CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 33401/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rveglianza diCaltanissettaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto indicato in epigrafe il Presidente del Tribunale disorveglianza di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile la richiesta dir iabi l i tazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], argomentando che«dall’irrevocabilità dell’esecuzione della pena non sono decorsi 3 anni / 8 annitrattandosi di recidivo ai sensi dell’Art. 179 C.P.».2. Avverso il decreto ha proposto opposizione [OSCURATO:PERSONA], tramite ildifensore, deducendo l’avvenuto decorso del termine di tre anni dall’espiazionedella pena irrogata con la più recente condanna irrevocabile e l’insussistenzadella condizione di recidivo, avendo il giudice della cognizione escluso la relativacircostanza aggravante.Il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta con ordinanza dell’11 marzo2026 ha riqualificato l’opposizione in ricorso per cassazione, disponendo latrasmissione degli atti a questa Corte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il decreto impugnato dev'essere annullato senza rinvio.2. In base al disposto dell’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., sullarichiesta di riabilitazione è competente a provvedere il Tribunale di sorveglianza.La disposizione stabilisce che il Tribunale procede nelle forme di cui all’art.667, comma 4, cod. proc. pen., ovvero senza formalità con ordinanzacomunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato, avverso la quale puòproporsi opposizione davanti allo stesso giudice ai sensi dell’art. 666 cod. proc.pen.Nel caso in esame la declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata, aisensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.,dal Presidente e non dal Tribunaledi sorveglianza, quale organo collegiale competente a provvedere in base all’art.678, comma 1-bis, cit., in violazione delle norme sulla costituzione dell’organogiudicante (così, tra le altre, Sez. 1, n. 18206 del 17/03/2026, Ricci, n.m.; Sez.1, n. 6304 del 25/11/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 1, n.46894 del 16/06/2022, Huart, n.m.; Sez. 1, n. 18884 del 27/10/2020, dep.2021, Costa, n. m.).Correttamente, pertanto, il Tribunale di sorveglianza ha qualificato comericorso per cassazione l’atto d’impugnazione, atteso che il rimedio previstodall’art. 667, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen. presuppone l’identitàtra l’organo giudicante che ha emesso il provvedimento e quello cui deve essererivolta l’opposizione.3. Ne consegue che il decreto impugnato deve essere annullato senza rinviocon trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, affinchéprovveda sull'istanza del ricorrente ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc.pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gliriabilitazione.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]