CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 febbraio 2023
Cassazione n. 14389/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 30663 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto Da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]. 202, par.3 CDC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calceal controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 388 /0 4 /20 depositata in data 8 giugno 2020 , non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che - l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore,propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale della Liguriaaveva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.avverso la sentenza n. 315/03/2016della Commissio ne Tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato il ricorso della suddetta società avverso l’avviso di rettifica 2 197/RU/13/107 con il quale l'Agenzia, ai sensi dell’art. 202, par. 3 del Reg. CEE n. 2913/92 (CDC), aveva recuperato dazi e I va all’importazione nei confronti di quest’ultima, quale responsabile solidale nella qualità di acquirente di merci importate, negli anni 2010 - 2012, da [OSCURATO:PERSONA], titolare di omonima ditta di import-export di prodotti tessili, mediante dichiarazioni di intento rese dal suo rappresentante doganale risultate false in quanto finalizzate all’ utilizzo indebito del plafond Iva per esportatore abituale;-in punto di diritto, per quanto di interesse, il giudice di appello ha osservato che gli elementi sui quali l’Ufficio aveva fondato la ripresa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , quale acquirente della merce importata, erano privi di pregio in quanto: 1) il fatto rappresentato dalla messa a disposizione dell’importatore dei propri locali aveva trovato spiegazione nella dimostrata in disponibilità da parte dell’importatore di altri locali; 2) la contestazione di avere acquistato con fattura solo una parte della merce depositata era stata superata dall’avvenuta dimostrazione da parte della società contribuente che della merce depositata soltanto quella a quest’ultima fatturata era stata dalla stessa acquistata mentre la restante merce era stata venduta a terzi; 3) la differenza di prezzo (20 cent e simi al Kg) della merce acquistata rispetto a quella dichiarata in dogana non costituiva un indizio sufficiente ad escludere la buona fede della società acquirente e,dunque, a fare ritenere che l a stess a ne potesse trarre elementi da cui fare derivare la consapevolezza o anche solo il sospetto che l’importatore non fosse titolare dei presupposti per benefica re del plafond Iva come esportatore abituale; sotto tale profilo, tenuta presente l’autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, era da considerarsi pur sempre significativa la conclusione , con richiesta di archiviazione,del procedimento penale a carico della [OSCURATO:PERSONA] atteso che “gli elementi acquisiti non [erano] sufficienti per affermare la penale responsabilità degli indagati non potendosi affermare con certezza che gli indagati fossero compartecipi del sistema fraudolento ideato e attuato da Pinelli e Storai(…)“; -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.resiste con controricorso. Considerato che -con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 202 del Reg. CEE n. 2913/92(CDC) e 67 e segg. del d.P.R. n. 633/72 per avere ritenuto illegittimo l’avviso di rettifica escludendo la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto destinatario delle merci importate, ancorché il vincolo della solidarietà nel pagamento dell’Iva all’importazione coinvolgesse chiunque avesse partecipato alla introduzione irregolare di mercinel territorio doganale – per falsa applicazione del beneficio del plafond Iva di cui all’art. 8, lett. c) del d.P.R. n. 633/72– sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere, che si trattava di operazioni irregolari; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 c.c., 2698 c.c. e 202 C.D.C., per avere la CTR ritenuto erroneamente illegittimo l’avviso di rettifica sebbene, nella specie, la sottofatturazione fraudolenta effettuata alla [OSCURATO:PERSONA] costituisse elemento decisivo ai fini della esclusione della sua buona fede; - i due motivi - da trattare congiuntamente per connessione - sono complessivamente inammissibili; -per quanto qui strettamente rileva giova richiamare che, a mente dell'art. 201, parr. 1 e 2, del codice doganale comunitario, l'obbligazione doganale all'importazione sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana in seguitoall'immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all'importazione. L'obbligazione grava sul dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, sul soggetto per conto del quale èpresentata la dichiarazione in dogana. Ove la dichiarazione sia redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totaleo parziale, dei dazi dovuti per legge, le persone che hanno fornitodetti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano oavrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loroerroneità, possono essere considerate debitori conformemente allevigenti disposizioni nazionali (par. 3); -diversa è, invece, l'ipotesi in cui l'obbligazione doganale sorga per effetto della inosservanza della normativadoganale, ossia in caso di introduzione irregolare (art. 202 CDC), di sottrazione al controllo doganale (art. 203 CDC) e delle altre ipotesi previste dal Codice doganale (artt. 204 e 205 CDC). In questo caso, l'obbligazione doganale emerge non per effetto della presentazione di una dichiarazione, poirivelatasi erronea, ma a causa del verificarsi di alcuni fatti(introduzione di merci senza dichiarazione doganale, dichiarazione riguardante merci del tutto diverse da quelleeffettivamente importate, sottrazione al controllo doganale,inosservanza di obblighi previsti dalla normativa doganale per i regimi speciali, ecc.), che inducono una presunzione legaledi immissione al consumo delle merci medesime; -in dette ipotesi, l'obbligazione doganale è legata al verificarsi di un fatto, configurandosi una importazione di merci che prescinda dalla esistenza di una validadichiarazione doganale. Invero, l'introduzione della merce non ha rispettato le fasi contemplate dall'art. 38, n. 1 e art. 40 CDC (Cass. n. 5159 del 01/03/2013), ossia conduzione/trasporto all'ufficio doganale e presentazione in dogana (cfr. CGUE 25 gennaio 2017, causa C-679/15,UltraBrag AG, punto 20; Cass. n. 5560 del 2019, cit.; Cass.n. 15777 del 23/06/2017; Cass. n. 10033 del 20/04/2017; C ass. n. 8240 del 30/03/2017 ; Cass. n. 40141/2021); -in particolare, l 'art. 202 contempla la fattispecie del sorgere dell'obbligazione doganale all'importazione in seguito (par. 1) all'irregolare introduzione nel territorio doganale comunitario di una merce soggetta a dazi all'importazione, in quanto effettuata in violazione degli artt. 38-41 e 177, secondo trattino, del codice doganale comunitario (par. 2). L'irregolare introduzione, quindi, è ricollegata alla violazione delle disposizioni dettate dallo stesso codice in ordine all'introduzione delle merci nel territorio doganale comunitario, mediante conduzione delle stesse, senza indugio, all'ufficio doganale (o in una zona franca) (art. 38), dalla qualepossono essere introdotte in altre parti del detto territorio doganale(art. 177, secondo trattino), salve le ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore (disciplinate dall'art. 39) e nel rispetto delle modalità dipresentazione di cui all'art. 40 che, comunque, ex art. 41 non ostaall'applicazione di disposizioni vigenti in merito alle merci trasportate dei viaggiatori o vincolate da un regime doganale senza esserepresentate in dogana; -sono debitori, ex art. 202, par. 3, la persona che ha proceduto all'introduzione irregolare, le persone che hanno partecipato ad essa sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che era irregolare e le persone che hanno acquisito o detenuto la merce considerata e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere allorquando l'hanno acquisita o ricevuta che si trattava di merce introdot ta irregolarmente; - in merito all’applicazione dell’art. 202 CDC, questa Corte ( sez. V, sentenza del 12 settembre 2019, n. 22749) ha precisato che la responsabilità ai sensi dell'art. 202 CDC per introduzione irregolare di merce in dogana si configura anche nel caso in cui la merceimportata sia stata oggetto di dichiarazione fittizia meramente strumentale alla introduzione irregolare della stessa e, pertanto, equiparabile ad una "non dichiarazione”; nella stessa pronuncia, la Corte di cassazione, sulla scia della interpretazione che della disciplina aveva fornito la Corte di giustizia, nella sentenza 17 novembre 2011, C-454/10, [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], ha definito — accanto alla figur a del debitore principale, cioè di colui o di coloro che hanno proceduto all’importazione irregolare —quella di “partecipante”, ai sensi dell’art. 202, n. 3, secondo trattino, CDC, come colui che: a) pur senza concorrere direttamente all’introduzione, vi abbia partecipato, prendendo in qualsiasi modo parte ad essa o essendo coinvolto in atti collegati alla medesima, come nel caso dell’intermediario ai fini della conclusione di contratti di compravendita relativi alle merci introdotte irregolarmente; b ) ave va o doveva, secondo ragione, avere conoscenza dell’esistenza di una o più irregolarità, in considerazione, in particolare, dei suoi obblighi contrattuali e del periodo di tempo di svolgimento delle proprie prestazioni; -ecco quindi che, ai sensi dell’art. 202, n. 3, CDC, chiamato a rispondere della medesima obbligazione doganale, sorta in seguito all’irregolare introduzione di merce in ambito comunitario, è, oltre all’importatore, chiunque abbia, comunque e a qualsiasi titolo, partecipato o contribuito a realizzare tale introduzione irregolare, “sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere” che essa era irregolare nonché chi abbia “acquisito o detenuto” la merce, “sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere” che, quando l’ha acquisita o detenuta, si trattava di merce introdotta irregolarmente (Cass. sez. V, 14 febbraio 2019 n. 4389; Cass. sez. V, 1° marzo 2013, n. 5159, Cass.n. 24675 del 2011; cfr. anche Corte di Giustizia CE, 17 luglio 1997, resa nel procedimento C-97/95); -tale consapevolezza– come precisato da questa Corte (Cass. sez. 5, 13 marzo 2013, n. 6246) deve essere valutata secondo un criterio oggettivo (non identificandosi con l’elemento soggettivo del reato) fondato sul grado di diligenza esigibile, nelle concrete circostanze, da un soggetto che abbia esperienza professionale nel settore e che sia quindi in condizione di porre in atto tutti gli accorgimenti e di compiere tutte le verifiche necessarie per assicurarsi che la operazione alla quale partecipa non presenti aspetti di illegalità (cfr. Corte Ce, 17 novembre 2011, C-454/10, [OSCURATO:PERSONA], punto 22); -premesso quanto sopra, con i proposti mezzi , la ricorrente pur prospettando violazioni di legge,in realtà tende inammissibilmente ad una nuova interpretazione di questioni di merito, avendo la CTR , in ossequio ai principi di diritto richiamati - con una valutazione in fatto non sindacabile dinanzi al giudice di legittimità-, una volta esclusa la rilevanza degli altri elementi addotti dall’Ufficio a sostegno della contestazione della responsabilità solidale, ex art. 202, par.3 CDC, della [OSCURATO:PERSONA], quali la messa a disposizione dell’importatore dei propri locali (che trovava spiegazione nella dimostrata indisponibilità di altri locali) e la mancata fatturazione (per avere la contribuente dimostrato che della merce depositata quella dalla stessa acquistata era stata fatturata), ritenuto l’unico indizio della differenza di prezzo (20 centesimi al Kg) della merce acquistata rispetto a quella dichiarata in dogana insufficiente a comprovare che l’acquirente potesse trarne “elementi da cui fare derivare la consapevolezza o anche solo il sospetto che l’importatore non poteva beneficiare del plafond Iva come esportatore abituale”; tale argomentazionetrovava ulteriore conforto, ad avviso del giudice di appello, nell’esito del procedimento penale a carico della contribuente conclusosi con la richiesta di archiviazion e, che, pur considerando il principio di autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, appariva significativo considerato che, in tale sede, eraemerso che “ gli elementi acquisiti non [erano] sufficienti per affermare la penale responsabilità degli indagati non potendosi affermare con certezza che gli indagati fossero compartecipi del sistema fraudolento ideato e attuato da Pinelli e Storai(…) “; -in conclusione, il ricorso va rigettato;-le spesedel giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; - rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714); P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle