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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 15610/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi. uditi i difensori [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è ascritto il reato di concorso nel tentativo di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso in Milano il 6 dicembre 2019 e in [OSCURATO:PERSONA] il 10 dicembre 2019.

A seguito di decreto che dispone il giudizio immediato gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano procedersi a giudizio abbreviato condizionato alla trascrizione di alcune captazioni; gli altri imputati chiedevano l'ammissione al rito abbreviato.

Il rito abbreviato veniva ammesso, disponendo l'integrazione istruttoria richiesta.

Con sentenza in data 12 febbraio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva dichiarato gli imputati colpevoli del reato ascritto e, riconosciute le attenuanti generiche a tutti gli imputati tranne [OSCURATO:PERSONA], ritenute equivalenti alla recidiva applicata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], li aveva condannati, oltre alle pene accessorie e alle statuizioni civili, alle seguenti pene: [OSCURATO:PERSONA] ad anni dieci di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad anni otto di reclusione ciascuno; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad anni sei di reclusione ciascuno; [OSCURATO:PERSONA] ad anni cinque di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] ad anni quattro di reclusione.

Proposta impugnazione da parte di tutti gli imputati, nel giudizio di appello gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno rinunciato ai motivi diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio.

Con sentenza in data 30 novembre 2021 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ridotto le pene come segue: per [OSCURATO:PERSONA], ad anni sei di reclusione; per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] anni ad anni cinque, mesi sei e giorni venti di reclusione ciascuno; per [OSCURATO:PERSONA] ad anni quattro di reclusione; con conferma nel resto.

2. Il fatto.

Tramite intercettazioni in corso in altro procedimento si viene a conoscenza di un progetto di sequestro di tale [OSCURATO:PERSONA] da parte dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sentimentalmente legato a [OSCURATO:PERSONA].

I tre, a conoscenza delle ingenti disponibilità del Mafrici e del fatto che egli circolasse con tablet e token per operare sui suoi conti, progettarono di sequestrare Mafrici per costringerlo al pagamento di somme di danaro, da corrispondere mediante bonifici bancari che lo stesso Mafrici avrebbe potuto disporre in loro favore.

Per l'esecuzione veniva coinvolta, tramite [OSCURATO:PERSONA], una squadra composta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], soggetti tutti provenienti dal territorio campano.

Veniva quindi progettato che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concordato con Mafrici appuntamento per lavoro a Milano, dove Mafrici, una volta giunto dopo essere stato seguito dal correo Bezzini, sarebbe stato sequestrato dalla squadra di soggetti campani e portato in un appartamento messo a disposizione da Frigerio, dove sarebbe stato costretto a fornire le coordinate per effettuare i bonifici; una volta perfezionato il trasferimento di denaro la vittima sarebbe stata liberata.

La progettazione e l'attività posta in essere per la relativa esecuzione venivano ricostruiti sulla base delle intercettazioni, confermate da alcuni servizi di osservazione e, infine, dalle ammissioni rese da tutti gli imputati.

In particolare, il giorno 6 dicembre 2019, tramite servizio di osservazione, veniva accertato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] incontravano a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], compiendo sopralluogo nei pressi dell'ufficio di Mafrici e dell'appartamento che sarebbe stato utilizzato per sequestrare la vittima.

Concordata l'esecuzione del sequestro per il giorno 11 dicembre, il 10 dicembre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si incontravano a Colognola ai Colli (provincia di Verona) per perfezionare l'accordo esecutivo; nel tardo pomeriggio dello stesso giorno [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giungevano in auto, incontrando Frigerio e Bezzini a [OSCURATO:PERSONA], presso l'hotel scelto per la notte.

La polizia giudiziaria procedeva quindi al fermo dei soggetti convenuti in [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in san [OSCURATO:PERSONA] (provincia di Verona); di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]; di [OSCURATO:PERSONA] in Napoli.

Le sentenze di merito hanno ritenuto, da una parte, corretta la qualificazione giuridica del fatto come tentativo di sequestro di persona a scopo di estorsione (rispetto all'alternativa del concorso fra sequestro di persona e rapina, entrambi tentati) in quanto il sequestro di persona era stato progettato in vista della coartazione della volontà della vittima affinché questa compisse un atto di disposizione del proprio patrimonio per conseguire la liberazione, e, dall'altra, che l'azione criminosa era stata interrotta quando il programma era stato definito, raccolta l'attrezzatura necessaria, ripartiti i compiti, presenti in loco i soggetti cui era stato affidato il compito del materiale prelievo della vittima, imminente la materiale esecuzione prevista per il giorno successivo, così risultando integrato l'elemento oggettivo della fattispecie tentata.

3. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.3.1. [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione alla competenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Milano.

La difesa aveva proposto l'eccezione al Giudice per le indagini preliminari, rilevando che l'ultimo atto compiuto era stata la riunione preparatoria svoltasi la mattina del 10 dicembre 2019 in Colognola ai Colli, luogo situato nel territorio del circondario del Tribunale di Verona, mentre in [OSCURATO:PERSONA] era stato solo eseguito il fermo di alcuni indagati.

L'eccezione era stata respinta in entrambi i gradi di giudizio.

Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione alla competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, essendo [OSCURATO:PERSONA] nel territorio del circondario del Tribunale di Monza.

In subordine, viene sollecitata questione di illegittimità costituzionale degli artt. 51, comma 3 -bis, e 328, comma 1 -bis, cod. proc. pen., nella parte in cui attribuisce la competenza al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale così detto distrettuale.

Con il terzo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio inerente alla qualificazione giuridica del fatto.

Infatti, era stato accertato che la volontà degli imputati era diretta all'esecuzione di un sequestro di persona, nella prospettiva dell'ulteriore esecuzione di un reato di estorsione o rapina, ma non alla consumazione di un sequestro di persona a scopo di estorsione.

Il conseguimento del profitto ingiusto non era considerato come prezzo della liberazione del sequestrato.

Con il quarto motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio sull'elemento oggettivo della fattispecie tentata.

Gli indagati sono stati fermati in diverse città italiane, comunque non nel luogo dove il sequestro era stato programmato, e a diverse ore di distanza rispetto all'orario previsto, quando erano stati realizzati meri atti preparatori e non era iniziata la fase esecutiva.

Comunque, il piano criminoso era stato perfezionato in ogni suo dettaglio, non risultando individuato l'immobile destinato al sequestro della vittima né tutte le indicazioni annotate dai partecipanti alla riunione logistica del 10 dicembre 2019 in Colognola ai Colli.

Con il quinto motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio inerente alla commisurazione della pena base, fissata in misura quasi doppia rispetto al minimo edittale e della diminuzione per le attenuanti generiche, operata non nella massima estensione.

3.2. [OSCURATO:PERSONA].Con il primo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione alla competenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Milano.

La difesa aveva proposto l'eccezione al Giudice per le indagini preliminari, rilevando che l'ultimo atto compiuto era stata la riunione preparatoria svoltasi la mattina del 10 dicembre 2019 in Colognola ai Colli, luogo situato nel territorio del circondario del Tribunale di Verona, mentre in [OSCURATO:PERSONA] era stato solo eseguito il fermo di alcuni indagati.

L'eccezione era stata respinta in entrambi i gradi di giudizio.

Con il secondo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio sulla univocità degli atti.

Gli atti compiuti sino al momento del fermo di polizia giudiziaria erano solo preparatori rispetto all'inizio della fase esecutiva, programmata solo per il giorno successivo.

Il piano criminoso necessitava ancora della definizione di diversi dettagli.

Con il terzo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla quantificazione della diminuzione di pena per le attenuanti generiche e per l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., operata non nella massima estensione.

3.3. [OSCURATO:PERSONA].

Con l'unico motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione della qualificazione giuridica del fatto.

Nel giudizio di primo grado e con l'atto di appello aveva sostenuto che il fatto dovesse essere qualificato come concorso tra i reati di sequestro di persona e rapina, nella forma tentata.

Il sequestro di persona non era stato considerato come il mezzo per ottenere l'ingiusto profitto del prezzo della liberazione, bensì come forma di coartazione della volontà della vittima, costretto a consegnare il itolex e eseguire i richiesti accrediti di danaro.

3.4. [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al giudizio sul contributo concorsuale dato dal ricorrente.

Era stato accertato che l'imputato si era attivato per la ricerca dell'immobile da destinare alla custodia della vittima, compiendo vani sopralluoghi, ed aveva procurato guanti e passamontagna, condotte che non avevano portato alcun contributo concorsuale.

Con il secondo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Dalle captazioni risultava che [OSCURATO:PERSONA] non fosse stato informato della destinazione che il capannone, che stava cercando, avrebbe avuto.Con il terzo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla determinazione della pena base, operata in misura superiore alla media tra minimo e massimo edittale.

Con il quarto motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. 3.5. [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo vengono denunciati violazione degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen. e difetto di motivazione in relazione alla commisurazione della diminuzione di pena per le attenuanti generiche, operata non nella massima estensione.

Con il secondo motivo vengono denunciati la violazione dell'art. 133 cod. pen. e difetto di motivazione in relazione alla commisurazione della pena base, fissata in misura superiore al medio edittale.

3.6. [OSCURATO:PERSONA].

Con l'unico motivo vengono denunciati la violazione dell'art. 133 cod. pen. e difetto di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva.

3.7. [OSCURATO:PERSONA].

Con l'unico motivo vengono denunciati la violazione dell'art. 133 cod. pen. e difetto di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva.

3.8. [OSCURATO:PERSONA].

Con l'unico motivo vengono denunciati la violazione dell'art. 133 cod. pen. e difetto di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva.

4. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre vanni respinti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per le ragioni di seguito indicate.

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pongono la questione della competenza per territorio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.

