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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 novembre 1975

Cassazione n. 20198/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6/11/1975; avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 1/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 1/12/2021, confermativa della sentenza del Tribunale di Roma del 3/3/2020, che lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, per il delitto di rapina aggravata, chiedendone l'annullamento ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; deduce l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla mancata osservanza dell' art. 23 bis co. 2 D.L. 137/2020, avendo il P.G. comunicato solo due giorni prima dell'udienza e cioè il 29 novembre 2021 le proprie conclusioni scritte.

Tale violazione ha comportato, secondo la difesa, una nullità assoluta poiché essa ha formulato le proprie conclusioni, il 25 novembre 2021, senza conoscere quelle del P.G.

Deduce, con il secondo motivo, violazione di legge ( art. 606 lett. b) c.p.p.), in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p.

La Corte d'appello avrebbe omesso di motivare adeguatamente sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e con riferimento alla determinazione della pena, non avendo tenuto conto del fatto che dell'intensità del dolo che ha animato l'imputato essendosi egli, subito dopo la rapina, disfatto del portafoglio della vittima. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è in parte infondato in parte inammissibile e va, dunque, rigettato.

È infondato il primo motivo, il ricorrente cita una giurisprudenza che non si attaglia al caso di specie posto che essa riguarda la diversa ipotesi di mancata comunicazione, in via telematica, delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato e non quella in cui la comunicazione vi è stata ma non è stata tempestiva essendo le conclusioni del P.G., intervenute solo due giorni prima dell'udienza.

In questo caso, per potersi ravvisare la nullità, eventualmente inquadrabile nell'ambito delle nullità di ordine generale a regime intermedio ( ex art. 178 lett. c) c.p.p.), non rientrando la mancata tempestiva comunicazione delle conclusioni scritte nell'ambito delle nullità assolute ed insanabili di cui all'art. l'art. 178 lett. a) e lett. b) c.p.p., e nemmeno tra quelle definite assolute da specifiche disposizione di legge ( art. 179 co. 2 , c.p.p.) (Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, Rv. 280412), il ricorrente avrebbe dovuto puntualmente indicare la compromissione delle prerogative difensive subìta, posto che essa non è rinvenibile sic et simpliciter nel mancato rispetto del termine di cui all'art. 23 bis D.L. 137/2020, non previsto a pena di decadenza.

Come di recente affermato da questa Corte, sul piano astratto è certamente ipotizzabile che una attività difensiva per la quale siano previsti cinque giorni sia esercitabile in modo meno agevole in appena 48 ore, tuttavia, premesso il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale in ordine alla mancata immediata trasmissione dell'atto del P.G., come avviene nel caso di termini stabiliti a pena di decadenza, se questo è stato posto a conoscenza dell'imputato in tempo utile, pur se non immediatamente, come la disposizione richiamata impone, la contestazione difensiva in ordine al mancato rispetto del carattere immediato della trasmissione è da considerarsi generica laddove non spiega, per es. se le imputazioni esigessero particolari approfondimenti, e quindi più tempo per l'ulteriore esame alla stregua delle conclusioni del P.G., ovvero se le considerazioni del rappresentante in appello della pubblica accusa necessitassero di uno studio lungo al fine di elaborare una replica adeguata ( in questo senso Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Rv. 281941; Sez. 4, n. 3293 dell'11/1/2023 non mass. ).

2. Inammissibile è, poi, il secondo motivo, per la sua genericità e aspecificità.

A fronte di una puntuale indicazione degli elementi fattuali in base ai quali il giudice di appello non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche (e cioè la personalità dell'imputato gravato da un precedente caratterizzato dall'uso della violenza), pur escludendo la recidiva per la risalenza nel tempo del precedente penale, il motivo di ricorso che valorizza elementi di fatto, qual asserita scarsa intensità del dolo, impinge il merito della decisione relativa al trattamento sanzionatorio che è insindacabile in questa sede perchè non è frutto di arbitrio o illogicità manifesta.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 22/3/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], tke

