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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 21215/2022

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9-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (nuova ragione sociale della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 26, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 5PA, [OSCURATO:PERSONA];- intimati - avverso la sentenza n. 9526/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 2/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 32013/2015, con cui era stata dichiarata improponibile la domanda dalla medesima proposta e volta ad ottenere il risarcimento dei danni riportati nel sinistro stradale verificatosi in Roma in data 24 luglio 2012.

Si costituì in secondo grado la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. deducendo l'infondatezza del gravame.

Gli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. restarono contumaci.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9526, pubblicata il 2 luglio 2020, accolse per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in solido, al risarcimento dei danni liquidati in euro 500,00, in essi compresi il lucro cessante, oltre interessi legali dalla pronuncia di secondo grado al saldo, nonché alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario, e dichiarò il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. con compensazione nei confronti di quest'ultima delle spese del doppio grado del giudizio di merito.

Avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria, al quale ha resistito con controricorso, pure Ric. 2021 n. 03979 sez.

M3 - ud. 17-03-2022 -2-illustrato da memoria, [OSCURATO:SOCIETA]. (nuova ragione sociale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.).

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo, rubricato «Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc - con riguardo agli artt. 112 cpc 2697 cc - 115 e 116 cpc e 1362 cc. - Omessa valutazione di una circostanza dirimente», la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non riproposta e, quindi, rinunciata in appello la domanda di risarcimento per le lesioni personali asseritamente subite, sostenendo di aver chiesto in primo grado il «risarcimento di tutti i danni materiali, patrimoniali, patiti e patiendi ...» e di aver riproposto in appello detta richiesta generica di danni, richiamando le conclusioni di primo grado.

A supporto dell'insussistenza di ogni rinuncia alle domanda relativa al risarcimento dei danni per le riportate lesioni fisiche, la Marafioti rappresenta di aver anche, in secondo grado, allegato la documentazione relativa a tali lesioni, sicché l'acquiescenza ritenuta dal Tribunale, «quale comportamento idoneo ad escludere la proponibilità dell'impugnazione», si porrebbe «in contrasto con la diretta lettura degli atti processuali e dei documenti prodotti sotto il profilo della violazione dei criteri legali di ermeneutica negoziale, con conseguente incongruità della motivazione».

La ricorrente impugna la decisione di secondo grado anche nella parte in cui il Tribunale ha ridotto la quantificazione del danno materiale, in ragione dell'allegazione di un preventivo di spesa in luogo di fattura, senza considerare che il danno indicato nel predetto Ric. 2021 n. 03979 sez.

M3 - ud. 17-03-2022 -3-preventivo sarebbe compatibile con «il danno confessoriamente riconosciuto nel modello CAI da parte del conducente della vettura danneggiante» («danni paraurti posteriore lato sx.») e quanto riportato nel preventivo di spesa e riprodotto dalle foto depositate dall'attrice.

Lamenta, infine, la ricorrente l'illogicità della decisione impugnata, per non essere stati analiticamente indicati i criteri cui il Tribunale ha fatto ricorso nella determinazione del danno materiale in euro 500,00.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Ed invero, quanto ai danni fisici che la ricorrente assume di aver riportato è assorbente il rilievo che, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., non è stato specificamente indicato in modo integrale, per quanto rileva in questa sede, il contenuto della domanda di primo grado onde poter escludere che la ricorrente sia incorsa nella violazione del divieto di domande nuove in appello, con conseguente inammissibilità del mezzo sotto tale profilo.

1.2.1. Peraltro, per mera completezza, si evidenzia che, alla luce di quanto si evince dall'atto di citazione incorporato nel controricorso, il motivo sul punto, ove mai lo si volesse ritenere scrutinabile, sarebbe comunque infondato, atteso che nel predetto atto la Marafioti aveva espressamente e chiaramente dichiarato a p. 2 quanto segue: «Con riserva di chiedere il risarcimento dei danni fisici in separata sede».

Pertanto, non si tratterebbe di riduzione della domanda formulata in primo grado, come non correttamente rilevato dal Tribunale, il che comunque non rileva in questa sede, bensì di domanda già limitata in quel grado ai soli danni "non fisici", il che risulta confermato dal tenore delle note a verbale del 6 marzo 2015 - pure integralmente riportate nel controricorso - in cui a p. 4 l'attrice ha concluso quantificando il risarcimento richiesto in euro 998,31 per danno materiale, oltre IVA, e in euro 250,00 a titolo di fermo tecnico.

Ric. 2021 n. 03979 sez.

M3 - ud. 17-03-2022 -4-1.3.

Con riferimento alla contestata quantificazione del "danno materiale", il ricorso è parimenti inammissibile, atteso che il Tribunale ha tenuto conto delle risultanze istruttorie e della documentazione fotografica prodotta (v. sentenza impugnata p. 3) e ha determinato il quantum dovuto in base, quindi, ad un accertamento di fatto, non censurabile in questa sede.

