CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 marzo 2025
Cassazione n. 38805/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa in data 7 dicembre 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento ai reati oggetto di contestazione (detenzione di esplosivi ed altro con applicazione dell’art. 2 l. n. 895 del 1967), come meglio descritti nella epigrafe della decisione di merito. La pena, con attenuanti generiche prevalenti e riconoscimento della continuazione, è stata determinata in anni uno e mesi nove di reclusione ed euro 2.500,00 di multa. La decisione si basa su quanto constatato in data 24 luglio 2018 a seguito di un accesso delle forze dell’ordine presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] e presso il deposito dei fuochi pirotecnici da costui gestito. Secondo il Tribunale, la concentrazione del materiale (in particolare della polvere nera in grani all’interno della abitazione in un armadio ove era stipato altro materiale) e le modalità di conservazione avrebbero integrato, in concreto, il parametro della micidialità, sì da rendere corretta la qualificazione giuridica del reato più grave. 2. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza emessa in data 24 marzo 2025, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al reato di cui al capo D, confermando – nel resto – la prima decisione. In motivazione si evidenzia che ad essere decisiva – sempre in riferimento al più grave reato di cui al capo a) – è la inadeguata modalità di conservazione della polvere nera e degli altri materiali esplodenti, ritenuta con valutazione in concreto altamente pericolosa per la pubblica incolumità. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a un unico motivo riferito esclusivamente alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 2 legge n. 895 del 1967, contestato al capo a). Vengono dedotti erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, in rapporto alla ricostruzione del fatto. La difesa, in sintesi, evidenzia che la concentrazione del materiale – per lo più sostanze esplodenti e attrezzi pirotecnici – non era di tale entità da comportare l’applicazione delle disposizioni incriminatrici in tema di esplosivi. Si afferma, in particolare, che anche la polvere nera per esplodere avrebbe dovuto essere compressa mentre era custodita in una scatola, sicché l’effetto deflagrante non si sarebbe mai verificato. Si compie riferimento al contenuto di atti istruttori per evidenziare la pretesa sommarietà delle considerazioni espresse, sul punto, dal Tribunale e riprese dalla Corte di Appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di una richiesta di rivalutazione di aspetti del fatto che sono stati congruamente esaminati in sede di merito. In diritto i giudici del merito hanno fatto applicazione del principio, più volte espresso nella presente sede di legittimità, per cui integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni – quali l'ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati – costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell'insieme la caratteristica della micidialità (v. Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Rv. 274477). 2. In tale dimensione, la verifica delle predette condizioni (confezionamento, luogo di ricovero, concentrazione e tipologìa di materiali) finisce con il diventare aspetto del fatto, che, se congruamente argomentato, sfugge a qualsiasi forma di rivalutazione in sede di legittimità. Nel caso in esame l’apprezzamento operato in sede di merito riguarda il materiale contenuto nella abitazione e le critiche difensive non scalfiscono le considerazioni di micidialità dei materiali collegate – in particolare – al luogo di ricovero e alla concentrazione del materiale (v. pag. 8 e 9 della decisione impugnata). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della