CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14368/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per i reati di tentato furto (capo a) nonchè furto consumato (capo b) a danni di due distinti centri commerciali, uniti dal vincolo della continuazione; Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso - che invocano rispettivamente la desistenza e la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. - non sono deducibili in quanto non previamente oggetto di doglianza nei motivi di appello; Considerato che il terzo e il quarto motivo, che lamentano l'eccessività della pena inflitta e manifestano insoddisfazione per la risposta ottenuta, sono manifestamente infondati poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. prima pagina della motivazione) rispetto a una pena applicata in misura decisamente inferiore alla media edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i