2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

L P.Q.MCosì deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] te P7POSITA E4 G .2022 Ric. 2021 n. 03979 sez.

M3 - ud. 17-03-2022 -6-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (nuova ragione sociale della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 26, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 5PA, [OSCURATO:PERSONA];- intimati - avverso la sentenza n. 9526/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 2/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 32013/2015, con cui era stata dichiarata improponibile la domanda dalla medesima proposta e volta ad ottenere il risarcimento dei danni riportati nel sinistro stradale verificatosi in Roma in data 24 luglio 2012. Si costituì in secondo grado la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. deducendo l'infondatezza del gravame. Gli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. restarono contumaci. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9526, pubblicata il 2 luglio 2020, accolse per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in solido, al risarcimento dei danni liquidati in euro 500,00, in essi compresi il lucro cessante, oltre interessi legali dalla pronuncia di secondo grado al saldo, nonché alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario, e dichiarò il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. con compensazione nei confronti di quest'ultima delle spese del doppio grado del giudizio di merito. Avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria, al quale ha resistito con controricorso, pure Ric. 2021 n. 03979 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -2-illustrato da memoria, [OSCURATO:SOCIETA]. (nuova ragione sociale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.). Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo, rubricato «Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc - con riguardo agli artt. 112 cpc 2697 cc - 115 e 116 cpc e 1362 cc. - Omessa valutazione di una circostanza dirimente», la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non riproposta e, quindi, rinunciata in appello la domanda di risarcimento per le lesioni personali asseritamente subite, sostenendo di aver chiesto in primo grado il «risarcimento di tutti i danni materiali, patrimoniali, patiti e patiendi ...» e di aver riproposto in appello detta richiesta generica di danni, richiamando le conclusioni di primo grado. A supporto dell'insussistenza di ogni rinuncia alle domanda relativa al risarcimento dei danni per le riportate lesioni fisiche, la Marafioti rappresenta di aver anche, in secondo grado, allegato la documentazione relativa a tali lesioni, sicché l'acquiescenza ritenuta dal Tribunale, «quale comportamento idoneo ad escludere la proponibilità dell'impugnazione», si porrebbe «in contrasto con la diretta lettura degli atti processuali e dei documenti prodotti sotto il profilo della violazione dei criteri legali di ermeneutica negoziale, con conseguente incongruità della motivazione». La ricorrente impugna la decisione di secondo grado anche nella parte in cui il Tribunale ha ridotto la quantificazione del danno materiale, in ragione dell'allegazione di un preventivo di spesa in luogo di fattura, senza considerare che il danno indicato nel predetto Ric. 2021 n. 03979 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -3-preventivo sarebbe compatibile con «il danno confessoriamente riconosciuto nel modello CAI da parte del conducente della vettura danneggiante» («danni paraurti posteriore lato sx.») e quanto riportato nel preventivo di spesa e riprodotto dalle foto depositate dall'attrice. Lamenta, infine, la ricorrente l'illogicità della decisione impugnata, per non essere stati analiticamente indicati i criteri cui il Tribunale ha fatto ricorso nella determinazione del danno materiale in euro 500,00. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Ed invero, quanto ai danni fisici che la ricorrente assume di aver riportato è assorbente il rilievo che, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., non è stato specificamente indicato in modo integrale, per quanto rileva in questa sede, il contenuto della domanda di primo grado onde poter escludere che la ricorrente sia incorsa nella violazione del divieto di domande nuove in appello, con conseguente inammissibilità del mezzo sotto tale profilo. 1.2.1. Peraltro, per mera completezza, si evidenzia che, alla luce di quanto si evince dall'atto di citazione incorporato nel controricorso, il motivo sul punto, ove mai lo si volesse ritenere scrutinabile, sarebbe comunque infondato, atteso che nel predetto atto la Marafioti aveva espressamente e chiaramente dichiarato a p. 2 quanto segue: «Con riserva di chiedere il risarcimento dei danni fisici in separata sede». Pertanto, non si tratterebbe di riduzione della domanda formulata in primo grado, come non correttamente rilevato dal Tribunale, il che comunque non rileva in questa sede, bensì di domanda già limitata in quel grado ai soli danni "non fisici", il che risulta confermato dal tenore delle note a verbale del 6 marzo 2015 - pure integralmente riportate nel controricorso - in cui a p. 4 l'attrice ha concluso quantificando il risarcimento richiesto in euro 998,31 per danno materiale, oltre IVA, e in euro 250,00 a titolo di fermo tecnico. Ric. 2021 n. 03979 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -4-1.3. Con riferimento alla contestata quantificazione del "danno materiale", il ricorso è parimenti inammissibile, atteso che il Tribunale ha tenuto conto delle risultanze istruttorie e della documentazione fotografica prodotta (v. sentenza impugnata p. 3) e ha determinato il quantum dovuto in base, quindi, ad un accertamento di fatto, non censurabile in questa sede. 2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede. 4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. L P.Q.MCosì deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] te P7POSITA E4 G .2022 Ric. 2021 n. 03979 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -6-
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