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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2026

Cassazione n. 07380/2026

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ORDINANZAsul ricorso 25433-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]– intimato –avverso la sentenza n. 1801/2023 del TRIBUNALE di CASSINO,depositata in data 11/09/2023;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaNumero registro generale 25433/2023Numero sezionale 794/2026Numero di raccolta generale 7380/2026Data pubblicazione 27/03/2026Con sentenza n. 2046/2014 il Giudice di Pace di Cassino dichiaravala propria incompetenza territoriale in relazione al ricorso interposto daartt. 142/9 del codice della strada, con i quali gli era stato contestatoil superamento della velocità consentita rilevato in data 12.5.2012, conapplicazione di sanzioni pecuniarie e decurtazione dei cd. punti-patente.

Dichiarava invece inammissibile il ricorso interposto avversoaltri verbali, pure elevati nella medesima data, perché non prodottidall’opponente.Avverso tale decisione interponeva appello il Russo ed il [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata, n. 1081/2023, rigettava ilgravame, confermando la decisione di prime cure.

Il Tribunale riteneva,in particolare, che fosse onere dell’opponente dimostrare latempestività del ricorso, mediante la produzione in atti della copianotificata dei verbali impugnati, e che nel caso di specie tale onere nonfosse stato assolto dal Russo.Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA],affidandosi a sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone, intimata, non ha svolto attività difensivanel presente giudizio di legittimità.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, il ricorrente denunzia la nullità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 429 c.p.c. e 7, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe letto il dispositivo in udienza,ma avrebbe trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti itermini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali erepliche.La censura è fondata.Numero registro generale 25433/2023Numero sezionale 794/2026Numero di raccolta generale 7380/2026Data pubblicazione 27/03/2026Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la causa è statatrattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cuiall’art. 190 c.p.c. (cfr. pag. 3 della sentenza).

Tale modalità decisoriacollide con quanto prescritto dalla legge, dovendosi dare continuità alprincipio secondo cui “Ai giudizi di impugnazione, avanti alla corted'appello, delle pronunce rese in sede di opposizione ai verbali diaccertamento delle violazioni del codice della strada, introdottisuccessivamente alle modifiche di cui al d. lgs. n.150 del 2011, siapplica il rito del lavoro, sicché l'omessa lettura del dispositivoall'udienza di discussione determina, ex art. 156, comma 2, c.p.c., lanullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formaleindispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alleesigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisionerispetto alla successiva stesura della motivazione” (Cass. Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 38521 del 06/12/2021, Rv. 663223).

Nel caso di specie,dunque, la sentenza è affetta da nullità perché il giudice di secondecure ha applicato un modello decisorio difforme da quello previsto dallegislatore.L’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento di tutti glialtri, con i quali il Russo ha dedotto, rispettivamente:- la violazione dell’art. 45, sesto comma, del D. Lgs. n. 285 del 1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché lostrumento di rilevazione delle infrazioni a distanza al codice dellastrada utilizzato in concreto sarebbe stato sprovvisto della taraturarichiesta (secondo motivo);- la violazione degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011, degli artt.429, 437 e 156 secondo comma c.p.c., dell’art. 23 della legge n., 689del 1981, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma,Numero registro generale 25433/2023Numero sezionale 794/2026Numero di raccolta generale 7380/2026Data pubblicazione 27/03/2026n. 4, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente dichiaratoinammissibile il ricorso (terzo motivo);- la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011 el’omessa motivazione su punti non contestati, in relazione all’art. 360,primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale non avrebbeesaminato i vari motivi di ricorso proposti in prime cure dal Russo(quarto motivo);- la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe erroneamentedichiarato irripetibili le spese di lite (quinto motivo);- la violazione dell’art. 13, comma 1 quater, del T.U.S.G., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il ricorrente sarebbestato erroneamente condannato al pagamento di un ulteriore importopari a quello dovuto per l’impugnazione rigettata dal Tribunale (sestomotivo).In definitiva, quindi, la sentenza impugnata va cassata, in relazionealla censura accolta, e la causa rinviata al Tribunale di Cassino, indifferente composizione, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità.Numero registro generale 25433/2023Numero sezionale 794/2026Numero di raccolta generale 7380/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].- R.G.N. 25433/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 25433-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]– intimato –avverso la sentenza n. 1801/2023 del TRIBUNALE di CASSINO,depositata in data 11/09/2023;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaNumero registro generale 25433/2023Numero sezionale 794/2026Numero di raccolta generale 7380/2026Data pubblicazione 27/03/2026Con sentenza n. 2046/2014 il Giudice di Pace di Cassino dichiaravala propria incompetenza territoriale in relazione al ricorso interposto daartt. 142/9 del codice della strada, con i quali gli era stato contestatoil superamento della velocità consentita rilevato in data 12.5.2012, conapplicazione di sanzioni pecuniarie e decurtazione dei cd. punti-patente.

Dichiarava invece inammissibile il ricorso interposto avversoaltri verbali, pure elevati nella medesima data, perché non prodottidall’opponente.Avverso tale decisione interponeva appello il Russo ed il [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata, n. 1081/2023, rigettava ilgravame, confermando la decisione di prime cure.

Il Tribunale riteneva,in particolare, che fosse onere dell’opponente dimostrare latempestività del ricorso, mediante la produzione in atti della copianotificata dei verbali impugnati, e che nel caso di specie tale onere nonfosse stato assolto dal Russo.Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA],affidandosi a sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone, intimata, non ha svolto attività difensivanel presente giudizio di legittimità.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, il ricorrente denunzia la nullità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 429 c.p.c. e 7, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe letto il dispositivo in udienza,ma avrebbe trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti itermini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali erepliche.La censura è fondata.Numero registro generale 25433/2023Numero sezionale 794/2026Numero di raccolta generale 7380/2026Data pubblicazione 27/03/2026Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la causa è statatrattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cuiall’art. 190 c.p.c. (cfr. pag. 3 della sentenza).

Tale modalità decisoriacollide con quanto prescritto dalla legge, dovendosi dare continuità alprincipio secondo cui “Ai giudizi di impugnazione, avanti alla corted'appello, delle pronunce rese in sede di opposizione ai verbali diaccertamento delle violazioni del codice della strada, introdottisuccessivamente alle modifiche di cui al d. lgs. n.150 del 2011, siapplica il rito del lavoro, sicché l'omessa lettura del dispositivoall'udienza di discussione determina, ex art. 156, comma 2, c.p.c., lanullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formaleindispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alleesigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisionerispetto alla successiva stesura della motivazione” (Cass. Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 38521 del 06/12/2021, Rv. 663223).

Nel caso di specie,dunque, la sentenza è affetta da nullità perché il giudice di secondecure ha applicato un modello decisorio difforme da quello previsto dallegislatore.L’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento di tutti glialtri, con i quali il Russo ha dedotto, rispettivamente:- la violazione dell’art. 45, sesto comma, del D. Lgs. n. 285 del 1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché lostrumento di rilevazione delle infrazioni a distanza al codice dellastrada utilizzato in concreto sarebbe stato sprovvisto della taraturarichiesta (secondo motivo);- la violazione degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011, degli artt.429, 437 e 156 secondo comma c.p.c., dell’art. 23 della legge n., 689del 1981, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma,Numero registro generale 25433/2023Numero sezionale 794/2026Numero di raccolta generale 7380/2026Data pubblicazione 27/03/2026n. 4, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente dichiaratoinammissibile il ricorso (terzo motivo);- la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011 el’omessa motivazione su punti non contestati, in relazione all’art. 360,primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale non avrebbeesaminato i vari motivi di ricorso proposti in prime cure dal Russo(quarto motivo);- la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe erroneamentedichiarato irripetibili le spese di lite (quinto motivo);- la violazione dell’art. 13, comma 1 quater, del T.U.S.G., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il ricorrente sarebbestato erroneamente condannato al pagamento di un ulteriore importopari a quello dovuto per l’impugnazione rigettata dal Tribunale (sestomotivo).In definitiva, quindi, la sentenza impugnata va cassata, in relazionealla censura accolta, e la causa rinviata al Tribunale di Cassino, indifferente composizione, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti glialtri.

Cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, erinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità,al Tribunale di Cassino, in differente composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 26 marzo 2026.IL PRESIDENTEMauro MocciP.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti glialtri.

Cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, erinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità,al Tribunale di Cassino, in differente composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 26 marzo 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 25433-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]– intimato –avverso la sentenza n. 1801/2023 del TRIBUNALE di CASSINO,depositata in data 11/09/2023;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaNumero registro generale 25433/2023Numero sezionale 794/2026Numero di raccolta generale 7380/2026Data pubblicazione 27/03/2026Con sentenza n. 2046/2014 il Giudice di Pace di Cassino dichiaravala propria incompetenza territoriale in relazione al ricorso interposto daartt. 142/9 del codice della strada, con i quali gli era stato contestatoil superamento della velocità consentita rilevato in data 12.5.2012, conapplicazione di sanzioni pecuniarie e decurtazione dei cd. punti-patente. Dichiarava invece inammissibile il ricorso interposto avversoaltri verbali, pure elevati nella medesima data, perché non prodottidall’opponente.Avverso tale decisione interponeva appello il Russo ed il [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata, n. 1081/2023, rigettava ilgravame, confermando la decisione di prime cure. Il Tribunale riteneva,in particolare, che fosse onere dell’opponente dimostrare latempestività del ricorso, mediante la produzione in atti della copianotificata dei verbali impugnati, e che nel caso di specie tale onere nonfosse stato assolto dal Russo.Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA],affidandosi a sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone, intimata, non ha svolto attività difensivanel presente giudizio di legittimità.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, il ricorrente denunzia la nullità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 429 c.p.c. e 7, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe letto il dispositivo in udienza,ma avrebbe trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti itermini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali erepliche.La censura è fondata.Numero registro generale 25433/2023Numero sezionale 794/2026Numero di raccolta generale 7380/2026Data pubblicazione 27/03/2026Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la causa è statatrattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cuiall’art. 190 c.p.c. (cfr. pag. 3 della sentenza). Tale modalità decisoriacollide con quanto prescritto dalla legge, dovendosi dare continuità alprincipio secondo cui “Ai giudizi di impugnazione, avanti alla corted'appello, delle pronunce rese in sede di opposizione ai verbali diaccertamento delle violazioni del codice della strada, introdottisuccessivamente alle modifiche di cui al d. lgs. n.150 del 2011, siapplica il rito del lavoro, sicché l'omessa lettura del dispositivoall'udienza di discussione determina, ex art. 156, comma 2, c.p.c., lanullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formaleindispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alleesigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisionerispetto alla successiva stesura della motivazione” (Cass. Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 38521 del 06/12/2021, Rv. 663223). Nel caso di specie,dunque, la sentenza è affetta da nullità perché il giudice di secondecure ha applicato un modello decisorio difforme da quello previsto dallegislatore.L’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento di tutti glialtri, con i quali il Russo ha dedotto, rispettivamente:- la violazione dell’art. 45, sesto comma, del D. Lgs. n. 285 del 1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché lostrumento di rilevazione delle infrazioni a distanza al codice dellastrada utilizzato in concreto sarebbe stato sprovvisto della taraturarichiesta (secondo motivo);- la violazione degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011, degli artt.429, 437 e 156 secondo comma c.p.c., dell’art. 23 della legge n., 689del 1981, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma,Numero registro generale 25433/2023Numero sezionale 794/2026Numero di raccolta generale 7380/2026Data pubblicazione 27/03/2026n. 4, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente dichiaratoinammissibile il ricorso (terzo motivo);- la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011 el’omessa motivazione su punti non contestati, in relazione all’art. 360,primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale non avrebbeesaminato i vari motivi di ricorso proposti in prime cure dal Russo(quarto motivo);- la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe erroneamentedichiarato irripetibili le spese di lite (quinto motivo);- la violazione dell’art. 13, comma 1 quater, del T.U.S.G., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il ricorrente sarebbestato erroneamente condannato al pagamento di un ulteriore importopari a quello dovuto per l’impugnazione rigettata dal Tribunale (sestomotivo).In definitiva, quindi, la sentenza impugnata va cassata, in relazionealla censura accolta, e la causa rinviata al Tribunale di Cassino, indifferente composizione, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità.Numero registro generale 25433/2023Numero sezionale 794/2026Numero di raccolta generale 7380/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].- R.G.N. 25433/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 25433-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]– intimato –avverso la sentenza n. 1801/2023 del TRIBUNALE di CASSINO,depositata in data 11/09/2023;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaNumero registro generale 25433/2023Numero sezionale 794/2026Numero di raccolta generale 7380/2026Data pubblicazione 27/03/2026Con sentenza n. 2046/2014 il Giudice di Pace di Cassino dichiaravala propria incompetenza territoriale in relazione al ricorso interposto daartt. 142/9 del codice della strada, con i quali gli era stato contestatoil superamento della velocità consentita rilevato in data 12.5.2012, conapplicazione di sanzioni pecuniarie e decurtazione dei cd. punti-patente. Dichiarava invece inammissibile il ricorso interposto avversoaltri verbali, pure elevati nella medesima data, perché non prodottidall’opponente.Avverso tale decisione interponeva appello il Russo ed il [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata, n. 1081/2023, rigettava ilgravame, confermando la decisione di prime cure. Il Tribunale riteneva,in particolare, che fosse onere dell’opponente dimostrare latempestività del ricorso, mediante la produzione in atti della copianotificata dei verbali impugnati, e che nel caso di specie tale onere nonfosse stato assolto dal Russo.Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA],affidandosi a sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone, intimata, non ha svolto attività difensivanel presente giudizio di legittimità.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, il ricorrente denunzia la nullità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 429 c.p.c. e 7, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe letto il dispositivo in udienza,ma avrebbe trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti itermini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali erepliche.La censura è fondata.Numero registro generale 25433/2023Numero sezionale 794/2026Numero di raccolta generale 7380/2026Data pubblicazione 27/03/2026Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la causa è statatrattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cuiall’art. 190 c.p.c. (cfr. pag. 3 della sentenza). Tale modalità decisoriacollide con quanto prescritto dalla legge, dovendosi dare continuità alprincipio secondo cui “Ai giudizi di impugnazione, avanti alla corted'appello, delle pronunce rese in sede di opposizione ai verbali diaccertamento delle violazioni del codice della strada, introdottisuccessivamente alle modifiche di cui al d. lgs. n.150 del 2011, siapplica il rito del lavoro, sicché l'omessa lettura del dispositivoall'udienza di discussione determina, ex art. 156, comma 2, c.p.c., lanullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formaleindispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alleesigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisionerispetto alla successiva stesura della motivazione” (Cass. Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 38521 del 06/12/2021, Rv. 663223). Nel caso di specie,dunque, la sentenza è affetta da nullità perché il giudice di secondecure ha applicato un modello decisorio difforme da quello previsto dallegislatore.L’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento di tutti glialtri, con i quali il Russo ha dedotto, rispettivamente:- la violazione dell’art. 45, sesto comma, del D. Lgs. n. 285 del 1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché lostrumento di rilevazione delle infrazioni a distanza al codice dellastrada utilizzato in concreto sarebbe stato sprovvisto della taraturarichiesta (secondo motivo);- la violazione degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011, degli artt.429, 437 e 156 secondo comma c.p.c., dell’art. 23 della legge n., 689del 1981, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma,Numero registro generale 25433/2023Numero sezionale 794/2026Numero di raccolta generale 7380/2026Data pubblicazione 27/03/2026n. 4, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente dichiaratoinammissibile il ricorso (terzo motivo);- la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011 el’omessa motivazione su punti non contestati, in relazione all’art. 360,primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale non avrebbeesaminato i vari motivi di ricorso proposti in prime cure dal Russo(quarto motivo);- la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe erroneamentedichiarato irripetibili le spese di lite (quinto motivo);- la violazione dell’art. 13, comma 1 quater, del T.U.S.G., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il ricorrente sarebbestato erroneamente condannato al pagamento di un ulteriore importopari a quello dovuto per l’impugnazione rigettata dal Tribunale (sestomotivo).In definitiva, quindi, la sentenza impugnata va cassata, in relazionealla censura accolta, e la causa rinviata al Tribunale di Cassino, indifferente composizione, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti glialtri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, erinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità,al Tribunale di Cassino, in differente composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 26 marzo 2026.IL PRESIDENTEMauro MocciP.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti glialtri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, erinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità,al Tribunale di Cassino, in differente composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 26 marzo 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci
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