CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 44433/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 3426/2020 la Corte di appello di Palermo ha riformato la condanna inflitta dal Gup del Tribunale di Palermo a [OSCURATO:PERSONA], avendo escluso la contestata aggravante dell'art. 80, comma 1, lett. G) del d.P.R. 309/90, riducendo la pena e confermando nel resto. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza del reato anche sotto il profilo della destinazione a terzi della sostanza stupefacente. due motivi di ricorso dedotti introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. In particolare, la Corte ha congruamente evidenziato gli elementi da cui dedurre sia la detenzione della droga da parte dell'imputato e sia la destinazione allo spaccio, tenuto conto del quantitativo e delle ulteriori considerazioni sul luogo della perquisizione nei pressi di un istituto penitenziario e sulle modalità del fatto. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il Prest1nte Ric o [OSCURATO:PERSONA] rYscuolo D EP O S i [OSCURATO:PERSONA]'''" -