Le sentenze di merito hanno ritenuto correttamente individuata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, sul rilievo che in [OSCURATO:PERSONA] è stato compiuto "l'ultimo atto diretto a commettere il delitto", circostanza che a norma dell'art. 8, comma 4, cod. proc. pen. individua il giudice competente. [OSCURATO:PERSONA] si trova nel territorio del circondario del Tribunale di Monza, e quindi, in ragione del titolo di reato ascritto, a norma dell'art. 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen. le funzioni di pubblico ministero sono attribuite "all'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto dove ha sede il giudice competente" e, ai sensi dell'art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., "le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate ... da un magistrato del Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente".

La questione viene posta sotto il profilo del criterio che determina la competenza per territorio e in relazione alla disciplina che determina la competenza del giudice in caso di reato di competenza così detta distrettuale.

Infatti, da una parte, l'ultimo atto diretto sarebbe stato commesso in Colognola ai Colli, nel territorio del Tribunale di Verona nel distretto della Corte di appello di Venezia, dove gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano tenuto una riunione organizzativa e, dall'altra, una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 328, comma 1 -bis, cod. proc. pen. avrebbe dovuto individuare il giudice competente a celebrare il rito abbreviato nel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza.

I motivi proposti (primo e secondo del ricorso del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e primo motivo del ricorso del difensore di [OSCURATO:PERSONA]) sono manifestamente infondati.

Innanzitutto, si deve rilevare che entrambe le questioni riguardano la competenza per territorio del giudice di primo grado.

Infatti, è stato precisato che "La disciplina di cui agli artt. 51, comma 3-bis e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., integra un'ipotesi di competenza territoriale e non di competenza funzionale o per materia" (Sez. 3, n. 16500 del 14/11/2018, D. , Rv. 275561; Sez. 1, n. 53152 del 12/10/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274540).

Si deve poi rilevare che va applicata la disciplina dettata dalla novella introdotta con legge n. 103/2017.

In particolare, essendosi proceduto a rito abbreviato così detto atipico (a seguito del decreto di giudizio immediato) a norma dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., "Con la richiesta (di giudizio abbreviato) l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice".

Non vi è questione in relazione alla tempestività dell'eccezione proposta dalle difese sin dalla richiesta di rito abbreviato; peraltro, si tratta di eccezioni non più proponibili una volta ammesso il giudizio abbreviato.

Si deve considerare che con la novella di cui alla legge n.103/2017 si è stabilito che nel giudizio abbreviato così detto tipico non è proponibile l'eccezione di incompetenza per territorio:a norma dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.

"La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare ...preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice".

Si è visto che, invece, nel caso di decreto di giudizio immediato la difesa, che ha l'onere di chiedere il rito abbreviato nel termine di giorni quindi dalla notifica del decreto, può proporre l'eccezione di incompetenza per territorio con la richiesta di rito abbreviato.

La diversa disciplina della proponibilità dell'eccezione in parola si spiega con la diversa disciplina della formulazione della richiesta di rito abbreviato nel caso di celebrazione o meno dell'udienza preliminare.

Ove si proceda con udienza preliminare, la difesa decade dalla possibilità di chiedere il rito abbreviato solo con la formulazione delle conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 cod. proc. pen. e quindi nel corso della discussione la difesa ha la possibilità di proporre l'eccezione di incompetenza per territorio, eccezione che, una volta proposta la richiesta di rito abbreviato, non può più essere proposta.

Ove si sia proceduto con giudizio immediato, il legislatore ha individuato per la difesa, che intenda chiedere il rito abbreviato, uno spazio processuale per la proposizione dell'eccezione di incompetenza per territorio, eccezione che, dunque, va proposta unitamente alla richiesta di rito abbreviato e decisa dal medesimo giudice per le indagini preliminari, il quale, se riconosce la propria incompetenza, lo dichiara con sentenza.

Una volta, però, che l'eccezione sia stata decisa negativamente e la difesa abbia proposto ovvero abbia insistito nella richiesta di ammissione al rito abbreviato, la questione non potrà più essere riproposta, né nel giudizio di primo grado né negli ulteriori gradi di giudizio.

Se tale esito è testualmente previsto, dall'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., nel caso di rito abbreviato tipico, altrettanto deve comunque essere ritenuto nel rito abbreviato atipico, che ha una diversa disciplina solo in relazione alla proponibilità della richiesta di rito abbreviato ( Sez. 6, n. 11571 del 14/01/2021, MAIUOLO, Rv. 280845; Sez. 1, n. 35743 del 04/06/2021, YASINSKI, Rv. 281902).

Va dunque affermato il principio di diritto secondo il quale "Nel casoil-ito abbreviato così detto atipico, l'eccezione di incompetenza per territorio va proposta con la richiesta di rito abbreviato, e non può essere riproposta qualora, a seguito di rigetto dell'eccezione da parte del Giudice per le indagini preliminari, si proceda al rito abbreviato".

Trattandosi, dunque, di eccezioni non più proponibili dopo l'ammissione al rito abbreviato, i relativi motivi di ricorso risultano manifestamente infondati.

Si deve aggiungere che la questione di legittimità costituzionale sollecitata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], in ragione della inammissibilità del motivo, risulta essere non rilevante.

2. I ricorsi presentati dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo) e [OSCURATO:PERSONA] (unico motivo) denunciano violazione di legge nella qualificazione giuridica del fatto, da qualificare non come tentativo di sequestro di persona a scopo di estorsione, bensì come concorso tra i reati di tentato sequestro di persona e tentata rapina ovvero tentata estorsione.

A fronte della ricostruzione del piano criminoso condiviso dai correi - secondo il quale Mafrici sarebbe stato prelevato, tenuto sotto sequestro in un "seminterrato" e quindi costretto a rivelare i dati segreti per effettuare, con modalità on line, una serie di bonifici in favore degli autori del sequestro - le difése hanno evidenziato che la condotta di violenza e minaccia che sarebbe stata esercitata sulla vittima non sarebbe stata finalizzata al pagamento del prezzo della liberazione, bensì alla rivelazione di quei dati necessari per realizzare gli atti di disposizione sul proprio patrimonio.

Dunque, si sostiene, il sequestro non era lo strumento del ricatto da esercitare, bensì il contesto nel quale esercitare la pressione - se necessario, anche con violenze fisiche - sulla vittima per costringerlo a rivelare ciò che, diversamente, non avrebbe mai rivelato.

I motivi sono infondati.

La fattispecie di cui all'art. 630 cod. pen. si caratterizza per il dolo specifico ("allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione") che deve animare la condotta di sequestro di persona.

Si è, dunque, precisato che la volontà dell'agente deve essere diretta ad ottenere un ingiusto profitto come prezzo della liberazione del sequestrato (Sez.

U, n. 962 del 17.12.2003, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 5, n. 18981 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Macori).

Le difese valorizzano l'accertamento relativo alle particolari modalità che il sequestro, nelle intenzioni dei correi, avrebbe avuto: la vittima non sarebbe stato solo il destinatario della condotta di privazione della libertà e di altre condotte coercitive finalizzate a impedirgli il recupero della libertà, ma la vittima avrebbe subito ulteriori pressioni, anche, se necessario, violente, per costringerlo a compiere, ovvero a mettere i sequestratori nelle condizioni di compiere, atti di disposizione del proprio patrimonio.

Ne segue, secondo la prospettazione delle difese, che l'ingiusto profitto non sarebbe stato collegato al sequestro - così da essere definito come il prezzo della liberazione -, bensì alle ulteriori pressioni, da compiere con violenza o minaccia, sul Mafrici, condotta ulteriore che avrebbe integrato il concorrente reato di rapina ovvero di estorsione.

La prospettazione difensiva, peraltro, assume come parametro legale non la fattispecie tipica, bensì la più frequente modalità che l'esperienza giudiziaria ha conosciuto, laddove la condotta estorsiva è rivolta ai familiari del sequestrato per ottenere da essi il pagamento del così detto riscatto, prezzo della liberazione.

Modalità dalla quale la fattispecie concreta in esame si differenzia, in quanto, nel piano criminoso, la richiesta estorsiva non sarebbe stata rivolta ai parenti, bensì al sequestrato stesso.

La fattispecie tipica, peraltro, si limita a richiedere che, nel progetto delittuoso, l'ingiusto profitto voluto dal reo sia il prezzo della liberazione, ed è ciò che ricorre nella fattispecie in esame, dove la vittima avrebbe avuto chiara contezza che, ove non avesse accondisceso alle richieste dei suoi sequestratori, non avrebbe riottenuto la libertà.L'ulteriore violenza fisica che i correi erano pronti ad esercitare non assume una rilevanza autonoma, ma sarebbe stata funzionale ad accelerare la coartazione della volontà della vittima.

E' dunque corretta la qualificazione giuridica attribuita al fatto.

3. I ricorsi presentati dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] (quarto motivo) e Frigerio (secondo motivo) denunciano violazione di legge in relazione al giudizio in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del tentativo di sequestro di persona.

Pacifica la direzione della volontà a realizzare sequestro di persona con il dolo specifico di estorsione, e pacifica anche l'idoneità del piano criminoso concordato e organizzato a realizzare il progettato sequestro di persona, le difese hanno contestato che fosse integrato l'ulteriore elemento della direzione univoca degli atti a consumare il sequestro di persona.

In fatto, le sentenze di merito hanno accertato che al momento dell'intervento della polizia giudiziaria, nel pomeriggio del 10 dicembre 2019, la fase organizzativa era stata completata essendo stato stabilito che il sequestro di persona sarebbe stato eseguito la mattina successiva in Milano, con il coinvolgimento materiale della squadra composta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che erano giunti a [OSCURATO:PERSONA]; anche [OSCURATO:PERSONA], cui era stato assegnato l'incarico di pedinare la vittima da Bologna sino al momento del sequestro, era convenuto in [OSCURATO:PERSONA] per coordinarsi con la squadra dei sequestratori.

I ricorsi articolano la censura sotto due distinti profili.

In fatto, al momento dell'intervento della polizia giudiziaria "il piano criminoso non era ancora stato definitivamente approntato in ogni suo necessario dettaglio", ma necessitava di ulteriori integrazioni; in diritto, la condotta degli imputati era rimasta a livello meramente preparatorio e quindi non era integrato il requisito della direzione univoca degli atti.

I motivi sono infondati.

Quanto alla ricostruzione del fatto, le difese riprendono quanto sostenuto con i rispettivi atti di appello, laddove avevano sostenuto che la fase organizzativa, in realtà, non era stata completata.

In particolare, il ruolo di Bezzini doveva essere adeguatamente supportato, in quanto egli non conosceva la vittima e il viaggio che avrebbe dovuto compiere l'indomani, per pedinare la vittima, non era stato ancora organizzato; l'immobile destinato alla custodia del sequestrato non era stato ancora individuato; non erano stati individuati i conti correnti bancari sui quali accreditare le somme di cui la vittima avrebbe disposto.

Premesso che la sentenza di appello si è confrontata con le censure proposte, esaminandole con motivazione che risulta esente da vizi logici o giuridici, si deve rilevare che le osservazioni difensive riguardano l'accuratezza del piano criminoso, ma non lo sviluppo del piano stesso, che, pacificamente, era ormai prossimo alla realizzazione esecutiva essendo stato previsto e concordato tra i correi che la mattina successiva i soggetti incaricati avrebbero proceduto al sequestro della vittima.I motivi deducono, poi, che gli atti posti in essere, in realtà, non potevano essere qualificati come univocamente diretti alla consumazione del sequestro di persona.

La fattispecie di delitto tentato, di cui all'art. 56 cod. pen., richiede, quanto all'elemento oggettivo, che, da una parte, il reato voluto non sia consumato, vuoi perché è stata compiuta l'azione ma non si è verificato l'evento (tentativo così detto compiuto), vuoi perché nemmeno l'azione è stata compiuta (tentativo così detto incompiuto) e, dall'altra, che siano compiuti "atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto".

Quanto al requisito dell'idoneità degli atti, si è precisato che si tratta di valutare, secondo i dati disponibili al momento dell'azione, se gli atti compiuti si presentavano come adeguati al delitto, cioè se ne costituivano condizioni della sua realizzazione (Sez. 1, n. 36726 del 2.7.2015, L.M.C., Rv. 264567).

Quanto alla direzione univoca degli atti, le difese hanno evidenziato che, in realtà, in giurisprudenza vi sarebbe un contrasto tra un orientamento che riconosce tale "qualità" solo agli atti che costituiscano esecuzione della fattispecie tipica (sez. 1, n. 40058 del 24.9.2008, Cristello, Rv. 241649; Sez. 1, n. 9411 del 7.1.2010, Musso, Rv. 246620, Sez. 3, n. 15656 del 02/02/2022, ROCCA, Rv. 283045) e altro orientamento secondo il quale anche atti meramente preparatori potrebbero, nello specifico caso concreto, essere ritenuti come univocamente diretti a realizzare il reato (Sez. 5, n. 43255 del 24.9.2009, Alfuso, Rv. 245721; Sez. 2, n. 28123 del 15.6.2010, Michelizzi, Rv. 247680).

Il collegio ritiene che non sussista reale contrasto, in quanto è consolidato l'orientamento secondo il quale il requisito della direzione univoca degli atti attiene all'elemento oggettivo della fattispecie tentata, e richiede che gli atti compiuti siano tali da rivelare, nella loro oggettività, il fine perseguito dai correi (Sez. 5, n. 18981 del 22.2.2017, Macori).

L'attuale formulazione della fattispecie tentata prescinde dalla distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi, e quindi non ha base normativa l'opinione secondo la quale solo gli atti esecutivi possono integrare l'elemento oggettivo del delitto tentato.

Tanto più che la fattispecie tentata è configurabile anche con i delitti così detti a forma libera, dove la tipicità è determinata dal rapporto di causalità tra l'azione concreta e l'evento tipico, ed anche nelle fattispecie concorsuali dove è tipica qualsiasi condotta che contribuisca alla realizzazione della fattispecie.

Risulta quindi evidente che l'assunto secondo il quale "Gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un delitto possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte - come inizio di esecuzione - alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o a forma vincolata" in realtà, non solo, non ha base normativa, ma anche non fornisce un criterio ermeneutico utilizzabile nelle fattispecie a forma libera.

Inoltre, è pacifico che la fattispecie tentata (nella forma così detta incompiuta) è compatibile anche con una condotta che non perfezioni l'azione tipica.Infine, si deve considerare la specificità di ogni fatto-reato, che può rendere necessaria una esecuzione concorsuale con suddivisione di ruoli e apprestamento di mezzi idonei, e quindi una fase organizzativa-preparatoria molto ampia ed articolata.

Il collegio, quindi, ritiene che, al di là dei tentativi compiuti dalla giurisprudenza di fornire indicazioni che richiamino classificazioni abbandonate dal legislatore, è necessario ribadire che l'elemento della direzione univoca degli atti è elemento oggettivo della fattispecie tentata e quindi deve essere rivelato dalla condotta in sé.

Inoltre, detto requisito si aggiunge a quello dell'idoneità degli atti, con il quale non va confuso.

Dunque, non è sufficiente che siano stati compiuti atti idonei a realizzare il reato - nel senso che si è precisato -, ma è necessario che gli atti compiuti abbiano, in sé considerati, acquisito la valenza di apparire come univocamente diretti a commettere il reato.

In questo senso, in giurisprudenza, si è fatto riferimento alla categoria degli atti pre-tipici, caratterizzati da un rapporto di immediatezza cronologica con la condotta esecutiva tipica, ovvero alla nozione di piano criminoso approntato in tutti i suoi dettagli e di cui si sia dato inizio all'esecuzione.

Così precisati i requisiti oggettivi della fattispecie tentata, si deve rilevare che le sentenze di merito ne hanno fatto corretta e puntuale applicazione.

Invero, la ricostruzione delle condotte tenute dagli imputati ha consentito di accertare che la complessa organizzazione del progettato sequestro di persona a scopo di estorsione era giunta al punto in cui i soggetti incaricati del sequestro erano, provenendo dalla Campania, giunti nei pressi di Milano, pronti all'esecuzione del sequestro la mattina successiva; a [OSCURATO:PERSONA] erano convenuti anche Bezzini, che il giorno successivo avrebbe dovuto dare alla squadra di "sequestratori" l'importante informazione dell'uscita dalla stazione centrale scelta dalla vittima, e [OSCURATO:PERSONA], che aveva con sé, tra le altre cose, una foto e l'indirizzo dell'abitazione della vittima.

Che il piano criminoso fosse ormai giunto alla fase esecutiva viene chiarito dalle sentenze di merito dando contezza dell'intera attività organizzativa svolta nei mesi precedenti per predisporre i mezzi, ripartire i ruoli esecutivi e creare l'occasione - dando appuntamento alla vittima - per il sequestro di persona.

L'accertamento, dunque, ha avuto ad oggetto una attività organizzativa e preparatoria completa, cui mancava solo di esitare nell'esecuzione, che era stata prevista ed organizzata per la mattina successiva.

Dunque, non solo una complessa attività idonea alla realizzazione del progetto criminoso, ma anche portata ad uno sviluppo tale da rendere manifesto che vi sarebbe stato il seguito esecutivo.

Sono dunque integrati gli elementi costitutivi del reato ascritto.4.

Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], con i motivi primo e secondo, ha censurato la motivazione del giudizio sulla partecipazione concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] al fatto e sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, temi devoluti al secondo giudice con l'atto di appello.

In particolare, quanto alle condotte compiute dal [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di appello aveva accertato che il ricorrente aveva effettuato sopralluoghi e procurato passamontagna e guanti, senza però considerare che i sopralluoghi effettuati da [OSCURATO:PERSONA] non avevano portato ad alcun risultato utile, né l'assenza di [OSCURATO:PERSONA] nel momento di importanti iniziative organizzative come l'individuazione dell'abitazione di Mafrici, il sopralluogo in Milano compiuto il 6 dicembre 2019, i contatti con i soggetti incaricati del sequestro.

Quanto all'elemento soggettivo, non era emerso alcun dato probatorio significativo del fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole che la ricerca di un immobile fosse funzionale all'esecuzione di un sequestro di persona.

I motivi ripropongono quanto già dedotto con l'atto di appello senza confrontarsi con la motivazione resa dalla sentenza di appello in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Le sentenze di merito hanno evidenziato che le emergenze probatorie erano nel senso che [OSCURATO:PERSONA] era stato coinvolto nella prima fase organizzativa, occupandosi della ricerca di un immobile adatto alla custodia del sequestrato e della individuazione dell'abitazione in Bologna di Mafrici, e quindi era stato sollecitato da [OSCURATO:PERSONA] a partecipare alla gestione del sequestrato.

Circostanze che [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso all'udienza di convalida del fermo, seppur precisando di aver saputo solo che avrebbe dovuto collaborare ad una azione di aggressione fisica (sentenza di primo grado, pagine 57 e 60).

Con l'atto di appello la difesa aveva evidenziato che il contributo dato da [OSCURATO:PERSONA] nella fase organizzativa era risultato sostanzialmente inutile, dato che vana era risultata la sua ricerca di immobile adatto e vana era stata anche la sua ricerca della casa di abitazione di Mafrici; con riguardo all'elemento soggettivo, la difesa sosteneva che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non erano smentite né dal contenuto delle conversazioni avute con [OSCURATO:PERSONA] il 4 e il 5 dicembre 2019 né dall'affermazione di [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] era stato coinvolto nel progetto criminoso.

La sentenza di appello ha puntualmente risposto ai motivi di appello, evidenziando come sin dall'inizio [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole che l'immobile, che egli era stato incaricato di cercare, doveva servire a custodire un soggetto, che, nel caso, doveva anche essere picchiato, dati desumibili da conversazione intercorsa il 9 ottobre 2019 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e come, del resto, la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata sollecitata da [OSCURATO:PERSONA] anche il 5 dicembre 2019 quando [OSCURATO:PERSONA] veniva avvertito che avrebbe dovuto dare il suo contributo, contributo che poi [OSCURATO:PERSONA], il 6 dicembre 2019, ~e- ha confermato di poter avere parlandone con [OSCURATO:PERSONA].

