CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2025
Cassazione n. 06423/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 56 - 628 comma secondo cod. pen. (in luogo della più lieve ipotesi di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.), sono generici poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla corretta qualificazione del fatto come tentata rapina impropria, in ragione del chiaro riscontro degli atti circa la violenza esercitata al fine di assicurarsi i beni sottratti, escludendo che in tali fatti possa ravvisarsi un tentativo di furto), del tutto sufficiente rispetto ad una vicenda di estrema semplicità ricostruttiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/01/2025 [OSCURATO:PERSONA] sigl