Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 aprile 2025

Cassazione n. 39516/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emessa in data 16 giugno 2025 dal Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca o, in subordine, di sostituzione delle misura coercitiva degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Messina.

Il ricorrente è sottoposto a indagine e ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quale partecipe è dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti diretta da [OSCURATO:PERSONA] (capo 31 dell'imputazione cautelare), nonché di alcuni episodi di cessione di considerevoli quantitativi di sostanza stupefacente di diversa tipologia (capi 4, 6, 12 e 13 della contestazione cautelare).

2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento.

Proponendo un unico motivo di ricorso, il difensore ha dedotto l'illogicità, l'incompletezza e la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata.

Ad avviso del difensore, il Tribunale di Messina avrebbe solo parzialmente analizzato gli atti che dimostrerebbero l'innocenza del [OSCURATO:PERSONA] relativamente al reato associativo.

Scarsamente significativo o irrilevante sarebbe l'asserito controllo quotidiano dei borsoni contenenti la sostanza stupefacente custodita nella casa del padre [OSCURATO:PERSONA], in quanto il ricorrente abitava ed era domiciliato in questa casa.

Parimenti generico sarebbe ritenere comprovata la partecipazione del ricorrente alla ricezione dei borsoni contenenti sostanza stupefacente in data 25 febbraio 2023, solo perché le intercettazioni ambientali hanno captato rumori e fragori.

Nell'interrogatorio reso in data 1 aprile 2025 ex art. 415-bis cod. proc. pen. il ricorrente ha dichiarato che, a seguito della separazione dei genitori, ha deciso di restare col padre, che tuttavia gli impediva di vedere la madre; in queste condizioni il ricorrente avrebbe dovuto «sopportare» le richieste del padre.

Il Tribunale di Messina, tuttavia, avrebbe integralmente obliterato la «vicenda dolorosa costituita dalla separazione dei genitori» e non avrebbe considerato alcuni elementi emersi dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], divenuto medio tempore collaboratore di giustizia.

In particolare, il collaboratore ha riferito di non aver mai avuto rapporti diretti con [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] non gli ha mai detto che suo figlio [OSCURATO:PERSONA] spacciava per lui, mentre lo ha confermato per il cugino [OSCURATO:PERSONA].

Il collaboratore di giustizia, inoltre, non ha detto che intratteneva rapporti diretti con [OSCURATO:PERSONA], ma con [OSCURATO:PERSONA], sia per la custodia che per lo spaccio della sostanza stupefacente.

Non vi sarebbero dunque, neppure sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, evidenze che possono giustificare l'assunto della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso.Non sarebbe, inoltre, emerso che il ricorrente avesse piena conoscenza delle dinamiche associative, né che si fosse adoperato nell'interesse dell'associazione; non sarebbe emerso il suo ruolo di custode, di pusher.

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], pur promanando da un soggetto a piena conoscenza delle vicende del sodalizio criminoso, in quanto aveva svolto il ruolo di promotore e capo dell'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti sarebbero, dunque, rimaste prive di riscontro.

Il ricorrente, inoltre, non si sarebbe premurato di cercare la sostanza stupefacente scomparsa, in occasione dello smarrimento dei borsoni che contenevano sessanta chili di sostanza stupefacente in data 6 aprile 2023, in quanto si sarebbe limitato ad aiutare il padre, solo per tranquillizzarlo, facendo un controllo superficiale nei campi limitrofi alla loro abitazione.

3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 29 ottobre 2025, il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivo proposto è diverso da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondato.

2. Con unico motivo di ricorso, il difensore ha dedotto l'illogicità, l'incompletezza e la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata.

3. Il motivo è inammissibile, in quanto le censure proposte costituiscono la mera riproposizione delle censure già dedotte nell'atto di appello ex art. 310 cod. proc. pen. e disattesa dal Tribunale di Messina con motivazione non contraddittoria, né manifestamente illogica.

Il ricorrente propone, del resto, una diversa lettura dei dati processuali, non consentita nel giudizio di legittimità.

Esule, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Il Tribunale di Messina ha non illogicamente ritenuto sussistente la gravità indiziaria del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto il ricorrente ha coadiuvato quotidianamente il padre [OSCURATO:PERSONA] nella custodia, nell'occultamento e nella successiva cessione della sostanza stupefacente di cui il gruppo degli [OSCURATO:PERSONA] si approvvigionava.

Dalle conversazioni intercettate è, inoltre, emersa la partecipazione consapevole del ricorrente alle attività illecite dell'associazione dedita al narcotraffico diretta dai germani [OSCURATO:PERSONA], come risulta anche dal significativo episodio della ricerca dei sessanta chilogrammi di sostanza stupefacente custoditi da lui e dal padre nell'interesse del sodalizio e dispersi in data 6 aprile 2023 (in realtà sequestrati dagli inquirenti in un territorio limitrofo all'abitazione dei [OSCURATO:PERSONA]).

4. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emessa in data 16 giugno 2025 dal Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca o, in subordine, di sostituzione delle misura coercitiva degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Messina. Il ricorrente è sottoposto a indagine e ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quale partecipe è dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti diretta da [OSCURATO:PERSONA] (capo 31 dell'imputazione cautelare), nonché di alcuni episodi di cessione di considerevoli quantitativi di sostanza stupefacente di diversa tipologia (capi 4, 6, 12 e 13 della contestazione cautelare). 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento. Proponendo un unico motivo di ricorso, il difensore ha dedotto l'illogicità, l'incompletezza e la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata. Ad avviso del difensore, il Tribunale di Messina avrebbe solo parzialmente analizzato gli atti che dimostrerebbero l'innocenza del [OSCURATO:PERSONA] relativamente al reato associativo. Scarsamente significativo o irrilevante sarebbe l'asserito controllo quotidiano dei borsoni contenenti la sostanza stupefacente custodita nella casa del padre [OSCURATO:PERSONA], in quanto il ricorrente abitava ed era domiciliato in questa casa. Parimenti generico sarebbe ritenere comprovata la partecipazione del ricorrente alla ricezione dei borsoni contenenti sostanza stupefacente in data 25 febbraio 2023, solo perché le intercettazioni ambientali hanno captato rumori e fragori. Nell'interrogatorio reso in data 1 aprile 2025 ex art. 415-bis cod. proc. pen. il ricorrente ha dichiarato che, a seguito della separazione dei genitori, ha deciso di restare col padre, che tuttavia gli impediva di vedere la madre; in queste condizioni il ricorrente avrebbe dovuto «sopportare» le richieste del padre. Il Tribunale di Messina, tuttavia, avrebbe integralmente obliterato la «vicenda dolorosa costituita dalla separazione dei genitori» e non avrebbe considerato alcuni elementi emersi dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], divenuto medio tempore collaboratore di giustizia. In particolare, il collaboratore ha riferito di non aver mai avuto rapporti diretti con [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] non gli ha mai detto che suo figlio [OSCURATO:PERSONA] spacciava per lui, mentre lo ha confermato per il cugino [OSCURATO:PERSONA]. Il collaboratore di giustizia, inoltre, non ha detto che intratteneva rapporti diretti con [OSCURATO:PERSONA], ma con [OSCURATO:PERSONA], sia per la custodia che per lo spaccio della sostanza stupefacente. Non vi sarebbero dunque, neppure sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, evidenze che possono giustificare l'assunto della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso.Non sarebbe, inoltre, emerso che il ricorrente avesse piena conoscenza delle dinamiche associative, né che si fosse adoperato nell'interesse dell'associazione; non sarebbe emerso il suo ruolo di custode, di pusher. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], pur promanando da un soggetto a piena conoscenza delle vicende del sodalizio criminoso, in quanto aveva svolto il ruolo di promotore e capo dell'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti sarebbero, dunque, rimaste prive di riscontro. Il ricorrente, inoltre, non si sarebbe premurato di cercare la sostanza stupefacente scomparsa, in occasione dello smarrimento dei borsoni che contenevano sessanta chili di sostanza stupefacente in data 6 aprile 2023, in quanto si sarebbe limitato ad aiutare il padre, solo per tranquillizzarlo, facendo un controllo superficiale nei campi limitrofi alla loro abitazione. 3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 29 ottobre 2025, il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivo proposto è diverso da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondato. 2. Con unico motivo di ricorso, il difensore ha dedotto l'illogicità, l'incompletezza e la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata. 3. Il motivo è inammissibile, in quanto le censure proposte costituiscono la mera riproposizione delle censure già dedotte nell'atto di appello ex art. 310 cod. proc. pen. e disattesa dal Tribunale di Messina con motivazione non contraddittoria, né manifestamente illogica. Il ricorrente propone, del resto, una diversa lettura dei dati processuali, non consentita nel giudizio di legittimità. Esule, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il Tribunale di Messina ha non illogicamente ritenuto sussistente la gravità indiziaria del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto il ricorrente ha coadiuvato quotidianamente il padre [OSCURATO:PERSONA] nella custodia, nell'occultamento e nella successiva cessione della sostanza stupefacente di cui il gruppo degli [OSCURATO:PERSONA] si approvvigionava. Dalle conversazioni intercettate è, inoltre, emersa la partecipazione consapevole del ricorrente alle attività illecite dell'associazione dedita al narcotraffico diretta dai germani [OSCURATO:PERSONA], come risulta anche dal significativo episodio della ricerca dei sessanta chilogrammi di sostanza stupefacente custoditi da lui e dal padre nell'interesse del sodalizio e dispersi in data 6 aprile 2023 (in realtà sequestrati dagli inquirenti in un territorio limitrofo all'abitazione dei [OSCURATO:PERSONA]). 4. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so
Sentenza Cassazione n. 39516/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris