CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2024
Cassazione n. 47450/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza di travisamento delle dichiarazioni rese dal verbalizzante sulle modalità con cui l'imputato aveva cagionato lesioni all'agente perché la chiusura dello sportello non era stata da lui voluta: è, infatti, l'azionamento della marcia del veicolo, per darsi alla fuga, la causa prima del fatto (l'agente era, infatti rimasto incastrato nello sportello e solo dopo alcuni metri era riuscito a liberarsi). E' manifestamente infondato il motivo di ricorso che denuncia la prescrizione del reato di lesioni che, con le aggravanti e la ritenuta recidiva, non era prescritto al momento della pronuncia della sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] elatore [OSCURATO:PERSONA]