Emergenze probatorie che danno contezza della non attendibilità della versione resa dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], laddove ha inteso rappresentarsi come soggetto all'oscuro del reale progetto criminoso, pur dovendo ammettere di essere stato consapevole che l'immobile sarebbe servito a "menare" una persona.

A fronte di questa motivazione, il secondo motivo di ricorso ripropone il tenore di una conversazione risalente al 9 ottobre 2019, isolandola dalle altre valorizzate dalla sentenza di appello, e senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni rese dai giudici del merito a fondamento del giudizio sulla consapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA] che l'immobile sarebbe servito a custodire un soggetto, nei cui confronti, inoltre, egli sarebbe stato coinvolto anche per un'azione violenta.

Quanto poi al contributo dato da eerqua alla realizzazione del piano criminoso, la sentenza di appello ha evidenziato la permanente messa a disposizione del e'erqua, il quale come era stato disponibile a cercare un immobile poi non aveva fatto mancare il proprio assenso alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di essere partecipe all'azione che nella prima metà del mese di dicembre doveva essere compiuta.

Il primo motivo di ricorso, ancora, deduce quanto esposto con l'atto di appello, senza confrontarsi con la sentenza di appello, che ha evidenziato come la disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] avesse agevolato la complessa fase organizzativa, facendo comprendere a chi reggeva le fila del progetto criminoso che era più opportuno individuare la base del sequestro nella città di Milano, piuttosto che in provincia di Bologna, dove inizialmente le ricerche erano state indirizzate.

La difesa, dunque, ha proposto motivi generici, meramente reiterativi di quanto già dedotto con l'atto di appello, senza alcun confronto critico con la motivazione resa sul punto dalla sentenza di secondo grado.

5. I ricorsi, con l'eccezione di quello del difensore di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto motivi di impugnazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

5.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il quinto motivo, ha proposto censura motivazionale in relazione al giudizio sulla commisurazione della pena base, fissata in misura quasi doppia rispetto al minimo edittale, e sulla quantificazione della diminuzione per le attenuanti generiche, operata non nella massima estensione.

All'esito delle conformi, sul punto, sentenze di merito, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni otto di reclusione, determinata partendo dalla pena base di anni quindici di reclusione, diminuita per le attenuanti generiche alla pena di anni dodici di reclusione, ulteriormente ridotta per la scelta del rito abbreviato.

La sentenza di appello, a fronte di motivo di impugnazione che aveva evidenziato come, in realtà il profilo soggettivo dell'imputato non fosse negativo, come limitato fosse stato il contributo dato alla realizzazione del reato, e come, infine, l'imputato avesse dato ampia collaborazione agli inquirenti, anche in relazione ad altri fatti, ha confermato il trattamento sanzionatorio del primo giudice, rilevando che il ricorrente è gravato da un precedente, la gravità del fatto desumibile dall'entità del riscatto che sarebbe stato imposto alla vittima e la previsione di una condotta violenta, l'intensità del dolo desumibile dal protrarsi della fase organizzativa, l'assenza di una effettiva resipiscenza.

Il motivo di ricorso, con impostazione propria di un giudizio di merito, ha espresso un motivato dissenso rispetto alle scelte dei giudici, proponendo una lettura dei dati disponibili alternativa e improntata a marginalizzare la posizione del ricorrente nella ideazione e realizzazione del piano criminoso.

Manca, peraltro, una critica alla struttura della motivazione resa sul punto dalla sentenza di appello, che ha risposto, con giustificazioni che sono esenti da vizi logici o giuridici, ai rilievi proposti con l'atto di appello.

5.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo, ha denunciato il difetto di motivazione in relazione alla quantificazione della diminuzione di pena per le attenuanti generiche e per l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., operata non nella massima estensione.

All'esito delle conformi, sul punto, sentenze di merito, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione, determinata partendo dalla pena base di anni quindici di reclusione, diminuita per le attenuanti generiche alla pena di anni dodici di reclusione, ridotta ad anni nove di reclusione per l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., ulteriormente ridotta per la scelta del rito abbreviato.

Il secondo giudice ha condiviso l'entità della diminuzione di pena per le riconosciute attenuanti, non nella massima estensione, osservando che l'imputato aveva dato un significativo contributo concorsuale, aveva reso una confessione solo parziale ed aveva versato alla persona offesa una somma di denaro (C 3.000) che solo parzialmente andava a risarcire il danno morale.

Il motivo di ricorso, denunciando la omessa considerazione di quanto dedotto con l'atto di appello, si risolve nella riproposizione di argomenti di merito, senza una effettiva critica alla struttura della motivazione resa sul punto dal giudice di appello, in termini esenti da vizi logici o giuridici.

5.3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il motivo terzo e quarto, ha denunciato la carenza motivazionale del giudizio sulla commisurazione della pena base, operata in misura superiore alla media tra minimo e massimo edittale, e del diniego dell'attenuante di cui all'art.114 cod. pen.

All'esito delle conformi, sul punto, sentenze di merito, [OSCURATO:PERSONA], cui sono state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione, determinata partendo dalla pena base di anni nove di reclusione, ridotta per la scelta del rito abbreviato.

I motivi ripropongono quanto dedotto con l'atto di appello, senza una critica alla struttura della sentenza di appello, che ha giustificato la condivisione delle scelte sanzionatorie del primo giudice, invero contenute in termini prossimi al minimo edittale, sul rilievo della gravità del fatto.Anche il diniego dell'attenuante della partecipazione di minima importanza, preclusa in ragione del numero superiore a cinque dei concorrenti, è stato motivato nel merito, osservando che [OSCURATO:PERSONA] era stato coinvolto sin dalle prime fasi dell'organizzazione ed era prevista la sua presenza anche nella fase esecutiva, dati che danno contezza in termini incensurabili della insussistenza dell'invocata circostanza attenuante.

5.4. Il ricorso della difesa di [OSCURATO:PERSONA], con i motivi primo e secondo, ha denunciato difetto di motivazione in relazione alla commisurazione della pena base, superiore al punto medio tra minimo e massimo edittale, e alla quantificazione della diminuzione per le attenuanti generiche, operata non nella massima estensione.

All'esito delle conformi, sul punto, sentenze di merito/[OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni otto di reclusione, determinata partendo dalla pena base di anni quindici di reclusione, diminuita per le attenuanti generiche alla pena di anni dodici di reclusione, ulteriormente ridotta per la scelta del rito abbreviato.

Il ricorso propone argomenti di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di appello che ha evidenziato il ruolo svolto nella preparazione del reato e il ruolo che aveva accettato di svolgere anche nella fase esecutiva, dando quindi contezza, in termini che sono incensurabili in questa sede di legittimità, delle ragioni che hanno giustificato il trattamento sanzionatorio, sia per quanto concerne la pena base che in relazione alla diminuzione di pena per le attenuanti generiche.

5.5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con motivo unico, ha denunciato assenza di motivazione del giudizio sull'applicazione della recidiva.

Nel giudizio di appello [OSCURATO:PERSONA] aveva concordato con il pubblico ministero la riduzione della pena ad anni sei di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, negate in primo grado, equivalenti alla recidiva.

A seguito della declaratoria della Corte di appello, che aveva rilevato che il titolo di reato era ostativo alla procedura ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la difesa, munita di procura speciale, ha rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio, chiedendo che in parziale riforma della sentenza di primo grado, fosse ridotta la pena nella misura già indicata.

La sentenza impugnata, sul punto, ha confermato l'applicazione della recidiva, che il primo giudice aveva già motivato in termini esaurienti, evidenziando che le cinque condanne già riportate avevano riguardato anche reati di rapina a mano armata e sequestro di persona, circostanze che evidenziano la spiccata capacità a delinquere desumibile dalla commissione del reato per cui si procede.

Il ricorso si limita a denunciare assenza di motivazione, senza confrontarsi con le specifiche ragioni evidenziate dai giudici del merito, che sul punto hanno formulato giudizio conforme.

Si tratta quindi di motivo generico. 5.6.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con motivo unico, ha denunciato assenza di motivazione del giudizio sull'applicazione della recidiva.

All'esito del giudizio di appello , il ricorrente, cui sono state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, è stato condannato alla pena di anni cinque, mesi sei e giorni venti di reclusione, determinata partendo dalla pena base di anni otto e mesi quattro di reclusione, ridotta per la scelta del rito abbreviato.

La sentenza di appello ha confermato l'applicazione della recidiva rilevando i plurimi precedenti anche specifici, significativi della progressione della capacità a delinquere. wz.lì rz Il ricorso, con contenuto di merito, evidenzia la riraia.P.za dei precedenti, seguiti anche da una misura alternativa alla detenzione con esito positivo.

Viene evidenziato un dato che già il primo giudice aveva considerato, escludendo che quella condanna venisse considerata ai fini della recidiva, la cui applicazione è stata motivata dai giudici del merito in termini in questa sede incensurabili, evidenziando la progressione nella gravità dei reati e la prossimità del nuovo reato rispetto all'irrevocabilità della precedente condanna.

5.7. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con motivo unico, ha denunciato assenza di motivazione del giudizio sull'applicazione della recidiva.

All'esito del giudizio di appello, il ricorrente, cui sono state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, è stato condannato alla pena di anni cinque, mesi sei e giorni venti di reclusione, determinata partendo dalla pena base di anni otto e mesi quattro di reclusione, ridotta per la scelta del rito abbreviato.

Il ricorso, che ripropone argomenti di merito funzionali ad una ri-lettura incentrata su una pretesa posizione marginale nel reato, non si confronta con la motivazione delle sentenze di merito, che hanno indicato in termini specifici le condanne già riportate, ed hanno evidenziato la specificità di almeno un precedente (per tentata estorsione) e la maggiore capacità a delinquere manifestata dal nuovo reato, con motivazione che risulta incensurabile nella presente sede di legittimità.

6. Va, quindiipronunciato il rigetto dei ricorsi presentati dalle difese di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sono tenuti al pagamento delle spese processuali.

Va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna degli stessi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000,

00. Infine, tutti i ricorrenti sono tenuti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 5.400,00, oltre accessori di legge. ()y P.Q.M.

Rigetta i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi. uditi i difensori [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è ascritto il reato di concorso nel tentativo di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso in Milano il 6 dicembre 2019 e in [OSCURATO:PERSONA] il 10 dicembre 2019. A seguito di decreto che dispone il giudizio immediato gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano procedersi a giudizio abbreviato condizionato alla trascrizione di alcune captazioni; gli altri imputati chiedevano l'ammissione al rito abbreviato. Il rito abbreviato veniva ammesso, disponendo l'integrazione istruttoria richiesta. Con sentenza in data 12 febbraio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva dichiarato gli imputati colpevoli del reato ascritto e, riconosciute le attenuanti generiche a tutti gli imputati tranne [OSCURATO:PERSONA], ritenute equivalenti alla recidiva applicata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], li aveva condannati, oltre alle pene accessorie e alle statuizioni civili, alle seguenti pene: [OSCURATO:PERSONA] ad anni dieci di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad anni otto di reclusione ciascuno; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad anni sei di reclusione ciascuno; [OSCURATO:PERSONA] ad anni cinque di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] ad anni quattro di reclusione. Proposta impugnazione da parte di tutti gli imputati, nel giudizio di appello gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno rinunciato ai motivi diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio. Con sentenza in data 30 novembre 2021 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ridotto le pene come segue: per [OSCURATO:PERSONA], ad anni sei di reclusione; per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] anni ad anni cinque, mesi sei e giorni venti di reclusione ciascuno; per [OSCURATO:PERSONA] ad anni quattro di reclusione; con conferma nel resto. 2. Il fatto. Tramite intercettazioni in corso in altro procedimento si viene a conoscenza di un progetto di sequestro di tale [OSCURATO:PERSONA] da parte dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sentimentalmente legato a [OSCURATO:PERSONA]. I tre, a conoscenza delle ingenti disponibilità del Mafrici e del fatto che egli circolasse con tablet e token per operare sui suoi conti, progettarono di sequestrare Mafrici per costringerlo al pagamento di somme di danaro, da corrispondere mediante bonifici bancari che lo stesso Mafrici avrebbe potuto disporre in loro favore. Per l'esecuzione veniva coinvolta, tramite [OSCURATO:PERSONA], una squadra composta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], soggetti tutti provenienti dal territorio campano. Veniva quindi progettato che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concordato con Mafrici appuntamento per lavoro a Milano, dove Mafrici, una volta giunto dopo essere stato seguito dal correo Bezzini, sarebbe stato sequestrato dalla squadra di soggetti campani e portato in un appartamento messo a disposizione da Frigerio, dove sarebbe stato costretto a fornire le coordinate per effettuare i bonifici; una volta perfezionato il trasferimento di denaro la vittima sarebbe stata liberata. La progettazione e l'attività posta in essere per la relativa esecuzione venivano ricostruiti sulla base delle intercettazioni, confermate da alcuni servizi di osservazione e, infine, dalle ammissioni rese da tutti gli imputati. In particolare, il giorno 6 dicembre 2019, tramite servizio di osservazione, veniva accertato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] incontravano a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], compiendo sopralluogo nei pressi dell'ufficio di Mafrici e dell'appartamento che sarebbe stato utilizzato per sequestrare la vittima. Concordata l'esecuzione del sequestro per il giorno 11 dicembre, il 10 dicembre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si incontravano a Colognola ai Colli (provincia di Verona) per perfezionare l'accordo esecutivo; nel tardo pomeriggio dello stesso giorno [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giungevano in auto, incontrando Frigerio e Bezzini a [OSCURATO:PERSONA], presso l'hotel scelto per la notte. La polizia giudiziaria procedeva quindi al fermo dei soggetti convenuti in [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in san [OSCURATO:PERSONA] (provincia di Verona); di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]; di [OSCURATO:PERSONA] in Napoli. Le sentenze di merito hanno ritenuto, da una parte, corretta la qualificazione giuridica del fatto come tentativo di sequestro di persona a scopo di estorsione (rispetto all'alternativa del concorso fra sequestro di persona e rapina, entrambi tentati) in quanto il sequestro di persona era stato progettato in vista della coartazione della volontà della vittima affinché questa compisse un atto di disposizione del proprio patrimonio per conseguire la liberazione, e, dall'altra, che l'azione criminosa era stata interrotta quando il programma era stato definito, raccolta l'attrezzatura necessaria, ripartiti i compiti, presenti in loco i soggetti cui era stato affidato il compito del materiale prelievo della vittima, imminente la materiale esecuzione prevista per il giorno successivo, così risultando integrato l'elemento oggettivo della fattispecie tentata. 3. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.3.1. [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione alla competenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Milano. La difesa aveva proposto l'eccezione al Giudice per le indagini preliminari, rilevando che l'ultimo atto compiuto era stata la riunione preparatoria svoltasi la mattina del 10 dicembre 2019 in Colognola ai Colli, luogo situato nel territorio del circondario del Tribunale di Verona, mentre in [OSCURATO:PERSONA] era stato solo eseguito il fermo di alcuni indagati. L'eccezione era stata respinta in entrambi i gradi di giudizio. Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione alla competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, essendo [OSCURATO:PERSONA] nel territorio del circondario del Tribunale di Monza. In subordine, viene sollecitata questione di illegittimità costituzionale degli artt. 51, comma 3 -bis, e 328, comma 1 -bis, cod. proc. pen., nella parte in cui attribuisce la competenza al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale così detto distrettuale. Con il terzo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio inerente alla qualificazione giuridica del fatto. Infatti, era stato accertato che la volontà degli imputati era diretta all'esecuzione di un sequestro di persona, nella prospettiva dell'ulteriore esecuzione di un reato di estorsione o rapina, ma non alla consumazione di un sequestro di persona a scopo di estorsione. Il conseguimento del profitto ingiusto non era considerato come prezzo della liberazione del sequestrato. Con il quarto motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio sull'elemento oggettivo della fattispecie tentata. Gli indagati sono stati fermati in diverse città italiane, comunque non nel luogo dove il sequestro era stato programmato, e a diverse ore di distanza rispetto all'orario previsto, quando erano stati realizzati meri atti preparatori e non era iniziata la fase esecutiva. Comunque, il piano criminoso era stato perfezionato in ogni suo dettaglio, non risultando individuato l'immobile destinato al sequestro della vittima né tutte le indicazioni annotate dai partecipanti alla riunione logistica del 10 dicembre 2019 in Colognola ai Colli. Con il quinto motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio inerente alla commisurazione della pena base, fissata in misura quasi doppia rispetto al minimo edittale e della diminuzione per le attenuanti generiche, operata non nella massima estensione. 3.2. [OSCURATO:PERSONA].Con il primo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione alla competenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Milano. La difesa aveva proposto l'eccezione al Giudice per le indagini preliminari, rilevando che l'ultimo atto compiuto era stata la riunione preparatoria svoltasi la mattina del 10 dicembre 2019 in Colognola ai Colli, luogo situato nel territorio del circondario del Tribunale di Verona, mentre in [OSCURATO:PERSONA] era stato solo eseguito il fermo di alcuni indagati. L'eccezione era stata respinta in entrambi i gradi di giudizio. Con il secondo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio sulla univocità degli atti. Gli atti compiuti sino al momento del fermo di polizia giudiziaria erano solo preparatori rispetto all'inizio della fase esecutiva, programmata solo per il giorno successivo. Il piano criminoso necessitava ancora della definizione di diversi dettagli. Con il terzo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla quantificazione della diminuzione di pena per le attenuanti generiche e per l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., operata non nella massima estensione. 3.3. [OSCURATO:PERSONA]. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione della qualificazione giuridica del fatto. Nel giudizio di primo grado e con l'atto di appello aveva sostenuto che il fatto dovesse essere qualificato come concorso tra i reati di sequestro di persona e rapina, nella forma tentata. Il sequestro di persona non era stato considerato come il mezzo per ottenere l'ingiusto profitto del prezzo della liberazione, bensì come forma di coartazione della volontà della vittima, costretto a consegnare il itolex e eseguire i richiesti accrediti di danaro. 3.4. [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al giudizio sul contributo concorsuale dato dal ricorrente. Era stato accertato che l'imputato si era attivato per la ricerca dell'immobile da destinare alla custodia della vittima, compiendo vani sopralluoghi, ed aveva procurato guanti e passamontagna, condotte che non avevano portato alcun contributo concorsuale. Con il secondo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Dalle captazioni risultava che [OSCURATO:PERSONA] non fosse stato informato della destinazione che il capannone, che stava cercando, avrebbe avuto.Con il terzo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla determinazione della pena base, operata in misura superiore alla media tra minimo e massimo edittale. Con il quarto motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. 3.5. [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo vengono denunciati violazione degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen. e difetto di motivazione in relazione alla commisurazione della diminuzione di pena per le attenuanti generiche, operata non nella massima estensione. Con il secondo motivo vengono denunciati la violazione dell'art. 133 cod. pen. e difetto di motivazione in relazione alla commisurazione della pena base, fissata in misura superiore al medio edittale. 3.6. [OSCURATO:PERSONA]. Con l'unico motivo vengono denunciati la violazione dell'art. 133 cod. pen. e difetto di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva. 3.7. [OSCURATO:PERSONA]. Con l'unico motivo vengono denunciati la violazione dell'art. 133 cod. pen. e difetto di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva. 3.8. [OSCURATO:PERSONA]. Con l'unico motivo vengono denunciati la violazione dell'art. 133 cod. pen. e difetto di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva. 4. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre vanni respinti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per le ragioni di seguito indicate. 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pongono la questione della competenza per territorio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. Le sentenze di merito hanno ritenuto correttamente individuata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, sul rilievo che in [OSCURATO:PERSONA] è stato compiuto "l'ultimo atto diretto a commettere il delitto", circostanza che a norma dell'art. 8, comma 4, cod. proc. pen. individua il giudice competente. [OSCURATO:PERSONA] si trova nel territorio del circondario del Tribunale di Monza, e quindi, in ragione del titolo di reato ascritto, a norma dell'art. 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen. le funzioni di pubblico ministero sono attribuite "all'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto dove ha sede il giudice competente" e, ai sensi dell'art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., "le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate ... da un magistrato del Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente". La questione viene posta sotto il profilo del criterio che determina la competenza per territorio e in relazione alla disciplina che determina la competenza del giudice in caso di reato di competenza così detta distrettuale. Infatti, da una parte, l'ultimo atto diretto sarebbe stato commesso in Colognola ai Colli, nel territorio del Tribunale di Verona nel distretto della Corte di appello di Venezia, dove gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano tenuto una riunione organizzativa e, dall'altra, una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 328, comma 1 -bis, cod. proc. pen. avrebbe dovuto individuare il giudice competente a celebrare il rito abbreviato nel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza. I motivi proposti (primo e secondo del ricorso del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e primo motivo del ricorso del difensore di [OSCURATO:PERSONA]) sono manifestamente infondati. Innanzitutto, si deve rilevare che entrambe le questioni riguardano la competenza per territorio del giudice di primo grado. Infatti, è stato precisato che "La disciplina di cui agli artt. 51, comma 3-bis e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., integra un'ipotesi di competenza territoriale e non di competenza funzionale o per materia" (Sez. 3, n. 16500 del 14/11/2018, D. , Rv. 275561; Sez. 1, n. 53152 del 12/10/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274540). Si deve poi rilevare che va applicata la disciplina dettata dalla novella introdotta con legge n. 103/2017. In particolare, essendosi proceduto a rito abbreviato così detto atipico (a seguito del decreto di giudizio immediato) a norma dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., "Con la richiesta (di giudizio abbreviato) l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice". Non vi è questione in relazione alla tempestività dell'eccezione proposta dalle difese sin dalla richiesta di rito abbreviato; peraltro, si tratta di eccezioni non più proponibili una volta ammesso il giudizio abbreviato. Si deve considerare che con la novella di cui alla legge n.103/2017 si è stabilito che nel giudizio abbreviato così detto tipico non è proponibile l'eccezione di incompetenza per territorio:a norma dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. "La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare ...preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice". Si è visto che, invece, nel caso di decreto di giudizio immediato la difesa, che ha l'onere di chiedere il rito abbreviato nel termine di giorni quindi dalla notifica del decreto, può proporre l'eccezione di incompetenza per territorio con la richiesta di rito abbreviato. La diversa disciplina della proponibilità dell'eccezione in parola si spiega con la diversa disciplina della formulazione della richiesta di rito abbreviato nel caso di celebrazione o meno dell'udienza preliminare. Ove si proceda con udienza preliminare, la difesa decade dalla possibilità di chiedere il rito abbreviato solo con la formulazione delle conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 cod. proc. pen. e quindi nel corso della discussione la difesa ha la possibilità di proporre l'eccezione di incompetenza per territorio, eccezione che, una volta proposta la richiesta di rito abbreviato, non può più essere proposta. Ove si sia proceduto con giudizio immediato, il legislatore ha individuato per la difesa, che intenda chiedere il rito abbreviato, uno spazio processuale per la proposizione dell'eccezione di incompetenza per territorio, eccezione che, dunque, va proposta unitamente alla richiesta di rito abbreviato e decisa dal medesimo giudice per le indagini preliminari, il quale, se riconosce la propria incompetenza, lo dichiara con sentenza. Una volta, però, che l'eccezione sia stata decisa negativamente e la difesa abbia proposto ovvero abbia insistito nella richiesta di ammissione al rito abbreviato, la questione non potrà più essere riproposta, né nel giudizio di primo grado né negli ulteriori gradi di giudizio. Se tale esito è testualmente previsto, dall'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., nel caso di rito abbreviato tipico, altrettanto deve comunque essere ritenuto nel rito abbreviato atipico, che ha una diversa disciplina solo in relazione alla proponibilità della richiesta di rito abbreviato ( Sez. 6, n. 11571 del 14/01/2021, MAIUOLO, Rv. 280845; Sez. 1, n. 35743 del 04/06/2021, YASINSKI, Rv. 281902). Va dunque affermato il principio di diritto secondo il quale "Nel casoil-ito abbreviato così detto atipico, l'eccezione di incompetenza per territorio va proposta con la richiesta di rito abbreviato, e non può essere riproposta qualora, a seguito di rigetto dell'eccezione da parte del Giudice per le indagini preliminari, si proceda al rito abbreviato". Trattandosi, dunque, di eccezioni non più proponibili dopo l'ammissione al rito abbreviato, i relativi motivi di ricorso risultano manifestamente infondati. Si deve aggiungere che la questione di legittimità costituzionale sollecitata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], in ragione della inammissibilità del motivo, risulta essere non rilevante. 2. I ricorsi presentati dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo) e [OSCURATO:PERSONA] (unico motivo) denunciano violazione di legge nella qualificazione giuridica del fatto, da qualificare non come tentativo di sequestro di persona a scopo di estorsione, bensì come concorso tra i reati di tentato sequestro di persona e tentata rapina ovvero tentata estorsione. A fronte della ricostruzione del piano criminoso condiviso dai correi - secondo il quale Mafrici sarebbe stato prelevato, tenuto sotto sequestro in un "seminterrato" e quindi costretto a rivelare i dati segreti per effettuare, con modalità on line, una serie di bonifici in favore degli autori del sequestro - le difése hanno evidenziato che la condotta di violenza e minaccia che sarebbe stata esercitata sulla vittima non sarebbe stata finalizzata al pagamento del prezzo della liberazione, bensì alla rivelazione di quei dati necessari per realizzare gli atti di disposizione sul proprio patrimonio. Dunque, si sostiene, il sequestro non era lo strumento del ricatto da esercitare, bensì il contesto nel quale esercitare la pressione - se necessario, anche con violenze fisiche - sulla vittima per costringerlo a rivelare ciò che, diversamente, non avrebbe mai rivelato. I motivi sono infondati. La fattispecie di cui all'art. 630 cod. pen. si caratterizza per il dolo specifico ("allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione") che deve animare la condotta di sequestro di persona. Si è, dunque, precisato che la volontà dell'agente deve essere diretta ad ottenere un ingiusto profitto come prezzo della liberazione del sequestrato (Sez. U, n. 962 del 17.12.2003, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 5, n. 18981 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Macori). Le difese valorizzano l'accertamento relativo alle particolari modalità che il sequestro, nelle intenzioni dei correi, avrebbe avuto: la vittima non sarebbe stato solo il destinatario della condotta di privazione della libertà e di altre condotte coercitive finalizzate a impedirgli il recupero della libertà, ma la vittima avrebbe subito ulteriori pressioni, anche, se necessario, violente, per costringerlo a compiere, ovvero a mettere i sequestratori nelle condizioni di compiere, atti di disposizione del proprio patrimonio. Ne segue, secondo la prospettazione delle difese, che l'ingiusto profitto non sarebbe stato collegato al sequestro - così da essere definito come il prezzo della liberazione -, bensì alle ulteriori pressioni, da compiere con violenza o minaccia, sul Mafrici, condotta ulteriore che avrebbe integrato il concorrente reato di rapina ovvero di estorsione. La prospettazione difensiva, peraltro, assume come parametro legale non la fattispecie tipica, bensì la più frequente modalità che l'esperienza giudiziaria ha conosciuto, laddove la condotta estorsiva è rivolta ai familiari del sequestrato per ottenere da essi il pagamento del così detto riscatto, prezzo della liberazione. Modalità dalla quale la fattispecie concreta in esame si differenzia, in quanto, nel piano criminoso, la richiesta estorsiva non sarebbe stata rivolta ai parenti, bensì al sequestrato stesso. La fattispecie tipica, peraltro, si limita a richiedere che, nel progetto delittuoso, l'ingiusto profitto voluto dal reo sia il prezzo della liberazione, ed è ciò che ricorre nella fattispecie in esame, dove la vittima avrebbe avuto chiara contezza che, ove non avesse accondisceso alle richieste dei suoi sequestratori, non avrebbe riottenuto la libertà.L'ulteriore violenza fisica che i correi erano pronti ad esercitare non assume una rilevanza autonoma, ma sarebbe stata funzionale ad accelerare la coartazione della volontà della vittima. E' dunque corretta la qualificazione giuridica attribuita al fatto. 3. I ricorsi presentati dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] (quarto motivo) e Frigerio (secondo motivo) denunciano violazione di legge in relazione al giudizio in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del tentativo di sequestro di persona. Pacifica la direzione della volontà a realizzare sequestro di persona con il dolo specifico di estorsione, e pacifica anche l'idoneità del piano criminoso concordato e organizzato a realizzare il progettato sequestro di persona, le difese hanno contestato che fosse integrato l'ulteriore elemento della direzione univoca degli atti a consumare il sequestro di persona. In fatto, le sentenze di merito hanno accertato che al momento dell'intervento della polizia giudiziaria, nel pomeriggio del 10 dicembre 2019, la fase organizzativa era stata completata essendo stato stabilito che il sequestro di persona sarebbe stato eseguito la mattina successiva in Milano, con il coinvolgimento materiale della squadra composta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che erano giunti a [OSCURATO:PERSONA]; anche [OSCURATO:PERSONA], cui era stato assegnato l'incarico di pedinare la vittima da Bologna sino al momento del sequestro, era convenuto in [OSCURATO:PERSONA] per coordinarsi con la squadra dei sequestratori. I ricorsi articolano la censura sotto due distinti profili. In fatto, al momento dell'intervento della polizia giudiziaria "il piano criminoso non era ancora stato definitivamente approntato in ogni suo necessario dettaglio", ma necessitava di ulteriori integrazioni; in diritto, la condotta degli imputati era rimasta a livello meramente preparatorio e quindi non era integrato il requisito della direzione univoca degli atti. I motivi sono infondati. Quanto alla ricostruzione del fatto, le difese riprendono quanto sostenuto con i rispettivi atti di appello, laddove avevano sostenuto che la fase organizzativa, in realtà, non era stata completata. In particolare, il ruolo di Bezzini doveva essere adeguatamente supportato, in quanto egli non conosceva la vittima e il viaggio che avrebbe dovuto compiere l'indomani, per pedinare la vittima, non era stato ancora organizzato; l'immobile destinato alla custodia del sequestrato non era stato ancora individuato; non erano stati individuati i conti correnti bancari sui quali accreditare le somme di cui la vittima avrebbe disposto. Premesso che la sentenza di appello si è confrontata con le censure proposte, esaminandole con motivazione che risulta esente da vizi logici o giuridici, si deve rilevare che le osservazioni difensive riguardano l'accuratezza del piano criminoso, ma non lo sviluppo del piano stesso, che, pacificamente, era ormai prossimo alla realizzazione esecutiva essendo stato previsto e concordato tra i correi che la mattina successiva i soggetti incaricati avrebbero proceduto al sequestro della vittima.I motivi deducono, poi, che gli atti posti in essere, in realtà, non potevano essere qualificati come univocamente diretti alla consumazione del sequestro di persona. La fattispecie di delitto tentato, di cui all'art. 56 cod. pen., richiede, quanto all'elemento oggettivo, che, da una parte, il reato voluto non sia consumato, vuoi perché è stata compiuta l'azione ma non si è verificato l'evento (tentativo così detto compiuto), vuoi perché nemmeno l'azione è stata compiuta (tentativo così detto incompiuto) e, dall'altra, che siano compiuti "atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto". Quanto al requisito dell'idoneità degli atti, si è precisato che si tratta di valutare, secondo i dati disponibili al momento dell'azione, se gli atti compiuti si presentavano come adeguati al delitto, cioè se ne costituivano condizioni della sua realizzazione (Sez. 1, n. 36726 del 2.7.2015, L.M.C., Rv. 264567). Quanto alla direzione univoca degli atti, le difese hanno evidenziato che, in realtà, in giurisprudenza vi sarebbe un contrasto tra un orientamento che riconosce tale "qualità" solo agli atti che costituiscano esecuzione della fattispecie tipica (sez. 1, n. 40058 del 24.9.2008, Cristello, Rv. 241649; Sez. 1, n. 9411 del 7.1.2010, Musso, Rv. 246620, Sez. 3, n. 15656 del 02/02/2022, ROCCA, Rv. 283045) e altro orientamento secondo il quale anche atti meramente preparatori potrebbero, nello specifico caso concreto, essere ritenuti come univocamente diretti a realizzare il reato (Sez. 5, n. 43255 del 24.9.2009, Alfuso, Rv. 245721; Sez. 2, n. 28123 del 15.6.2010, Michelizzi, Rv. 247680). Il collegio ritiene che non sussista reale contrasto, in quanto è consolidato l'orientamento secondo il quale il requisito della direzione univoca degli atti attiene all'elemento oggettivo della fattispecie tentata, e richiede che gli atti compiuti siano tali da rivelare, nella loro oggettività, il fine perseguito dai correi (Sez. 5, n. 18981 del 22.2.2017, Macori). L'attuale formulazione della fattispecie tentata prescinde dalla distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi, e quindi non ha base normativa l'opinione secondo la quale solo gli atti esecutivi possono integrare l'elemento oggettivo del delitto tentato. Tanto più che la fattispecie tentata è configurabile anche con i delitti così detti a forma libera, dove la tipicità è determinata dal rapporto di causalità tra l'azione concreta e l'evento tipico, ed anche nelle fattispecie concorsuali dove è tipica qualsiasi condotta che contribuisca alla realizzazione della fattispecie. Risulta quindi evidente che l'assunto secondo il quale "Gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un delitto possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte - come inizio di esecuzione - alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o a forma vincolata" in realtà, non solo, non ha base normativa, ma anche non fornisce un criterio ermeneutico utilizzabile nelle fattispecie a forma libera. Inoltre, è pacifico che la fattispecie tentata (nella forma così detta incompiuta) è compatibile anche con una condotta che non perfezioni l'azione tipica.Infine, si deve considerare la specificità di ogni fatto-reato, che può rendere necessaria una esecuzione concorsuale con suddivisione di ruoli e apprestamento di mezzi idonei, e quindi una fase organizzativa-preparatoria molto ampia ed articolata. Il collegio, quindi, ritiene che, al di là dei tentativi compiuti dalla giurisprudenza di fornire indicazioni che richiamino classificazioni abbandonate dal legislatore, è necessario ribadire che l'elemento della direzione univoca degli atti è elemento oggettivo della fattispecie tentata e quindi deve essere rivelato dalla condotta in sé. Inoltre, detto requisito si aggiunge a quello dell'idoneità degli atti, con il quale non va confuso. Dunque, non è sufficiente che siano stati compiuti atti idonei a realizzare il reato - nel senso che si è precisato -, ma è necessario che gli atti compiuti abbiano, in sé considerati, acquisito la valenza di apparire come univocamente diretti a commettere il reato. In questo senso, in giurisprudenza, si è fatto riferimento alla categoria degli atti pre-tipici, caratterizzati da un rapporto di immediatezza cronologica con la condotta esecutiva tipica, ovvero alla nozione di piano criminoso approntato in tutti i suoi dettagli e di cui si sia dato inizio all'esecuzione. Così precisati i requisiti oggettivi della fattispecie tentata, si deve rilevare che le sentenze di merito ne hanno fatto corretta e puntuale applicazione. Invero, la ricostruzione delle condotte tenute dagli imputati ha consentito di accertare che la complessa organizzazione del progettato sequestro di persona a scopo di estorsione era giunta al punto in cui i soggetti incaricati del sequestro erano, provenendo dalla Campania, giunti nei pressi di Milano, pronti all'esecuzione del sequestro la mattina successiva; a [OSCURATO:PERSONA] erano convenuti anche Bezzini, che il giorno successivo avrebbe dovuto dare alla squadra di "sequestratori" l'importante informazione dell'uscita dalla stazione centrale scelta dalla vittima, e [OSCURATO:PERSONA], che aveva con sé, tra le altre cose, una foto e l'indirizzo dell'abitazione della vittima. Che il piano criminoso fosse ormai giunto alla fase esecutiva viene chiarito dalle sentenze di merito dando contezza dell'intera attività organizzativa svolta nei mesi precedenti per predisporre i mezzi, ripartire i ruoli esecutivi e creare l'occasione - dando appuntamento alla vittima - per il sequestro di persona. L'accertamento, dunque, ha avuto ad oggetto una attività organizzativa e preparatoria completa, cui mancava solo di esitare nell'esecuzione, che era stata prevista ed organizzata per la mattina successiva. Dunque, non solo una complessa attività idonea alla realizzazione del progetto criminoso, ma anche portata ad uno sviluppo tale da rendere manifesto che vi sarebbe stato il seguito esecutivo. Sono dunque integrati gli elementi costitutivi del reato ascritto.4. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], con i motivi primo e secondo, ha censurato la motivazione del giudizio sulla partecipazione concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] al fatto e sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, temi devoluti al secondo giudice con l'atto di appello. In particolare, quanto alle condotte compiute dal [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di appello aveva accertato che il ricorrente aveva effettuato sopralluoghi e procurato passamontagna e guanti, senza però considerare che i sopralluoghi effettuati da [OSCURATO:PERSONA] non avevano portato ad alcun risultato utile, né l'assenza di [OSCURATO:PERSONA] nel momento di importanti iniziative organizzative come l'individuazione dell'abitazione di Mafrici, il sopralluogo in Milano compiuto il 6 dicembre 2019, i contatti con i soggetti incaricati del sequestro. Quanto all'elemento soggettivo, non era emerso alcun dato probatorio significativo del fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole che la ricerca di un immobile fosse funzionale all'esecuzione di un sequestro di persona. I motivi ripropongono quanto già dedotto con l'atto di appello senza confrontarsi con la motivazione resa dalla sentenza di appello in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Le sentenze di merito hanno evidenziato che le emergenze probatorie erano nel senso che [OSCURATO:PERSONA] era stato coinvolto nella prima fase organizzativa, occupandosi della ricerca di un immobile adatto alla custodia del sequestrato e della individuazione dell'abitazione in Bologna di Mafrici, e quindi era stato sollecitato da [OSCURATO:PERSONA] a partecipare alla gestione del sequestrato. Circostanze che [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso all'udienza di convalida del fermo, seppur precisando di aver saputo solo che avrebbe dovuto collaborare ad una azione di aggressione fisica (sentenza di primo grado, pagine 57 e 60). Con l'atto di appello la difesa aveva evidenziato che il contributo dato da [OSCURATO:PERSONA] nella fase organizzativa era risultato sostanzialmente inutile, dato che vana era risultata la sua ricerca di immobile adatto e vana era stata anche la sua ricerca della casa di abitazione di Mafrici; con riguardo all'elemento soggettivo, la difesa sosteneva che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non erano smentite né dal contenuto delle conversazioni avute con [OSCURATO:PERSONA] il 4 e il 5 dicembre 2019 né dall'affermazione di [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] era stato coinvolto nel progetto criminoso. La sentenza di appello ha puntualmente risposto ai motivi di appello, evidenziando come sin dall'inizio [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole che l'immobile, che egli era stato incaricato di cercare, doveva servire a custodire un soggetto, che, nel caso, doveva anche essere picchiato, dati desumibili da conversazione intercorsa il 9 ottobre 2019 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e come, del resto, la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata sollecitata da [OSCURATO:PERSONA] anche il 5 dicembre 2019 quando [OSCURATO:PERSONA] veniva avvertito che avrebbe dovuto dare il suo contributo, contributo che poi [OSCURATO:PERSONA], il 6 dicembre 2019, ~e- ha confermato di poter avere parlandone con [OSCURATO:PERSONA]. Emergenze probatorie che danno contezza della non attendibilità della versione resa dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], laddove ha inteso rappresentarsi come soggetto all'oscuro del reale progetto criminoso, pur dovendo ammettere di essere stato consapevole che l'immobile sarebbe servito a "menare" una persona. A fronte di questa motivazione, il secondo motivo di ricorso ripropone il tenore di una conversazione risalente al 9 ottobre 2019, isolandola dalle altre valorizzate dalla sentenza di appello, e senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni rese dai giudici del merito a fondamento del giudizio sulla consapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA] che l'immobile sarebbe servito a custodire un soggetto, nei cui confronti, inoltre, egli sarebbe stato coinvolto anche per un'azione violenta. Quanto poi al contributo dato da eerqua alla realizzazione del piano criminoso, la sentenza di appello ha evidenziato la permanente messa a disposizione del e'erqua, il quale come era stato disponibile a cercare un immobile poi non aveva fatto mancare il proprio assenso alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di essere partecipe all'azione che nella prima metà del mese di dicembre doveva essere compiuta. Il primo motivo di ricorso, ancora, deduce quanto esposto con l'atto di appello, senza confrontarsi con la sentenza di appello, che ha evidenziato come la disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] avesse agevolato la complessa fase organizzativa, facendo comprendere a chi reggeva le fila del progetto criminoso che era più opportuno individuare la base del sequestro nella città di Milano, piuttosto che in provincia di Bologna, dove inizialmente le ricerche erano state indirizzate. La difesa, dunque, ha proposto motivi generici, meramente reiterativi di quanto già dedotto con l'atto di appello, senza alcun confronto critico con la motivazione resa sul punto dalla sentenza di secondo grado. 