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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 08368/2026

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RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d'appello di Cagliari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria trasmessa in data 30 gennaio 2026, con la quale il ricorrente insiste per una differente valutazione della prova; rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., non è deducibile in quanto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7), chiarendo altresì come la ricostruzione dei fatti renda evidente il dolo della truffa e la finalizzazione dell’attività decettiva all’incameramento delle somme di denaro versate attraverso la creazione di due falsi contratti, meccanismo che faceva ricadere sull’acquirente in buona fede, la voluta inattività dell’imputato; che esula, altresì, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che, inoltre, è manifestamente infondato perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che per tali ragioni il ricorso deve essere dichiato inammissibile, con la conseguiente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/02/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d'appello di Cagliari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria trasmessa in data 30 gennaio 2026, con la quale il ricorrente insiste per una differente valutazione della prova; rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., non è deducibile in quanto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7), chiarendo altresì come la ricostruzione dei fatti renda evidente il dolo della truffa e la finalizzazione dell’attività decettiva all’incameramento delle somme di denaro versate attraverso la creazione di due falsi contratti, meccanismo che faceva ricadere sull’acquirente in buona fede, la voluta inattività dell’imputato; che esula, altresì, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che, inoltre, è manifestamente infondato perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che per tali ragioni il ricorso deve essere dichiato inammissibile, con la conseguiente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026
Sentenza Cassazione n. 08368/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris