CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 41177/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di otto anni di reclusione e 80.000,00 euro di multa. Rilevato che il motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, motivato dalla rilevante gravità della condotta e dalla assenza di concreti indici favorevoli valutabili in favore dell'imputato (v. pag. 2 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere etrsore [OSCURATO:PERSONA] ost nzo D E POSI T cAcl 0 2 hi0V Ig IL CACE1,