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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 47627/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 17/05/2022, la Corte d'appello di Genova confermava la sentenza del 05/02/2019 del Tribunale di Genova di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di truffa di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis), cod. pen., alla pena di sei mesi di reclusione ed C 600,00 di multa.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al trattamento sanzionatorìo, è manifestamente infondato, atteso che, tenuto conto delle doglianze che erano state prospettate nell'atto di appello - con il quale, secondo il riepilogo contenuto nella sentenza impugnata e non contestato dal ricorrente, il Marinelli aveva chiesto che le concesse circostanze attenuanti generiche fossero ritenute prevalenti rispetto all'aggravante contestata, con conseguente riduzione della pena - la Corte d'appello di Genova ha adeguatamente motivato in ordine all'impossibilità di ritenere la richiesta prevalenza, alla luce del «peso» dell'aggravante, stante il ruolo causale decisivo che il fatto di avere commesso il reato attraverso la vendita di prodotti on -line aveva avuto ai fini del "buon esito" dello stesso.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 17/05/2022, la Corte d'appello di Genova confermava la sentenza del 05/02/2019 del Tribunale di Genova di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di truffa di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis), cod. pen., alla pena di sei mesi di reclusione ed C 600,00 di multa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al trattamento sanzionatorìo, è manifestamente infondato, atteso che, tenuto conto delle doglianze che erano state prospettate nell'atto di appello - con il quale, secondo il riepilogo contenuto nella sentenza impugnata e non contestato dal ricorrente, il Marinelli aveva chiesto che le concesse circostanze attenuanti generiche fossero ritenute prevalenti rispetto all'aggravante contestata, con conseguente riduzione della pena - la Corte d'appello di Genova ha adeguatamente motivato in ordine all'impossibilità di ritenere la richiesta prevalenza, alla luce del «peso» dell'aggravante, stante il ruolo causale decisivo che il fatto di avere commesso il reato attraverso la vendita di prodotti on -line aveva avuto ai fini del "buon esito" dello stesso. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 47627/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris