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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 1968

Cassazione n. 03825/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/06/1968 nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/12/1971 avverso la sentenza del 11/04/2022 del TRIBUNALE di LA SPEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha riformato la sentenza di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata assolta dal reato di cui all'art. 581 cod. pen. con la formula "perché il fatto non sussiste" ed ha revocato le statuizioni civili disposte con la sentenza di primo grado.

2. Considerato che è stata depositata rinuncia al ricorso in data 1.12.2022 a firma del difensore di fiducia e procuratore speciale della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA].

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/06/1968 nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/12/1971 avverso la sentenza del 11/04/2022 del TRIBUNALE di LA SPEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha riformato la sentenza di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata assolta dal reato di cui all'art. 581 cod. pen. con la formula "perché il fatto non sussiste" ed ha revocato le statuizioni civili disposte con la sentenza di primo grado. 2. Considerato che è stata depositata rinuncia al ricorso in data 1.12.2022 a firma del difensore di fiducia e procuratore speciale della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022
Sentenza Cassazione n. 03825/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris