontri critici». Inoltre la Corte avrebbe negato l'attenuante della provocazione, ritenendo invece che sia stato il gruppo a provocare il RAGONESI così da procurarsi un pretesto per attaccarlo; ma tale valutazione è in netto contrasto con le risultanze istruttorie e in particolare con le sommarie informazioni rese da BUDASSI (che ha riportato di aver visto un uomo brandire lo sgabello e colpire uno dei ragazzi «di questo gruppo», i quali «in un primo momento si sono coalizzati» prendendo alcuni sgabelli «per ripararsi dai colpi che continuava a sferrare l'uomo»); e dunque ciò paleserebbe l'illogicità della motivazione. 6.1. Il motivo in esame è inammissibile, alla stessa stregua dei precedenti, poiché anch'esso ha prospettato una diversa ricostruzione del fatto mediante argomentazioni generiche (reiterative di quelle addotte con l'appello) e riportando parte di una delle deposizioni che compongono il compendio posto a sostegno della decisione, in maniera del tutto inidonea a far ravvisare un travisamento, e senza confrontarsi effettivamente con l'impianto argonnentativo posto a sostegno della decisione, che ha attribuito agli imputati un precedente comportamento ingiusto nei confronti del REGONESI e, dunque, ha escluso i presupposti della provocazione (cfr. Sez. 5, n. 42826 del 16/07/2014, P., Rv. 261037 - 01). 7. Con il primo motivo di ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato: di essersi doluta, in sede d'appello, del mancato accoglimento da parte del Tribunale di Pesaro dell'istanza di differimento dell'udienza del 24 novembre 2015 avanzata dal medesimo difensore per un concomitante impegno professionale presso altra sede giudiziaria (non prossima, ossia innanzi alla Corte di appello di Bologna); e che La Corte territoriale, pur avendo ravvisato l'erroneità dell'ordinanza del primo Giudice sotto taluni profili, abbia poi finito con l'aderire alla statuizione di diniego con una motivazione viziata da manifesta violazione di legge. In particolare, ad avviso della difesa: - si sarebbe erroneamente apprezzato l'art. 102 cod. proc. pen., ai sensi del quale il difensore di fiducia può ma non deve nominare un sostituto processuale (trattandosi quindi di una facoltà e non di un obbligo); e non si sarebbe perciò considerato che, laddove la scelta di non nominare un sostituto sia giustificata e ragionevole come nel caso in esame, essa deve essere ritenuta idonea a consentire il rinvio; e in tal senso deporrebbe anche il disposto dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., che eslcude il differimento per assenza del difensore (nei casi da esso contemplati), tra l'altro, quando l'imputato chieda che si proceda in assenza del difensore impedito, ipotesi che nella specie non ricorre; - la Corte di appello di Ancona, pur prendendo atto dell'errore del Giudice di primo grado (allorché ha ritenuto che in relazione al rito camerale di appello, che disciplinava il concomitante procedimento, non potesse addursi il legittimo impedimento), ha ritenuto l'istanza nel difensore effettivamente tempestiva; e tuttavia ha affermato che in essa non fosse indicata specificamente la ragione che ne rendeva essenziale la presenza nel diverso procedimento e l'impossibilità di avvalersi di un sostituto sia nel presente sia nel procedimento concomitante; - la difesa aveva allegato due dichiarazioni degli imputati di entrambi i procedimenti, dalle quali risultava che costoro erano contrari a sostituzioni processuali data la complessità l'importanza di entrambi i giudizi; tuttavia, tali dichiarazioni costituivano un elemento in più, allegato a un'istanza tempestiva che già di per sé conteneva tutti i requisiti indicati dalle Sezioni Unite perché possa ravvisarsi il legittimo impedimento del difensore in caso di concomitante impegno processuale; difatti, la difesa aveva rappresentato prontamente che la nomina di un sostituto nell'uno o nell'altro dei due processi (in uno dei quali vi erano imputati detenuti) non sarebbe stata in grado di assicurare una effettiva difesa, data la particolare natura dell'attività che doveva svolgersi (e peraltro lo spirare dei termini di prescrizione era ben lontano, quindi non LA, si trattava di una manovra dilatoria). Si sarebbe, pertanto, prodotta la denunciata nullità e la motivazione su cui la Corte di appello ha fondato il diniego non sarebbe logica e coerente né conforme a legge. 7.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato. Questa Corte ha già chiarito che, «in tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla», con la conseguenza «che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo "a posteriori"» (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636 - 01; cfr. pure Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01»). Ragion per cui non rileva ex se l'addotto vizio di motivazione. Ciò posto, deve ritenersi che in effetti l'istanza di legittimo impedimento non fosse meritevole di accoglimento. Difatti: - «l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio» (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 - dep. 2015, Torchio, Rv. 262912 - 01; cfr. pure Sez. 6 n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 263395 - 01); - difatti, «la mera concomitanza di altri impegni professionali non integra dì per sé un legittimo impedimento, altrimenti si rimetterebbe effettivamente all'arbitrio del difensore quale dei due procedimenti privilegiare»; e in tale ipotesi «non si tratta di un fenomeno di mera "scelta" del difensore, rimessa alle individuali - e incontrollabili - strategie difensive, ma del ben diverso ambito in cui è chiamata ad operare una condizione "obiettiva" (come tale positivamente scrutinata dal giudice) di impossibilità assoluta di prestare la propria opera in una sede processuale, in quanto "compromessa" da un concomitante e (in quel momento) "prevalente" impegno difensivo»; tanto che «in presenza delle condizioni [sopra] indicate, il giudice, chiamato a decidere sull'istanza di rinvio così articolata e documentata, dovrà accertare se sia effettivamente prevalente il diverso impegno rappresentato, proprio in quanto esso, per assumere l'efficacia impeditiva richiesta dalla norma, deve presentare anche la caratteristica della obiettività, nel senso che la priorità della esigenza difensiva nel procedimento "pregiudicante" deve trovare il suo fondamento non nella soggettiva opinione del difensore, ma deve risultare ancorata a specifiche circostanze: sempreché non sussistano, ovviamente, contrarie ragioni di urgenza, che il giudice deve valutare con ponderata delibazione, nel necessario bilanciamento fra le contrapposte esigenze» (Sez. U, n. 4909/2015, cit.); - «in tema di legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale, non osta alla nomina di un sostituto la mancata autorizzazione del soggetto patrocinato perché le scelte professionali del difensore, tra cui rientra anche la nomina un sostituto di udienza, sono espressione della sua discrezionalità tecnica e non possono, quindi, essere sindacate dal soggetto difeso il quale può esclusivamente, ove sussista un'insanabile divergenza in ordine alle modalità di espletamento del mandato professionale, revocare il mandato e sostituire il mandatario con altro difensore» (Sez. 3, n. 31377 del 08/03/2018, P.D.C., Rv. 273808 - 01). Nel caso in esame dagli atti (al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) risulta che: - il difensore del [OSCURATO:PERSONA], in data 9 ottobre 2015 ha presentato richiesta di differimento dell'udienza del 24 novembre 2015, adducendo il proprio contestuale impegno in Bologna (innanzi alla Corte di appello) per un procedimento a carico di due imputati, uno dei quali sottoposto agli arresti domiciliari, e soggiungendo (e documentando) che i medesimi imputati avevano espressamente richiesto la presenza del proprio difensore di fiducia (in ragione della durata della pena loro irrogata all'esito del primo grado di giudizio) e non acconsentivano a sostituzioni; e parimenti il [OSCURATO:PERSONA], in stato di libertà, aveva richiesto la presenza del proprio difensore, non acconsentendo alla sua sostituzione, «stante la gravità delle contestazioni a proprio carico e la delicatezza dell'udienza fissata per corposa e complessa istruttoria» (cfr. istanza cit.); - dunque, nel caso in esame - contrariamente a quanto assunto nel ricorso - non è stata addotta l'effettiva impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale ma essa è stata fatta derivare dallo stesso difensore istante dalla volontà dei propri assistiti, che non è stata affatto addotta, come esposto nel ricorso, ad abundantiam (tanto che innanzi al Tribunale di Pesaro è comparso un sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sia pure al solo fine di insistere nell'istanza di differimento; cfr. verbale dell'udienza cit.); - dunque, correttamente l'istanza è stata rigettata (per vero, sulla scorta pure di quanto appena sopra rilevato), non essendosi determinata alcuna nullità. 8. Con il secondo motivo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la motivazione della sentenza impugnata, la quale sarebbe errata e carente, ed anzi apparente, poiché avrebbe confermato la decisione del Tribunale sulla penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] omettendo di argomentare effettivamente e limitandosi - mediante poche righe - a rinviare alla stessa sentenza di primo grado e nel resto a parafrasarne la motivazione, così dimostrando di non aver compiuto nessuna autonoma valutazione e di aver omesso completamente di considerare e valutare la ricostruzione fornita dalla difesa nei propri motivi di appello (senza neppure accennare alle argomentazioni difensive). In particolare, la difesa aveva lamentato un travisamento della prova da parte del Tribunale, allegando gli atti da cui desumerlo, segnatamente in relazione agli elementi identificativi di uno degli aggressori indicati della parte offesa RAGONESI e attribuiti erroneamente al [OSCURATO:PERSONA] («la cresta bionda ed il giubbino di pelle con le borchie»), che invece erano caratteristiche appartenenti ad un altro coimputato, ossia al LUBRANO (così come testimoniato da numerosi testi e provato oggettivamente dagli atti di indagine compiuti dalla Questura di Pesaro ed Urbino nella comunicazione di notizia di reato del 31 luglio 2013). 8.1. Il motivo in esame è inammissibile. Si è già rilevato (cfr. retro, par. 1.3.) come la Corte territoriale abbia puntualmente esposto le ragioni per cui ha ritenuto credibile il narrato della persona offesa, dando conto pure degli elementi che ne hanno corroborato il narrato. In tal modo, la sentenza impugnata ha motivato compiutamente sull'affermazione di responsabilità anche del [OSCURATO:PERSONA], non essendosi invero limitata a rimandare alla sentenza di primo grado, rimando peraltro consentito in presenza di doglianze - quali quelle disattese - che già erano state prospettate al primo Giudice (cfr. p. 18 s. della sentenza di primo grado) che le aveva ritenute con argomentazione condivisa dai Giudici del gravame inidonee a inficiare il riconoscimento dell'imputato da parte del REGONESI, indicando gli elementi a sostegno del narrato di quest'ultimo e, per vero, pure le ragioni per cui ha ritenuto non credibile la prospettazione del [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 6, n. 5224 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 2020, Acannpa, Rv. 278611 - 01) Nel resto, il ricorso finisce col fornire una diversa ricostruzione alternativa e con l'addurre in maniera generica il travisamento della prova allorché ha richiamato a dimostrazione di esso un'annotazione di servizio senza neppure chiarire se essa sia stata acquisita ai fini probatori nel dibattimento. 9. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Gli imputati devono altresì essere condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Luigi RAGONESI ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Ancona con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, di cui si dispone il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle s