CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15449/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Cerva il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 17/10/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip del locale Tribunale che, in data, 14/9/23, aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato in relazione ai delitti provvisoriamente ascritti in rubrica ai capi 17 (artt. 110, 416ter cod.pen.), 19 (art. 74 commi,1,2,4 DPR 309/90) e reati fine connessi all'associazione finalizzata al narcotraffico. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 273 cod.proc.pen. e 74 DPR 309/90 nonché la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della gravità indiziaria; l'omessa risposta alle deduzioni difensive contenute nella memoria depositata in udienza. Secondo il difensore l'ordinanza impugnata si è limitata a riproporre gli argomenti spesi nel provvedimento genetico a sostegno della gravità indiziarla per il delitto ex art. 74 DPR 309/90 senza confrontarsi con rilievi proposti in sede di memoria difensiva in ordine al ruolo apicale asseritamente ricoperto dal prevenuto nel sodalizio. Aggiunge che i giudici del riesame, cui è demandata la verifica della legittimità dell'ordinanza irnpositiva della misura, hanno integralmente richiamato le valutazioni della domanda cautelare senza il doveroso autonomo apprezzamento delle risultanze procedimentali, fornendo una risposta solo apparente alle deduzioni difensive, in particolare enfatizzando gli episodi di acquisito di stupefacente e il rapporto intrattenuto con uno solo dei presunti partecipi all'associazione sebbene, nella specie, non sussistano elementi dai quali desumere la volontà del prevenuto di operare quale aderente al sodalizio e con il fine di apportare un contributo allo stesso. L'ordinanza impugnata valorizza mere congetture e non tiene conto della condizione soggettiva dell'indagato, il quale ha agito sulla base di individuali ed egoistiche spinte criminose, come riferito in sede di interrogatorio di garanzia e ribadito nella memoria versata in atti. L'interpretazione dei dati indiziari, secondo il ricorrente, non è stata ispirata dal necessario rigore, non si è conformata agli indirizzi ermeneutici della Corte di legittimità e accredita un concetto di partecipazione non coerente con il modello legale. Infatti, i giudici cautelari non hanno fornito adeguata spiegazione delle ragioni per le quali la pluralità di episodi di acquisto contestati sia sintomatica di partecipazione associativa e non di mero concorso di persone nel reato, trascurando la centralità che riveste l'accordo criminoso che deve sorreggere le attività dei sodali e non hanno illustrato gli elementi che giustificano il ruolo di organizzatore ascritto al ricorrente, omettendo di valutare il lasso temporale di svolgimento delle condotte, che hanno ad oggetto l'acquisto di modiche quantità di marijuana di cui lo Scalzi faceva uso. Inoltre, non risultano sinergie operative con gli altri partecipi né elementi che attestino cointeressenze con gli stessi mentre, ai fini della condotta partecipativa, non è sufficiente il solo dato della stabilità nel tempo dei rapporti di compravendita soprattutto quando, come nel caso di specie, la quantità e qualità della sostanza non consentono di escluderne la destinazione ad uso personale e difettano elementi univoci in ordine alla finalità di spaccio; 2.2 la violazione dell'art. 274 lett. c) cod.proc.pen. Il difensore deduce che il collegio cautelare è venuto meno alla necessaria verifica della duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. in quanto ha omesso di analizzare la :specifica posizione del prevenuto tenendo conto della sua storia personale, anche patologica, e della natura sostanziale degli addebiti, non particolarmente allarmanti, circostanze che avrebbero giustificato l'adozione di una misura di minore afflittività. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto reitera rilievi che il collegio cautelare ha adeguatamente scrutinato e disatteso con motivazione priva di aporie e frizioni logiche con la quale il ricorrente non si rapporta in termini di specificità censoria, mirando piuttosto ad una rilettura dei materiali investigativi preclusa in sede di legittimità. 1.1 Deve innanzitutto chiarirsi che la deduzione relativa alla mancata considerazione della memoria difensiva è generica in quanto la difesa non ha segnalato le specifiche e decisive circostanze che si assumono pretermesse, rappresentando in termini assertivi l'omessa complessiva valutazione di un atto che contestava la ciravità indiziaria in relazione all'addebito associativo con argomenti che il Collegio ha sinteticamente riassunto a pag. 1 e di seguito ampiamente scrutinato. 1.2 Analogamente è del tutto indeterminata la censura che denunzia la mancanza di autonoma valutazione del provvedimento genetico, difettando l'illustrazione delle circostanze da cui desumere l'acritico recepimento della mozione cautelare da parte del Gip, atteso che per costante avviso della giurisprudenza di legittimità il richiamo effettuato a meri fini ricostruttivi alle emergenze indiziarle ivi esposte non costituisce operazione illegittima (in tal senso, tra molte, Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Rv. 269970 - 01) mentre è preciso onere del ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza l'indicazione degli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 274760-01; Sez. 2, n. 42333 del 12/9/2019, Rv. 278001-01).2. L'ordinanza impugnata, dopo aver argomentato la gravità indiziaria in relazione al capo 17), ha illustrato (pag. 12 e segg.) le emergenze che sostanziano la contestazione associativa ex art. 74 Dpr 309/90, segnalando la risalente esistenza ed operatività del sodalizio facente capo a [OSCURATO:PERSONA] alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori Monti e Mirarchi e le conferme in ordine alla perdurante attività dello stesso tratte dalle intercettazioni acquisite al procedimento, attestanti l'esistenza di collaudati e diversificati canali di approvvigionamento, di una base logistica, di una vasta rete territoriale di spacciatori della sostanza stupefacente nonché la strutturazione verticistica del gruppo con divisione dei ruoli tra i partecipi. Tali emergenze, unite all'elevato numero di cessioni accertate, dimostrano la costanza dei flussi immessi sul mercato locale secondo consolidate modalità operative, espressione del piano criminoso condiviso ed attuato dai sodali. Il collegio cautelare ha, quindi, chiarito che le risultanze investigative hanno fatto emergere che l'indagato, da mero acquirente di stupefacente a fini di spaccio, ha progressivamente assunto un ruolo pienamente operativo nella compagine per volontà di [OSCURATO:PERSONA], interessato a sfruttare le conoscenze criminali del ricorrente al fine di aprire nuovi canali di approvvigionamento, dovendo a tal fine vincere le resistenze frapposte dal sodale Carpino. Le conversazioni richiamate dal giudici della cautela alle pagg. 1(5 e 17 danno conto del pieno inserimento dello Scalzi nelle dinamiche associative e del ruolo di organizzatore rivestito, giacché dalle stesse emerge che l'indagato provvedeva, in accordo con il Rocca, all'acquisto di partite di stupefacenti per conto dell'associazione; era incaricato di trattare anche quantità ingenti, senza vincolo di spesa; discuteva con il ccrreo delle modalità di occultamento della sostanza, il tutto nella prospettiva di incrementare la capacità operativa dell'associazione e i relativi guadagni. L'ordinanza impugnata ha ben chiarito alla luce delle emergenze acquisite l'essenzialità del ruolo del ricorrente e le connotazioni gestorie che fondano la qualifica di organizzatore, escludendo, quanto ai reati-fine, con logiche e pertinenti argomentazioni, la tesi di acquisti per esclusivo uso personale in ragione delle modalità delle operazioni e delle quantità trattate. 3. Le censure in punto di trattamento cautelare sono manifestamente infondate. Il Tribunale ( pag. 18,19) ha reso, infatti, un'esaustiva motivazione al riguardo, dando conto del concreto ed attuale rischio di recidiva a prescindere dalle presunzioni di legge, evidenziando che il periculum libertatis discende dalle modalità professionali di svolgimento dell'attività delittuosa, dal carattere del contributo partecipativo fornito al sodalizio, dai gravi precedenti che militano a carico dell'indagato, elementi di intensità e pregnanza tali da giustificare l'applicazione del presidio di massimo rigore.4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma iter, disp. att. cod.pr