CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12344/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliatapresso il loro studio in Bologna , via Farini, 3 -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale socia, amministratore e liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. dei [OSCURATO:PERSONA] estinta,rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 34 -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quali soci, amministratori e liquidatori della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. dei [OSCURATO:PERSONA] estinta –intimati– [OSCURATO:PERSONA]: Esclusione socio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quali soci, amministratori e liquidatori della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. dei [OSCURATO:PERSONA] estinta –intimati – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] proprio e quali soci, amministratori e liquidatori della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. dei [OSCURATO:PERSONA] estinta -intimati- [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale socio, amministratore e liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. dei [OSCURATO:PERSONA] estinta -intimato- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quali soci, amministratori e liquidatori della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. dei [OSCURATO:PERSONA] estinta -intimati- avverso la sentenza della Corte di Appello de L’Aquila n. 728 /2018 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]notificata il 4.5.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.3 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. dei F.lli Pesce, nonché singolarmente, ed anche in proprio, i soci, gli amministratori, i liquidatori e i legali rappresentanti della società , impugnando il lodo arbitrale del 6.12.2004 con il quale era stat o dichiarato lo scioglimento della partecipazione sociale di [OSCURATO:PERSONA]; ne era stato affermato il diritto alla liquidazione della quota ; era stata rigettata la domanda risarcitoria avanzata dalla stessa. Chiedeva, inoltre , l’attrice la sua reinteg ra nella compagine sociale. Il Tribunale di Pescara adito dichiarava l’inammissibilità della domanda. La Corte d’appello, con sentenza n. 645/2011,rigettava l'impugnazione proposta dalla soccombente. Avverso tale decisione la ricorrente adiva questa Corte che la cassava, accertando la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 13 dello [OSCURATO:PERSONA] e rinviando alla Corte d'Appello de L'Aquila, in diversa composizione, per l'esame del merito della domanda volta all'impugnazione dell'esclusione di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello deL'Aquila nel giudizio di rinvio, con sentenza n. 1070/2016 rigettava la domanda proposta per carenza di interesse ad agire, per avere la ricorrenteottenuto la liquidazione della quota sociale a seguito di pronuncia nel giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo richiesto per la liquidazione della stessa. Tale pronuncia era oggetto di una impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., proposta da [OSCURATO:PERSONA] la quale, in via rescindente, ne invocaval'annullamento per essere la Corte incorsa in errore di fatto e , in via rescissoria , insisteva per l'accoglimento della domanda iniziale. Con la sentenza impugnata La Corte territoriale ha r espin to la proposta revocazione. Nel motivare la scelta decisoria adottata, ha rilevato il decidente che al fine della verifica della sussistenza dell'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. “per fatto egiudizio di fatto deve intendersi tutto ciò che attiene all'accertamento o alla ricostruzione delle verità o della falsità di dati empirici (fatti o atti) rilevanti per il diritto, fatta eccezione per le modalità di applicazione delle eventuali norme relative ad ammissibilità ed assunzione di prove, ovvero a prove legali”; che, nel caso di specie, era palesel’ i n configurabilità di vizi revocatori negli errori denunciati dall'attrice in revocazione in punto di conseguenze tratte dalla cancellazione della società dal Registro delle Imprese in epoca prossima alla liquidazione della quota, atteso che, quand’anche sussistenti, detti errori integrerebbero evidentemente errori di giudizio e non errori percettivi; che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'omessa percezione del giudicato interno (la cui formazione erastata peraltro fermamente contestata da i convenuti in revocazione) , non è deducibile come motivo di revocazione, non consistendo in un errore di fatto ma, semmai, in errore di diritto, né potevaravvisarsi errore revocatorio nell'asserita omessa valutazione,da parte della Corte, di elementi che ad avviso della ricorrente avrebbero invece dovuto indurre a ritenere la permanenza dell'interesse ex art. 100 c.p.c. in capo all'attrice. Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due motivi . Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 395, n.4, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. La Corte avrebbe considerato la questione della carenza di interesse come se non fosse stata già decisa in precedenza in primo grado delineando una falsa rappresentazione della realtà. In ogni caso l’avvenuta cancellazione della società non inciderebbe sulperdurante interesse ad agire della ricorrente anche per il solo risarcimento del danno, in caso di dichiarazione di nullità della delibera di esclusione. Con il secondo mezzo l’impugnante lamenta la violazione dell’art. 395, n.4, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. La Corte avrebbe considerato inesistente un fatto processuale esistente, ignorando che esisteva un giudicato di rigetto dell’eccezione dei convenuti di difetto di interesse ad agire dell a ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente evidenziato che la s entenza della Corte d’appello n. 1070/2016 è stata oggetto anche di ricorso per Cassazione r.g. n. 11350/2017 deciso da questa Corte con ordinanza n. 26226/2021. Tale provvedimento, in accoglimento del ricorso proposto dall’attuale ricorrente,ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato la causa alla Corte d'appello dell'Aquila, in diversa composizione, per la decisione in ordine alla legittimità dell'esclusione della socia e alle pretese accessoriea detta verifica, come proposte nell'atto di citazione introduttivo. 2.1 Ora, q u esta Corte ha costantemente s tabilito che, proposti contro la stessa sentenza sia il ricorso per revocazione che il ricorso per cassazione, qualora la sentenza stessa venga annullata in accoglimento del ricorso per cassazione, diventa inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione precedentemente proposto contro la sentenza che abbia rigettato la richiesta di revocazione (Cass.,12 agosto 2000, n. 10759; Cass., S.U., n. 1520/2016; Cass., n.6266/2019). 3.Per quanto esposto, il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’esito complessivo del giudizio consiglia l’integrale compensazione delle spese di causa. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comm