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6/11/1975; avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 1/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 1/12/2021, confermativa della sentenza del Tribunale di Roma del 3/3/2020, che lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, per il delitto di rapina aggravata, chiedendone l'annullamento ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; deduce l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla mancata osservanza dell' art. 23 bis co. 2 D.L. 137/2020, avendo il P.G. comunicato solo due giorni prima dell'udienza e cioè il 29 novembre 2021 le proprie conclusioni scritte. Tale violazione ha comportato, secondo la difesa, una nullità assoluta poiché essa ha formulato le proprie conclusioni, il 25 novembre 2021, senza conoscere quelle del P.G. Deduce, con il secondo motivo, violazione di legge ( art. 606 lett. b) c.p.p.), in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p. La Corte d'appello avrebbe omesso di motivare adeguatamente sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e con riferimento alla determinazione della pena, non avendo tenuto conto del fatto che dell'intensità del dolo che ha animato l'imputato essendosi egli, subito dopo la rapina, disfatto del portafoglio della vittima. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è in parte infondato in parte inammissibile e va, dunque, rigettato. È infondato il primo motivo, il ricorrente cita una giurisprudenza che non si attaglia al caso di specie posto che essa riguarda la diversa ipotesi di mancata comunicazione, in via telematica, delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato e non quella in cui la comunicazione vi è stata ma non è stata tempestiva essendo le conclusioni del P.G., intervenute solo due giorni prima dell'udienza. In questo caso, per potersi ravvisare la nullità, eventualmente inquadrabile nell'ambito delle nullità di ordine generale a regime intermedio ( ex art. 178 lett. c) c.p.p.), non rientrando la mancata tempestiva comunicazione delle conclusioni scritte nell'ambito delle nullità assolute ed insanabili di cui all'art. l'art. 178 lett. a) e lett. b) c.p.p., e nemmeno tra quelle definite assolute da specifiche disposizione di legge ( art. 179 co. 2 , c.p.p.) (Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, Rv. 280412), il ricorrente avrebbe dovuto puntualmente indicare la compromissione delle prerogative difensive subìta, posto che essa non è rinvenibile sic et simpliciter nel mancato rispetto del termine di cui all'art. 23 bis D.L. 137/2020, non previsto a pena di decadenza. Come di recente affermato da questa Corte, sul piano astratto è certamente ipotizzabile che una attività difensiva per la quale siano previsti cinque giorni sia esercitabile in modo meno agevole in appena 48 ore, tuttavia, premesso il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale in ordine alla mancata immediata trasmissione dell'atto del P.G., come avviene nel caso di termini stabiliti a pena di decadenza, se questo è stato posto a conoscenza dell'imputato in tempo utile, pur se non immediatamente, come la disposizione richiamata impone, la contestazione difensiva in ordine al mancato rispetto del carattere immediato della trasmissione è da considerarsi generica laddove non spiega, per es. se le imputazioni esigessero particolari approfondimenti, e quindi più tempo per l'ulteriore esame alla stregua delle conclusioni del P.G., ovvero se le considerazioni del rappresentante in appello della pubblica accusa necessitassero di uno studio lungo al fine di elaborare una replica adeguata ( in questo senso Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Rv. 281941; Sez. 4, n. 3293 dell'11/1/2023 non mass. ). 2. Inammissibile è, poi, il secondo motivo, per la sua genericità e aspecificità. A fronte di una puntuale indicazione degli elementi fattuali in base ai quali il giudice di appello non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche (e cioè la personalità dell'imputato gravato da un precedente caratterizzato dall'uso della violenza), pur escludendo la recidiva per la risalenza nel tempo del precedente penale, il motivo di ricorso che valorizza elementi di fatto, qual asserita scarsa intensità del dolo, impinge il merito della decisione relativa al trattamento sanzionatorio che è insindacabile in questa sede perchè non è frutto di arbitrio o illogicità manifesta. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 22/3/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], tke
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