5. I ricorsi, con l'eccezione di quello del difensore di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto motivi di impugnazione in relazione al trattamento sanzionatorio. 5.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il quinto motivo, ha proposto censura motivazionale in relazione al giudizio sulla commisurazione della pena base, fissata in misura quasi doppia rispetto al minimo edittale, e sulla quantificazione della diminuzione per le attenuanti generiche, operata non nella massima estensione. All'esito delle conformi, sul punto, sentenze di merito, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni otto di reclusione, determinata partendo dalla pena base di anni quindici di reclusione, diminuita per le attenuanti generiche alla pena di anni dodici di reclusione, ulteriormente ridotta per la scelta del rito abbreviato. La sentenza di appello, a fronte di motivo di impugnazione che aveva evidenziato come, in realtà il profilo soggettivo dell'imputato non fosse negativo, come limitato fosse stato il contributo dato alla realizzazione del reato, e come, infine, l'imputato avesse dato ampia collaborazione agli inquirenti, anche in relazione ad altri fatti, ha confermato il trattamento sanzionatorio del primo giudice, rilevando che il ricorrente è gravato da un precedente, la gravità del fatto desumibile dall'entità del riscatto che sarebbe stato imposto alla vittima e la previsione di una condotta violenta, l'intensità del dolo desumibile dal protrarsi della fase organizzativa, l'assenza di una effettiva resipiscenza. Il motivo di ricorso, con impostazione propria di un giudizio di merito, ha espresso un motivato dissenso rispetto alle scelte dei giudici, proponendo una lettura dei dati disponibili alternativa e improntata a marginalizzare la posizione del ricorrente nella ideazione e realizzazione del piano criminoso. Manca, peraltro, una critica alla struttura della motivazione resa sul punto dalla sentenza di appello, che ha risposto, con giustificazioni che sono esenti da vizi logici o giuridici, ai rilievi proposti con l'atto di appello. 5.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo, ha denunciato il difetto di motivazione in relazione alla quantificazione della diminuzione di pena per le attenuanti generiche e per l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., operata non nella massima estensione. All'esito delle conformi, sul punto, sentenze di merito, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione, determinata partendo dalla pena base di anni quindici di reclusione, diminuita per le attenuanti generiche alla pena di anni dodici di reclusione, ridotta ad anni nove di reclusione per l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., ulteriormente ridotta per la scelta del rito abbreviato. Il secondo giudice ha condiviso l'entità della diminuzione di pena per le riconosciute attenuanti, non nella massima estensione, osservando che l'imputato aveva dato un significativo contributo concorsuale, aveva reso una confessione solo parziale ed aveva versato alla persona offesa una somma di denaro (C 3.000) che solo parzialmente andava a risarcire il danno morale. Il motivo di ricorso, denunciando la omessa considerazione di quanto dedotto con l'atto di appello, si risolve nella riproposizione di argomenti di merito, senza una effettiva critica alla struttura della motivazione resa sul punto dal giudice di appello, in termini esenti da vizi logici o giuridici. 5.3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il motivo terzo e quarto, ha denunciato la carenza motivazionale del giudizio sulla commisurazione della pena base, operata in misura superiore alla media tra minimo e massimo edittale, e del diniego dell'attenuante di cui all'art.114 cod. pen. All'esito delle conformi, sul punto, sentenze di merito, [OSCURATO:PERSONA], cui sono state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione, determinata partendo dalla pena base di anni nove di reclusione, ridotta per la scelta del rito abbreviato. I motivi ripropongono quanto dedotto con l'atto di appello, senza una critica alla struttura della sentenza di appello, che ha giustificato la condivisione delle scelte sanzionatorie del primo giudice, invero contenute in termini prossimi al minimo edittale, sul rilievo della gravità del fatto.Anche il diniego dell'attenuante della partecipazione di minima importanza, preclusa in ragione del numero superiore a cinque dei concorrenti, è stato motivato nel merito, osservando che [OSCURATO:PERSONA] era stato coinvolto sin dalle prime fasi dell'organizzazione ed era prevista la sua presenza anche nella fase esecutiva, dati che danno contezza in termini incensurabili della insussistenza dell'invocata circostanza attenuante. 5.4. Il ricorso della difesa di [OSCURATO:PERSONA], con i motivi primo e secondo, ha denunciato difetto di motivazione in relazione alla commisurazione della pena base, superiore al punto medio tra minimo e massimo edittale, e alla quantificazione della diminuzione per le attenuanti generiche, operata non nella massima estensione. All'esito delle conformi, sul punto, sentenze di merito/[OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni otto di reclusione, determinata partendo dalla pena base di anni quindici di reclusione, diminuita per le attenuanti generiche alla pena di anni dodici di reclusione, ulteriormente ridotta per la scelta del rito abbreviato. Il ricorso propone argomenti di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di appello che ha evidenziato il ruolo svolto nella preparazione del reato e il ruolo che aveva accettato di svolgere anche nella fase esecutiva, dando quindi contezza, in termini che sono incensurabili in questa sede di legittimità, delle ragioni che hanno giustificato il trattamento sanzionatorio, sia per quanto concerne la pena base che in relazione alla diminuzione di pena per le attenuanti generiche. 5.5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con motivo unico, ha denunciato assenza di motivazione del giudizio sull'applicazione della recidiva. Nel giudizio di appello [OSCURATO:PERSONA] aveva concordato con il pubblico ministero la riduzione della pena ad anni sei di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, negate in primo grado, equivalenti alla recidiva. A seguito della declaratoria della Corte di appello, che aveva rilevato che il titolo di reato era ostativo alla procedura ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la difesa, munita di procura speciale, ha rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio, chiedendo che in parziale riforma della sentenza di primo grado, fosse ridotta la pena nella misura già indicata. La sentenza impugnata, sul punto, ha confermato l'applicazione della recidiva, che il primo giudice aveva già motivato in termini esaurienti, evidenziando che le cinque condanne già riportate avevano riguardato anche reati di rapina a mano armata e sequestro di persona, circostanze che evidenziano la spiccata capacità a delinquere desumibile dalla commissione del reato per cui si procede. Il ricorso si limita a denunciare assenza di motivazione, senza confrontarsi con le specifiche ragioni evidenziate dai giudici del merito, che sul punto hanno formulato giudizio conforme. Si tratta quindi di motivo generico. 5.6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con motivo unico, ha denunciato assenza di motivazione del giudizio sull'applicazione della recidiva. All'esito del giudizio di appello , il ricorrente, cui sono state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, è stato condannato alla pena di anni cinque, mesi sei e giorni venti di reclusione, determinata partendo dalla pena base di anni otto e mesi quattro di reclusione, ridotta per la scelta del rito abbreviato. La sentenza di appello ha confermato l'applicazione della recidiva rilevando i plurimi precedenti anche specifici, significativi della progressione della capacità a delinquere. wz.lì rz Il ricorso, con contenuto di merito, evidenzia la riraia.P.za dei precedenti, seguiti anche da una misura alternativa alla detenzione con esito positivo. Viene evidenziato un dato che già il primo giudice aveva considerato, escludendo che quella condanna venisse considerata ai fini della recidiva, la cui applicazione è stata motivata dai giudici del merito in termini in questa sede incensurabili, evidenziando la progressione nella gravità dei reati e la prossimità del nuovo reato rispetto all'irrevocabilità della precedente condanna. 5.7. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con motivo unico, ha denunciato assenza di motivazione del giudizio sull'applicazione della recidiva. All'esito del giudizio di appello, il ricorrente, cui sono state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, è stato condannato alla pena di anni cinque, mesi sei e giorni venti di reclusione, determinata partendo dalla pena base di anni otto e mesi quattro di reclusione, ridotta per la scelta del rito abbreviato. Il ricorso, che ripropone argomenti di merito funzionali ad una ri-lettura incentrata su una pretesa posizione marginale nel reato, non si confronta con la motivazione delle sentenze di merito, che hanno indicato in termini specifici le condanne già riportate, ed hanno evidenziato la specificità di almeno un precedente (per tentata estorsione) e la maggiore capacità a delinquere manifestata dal nuovo reato, con motivazione che risulta incensurabile nella presente sede di legittimità. 6. Va, quindiipronunciato il rigetto dei ricorsi presentati dalle difese di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sono tenuti al pagamento delle spese processuali. Va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna degli stessi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00. Infine, tutti i ricorrenti sono tenuti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 5.400,00, oltre accessori di legge. ()y P.Q.M. Rigetta i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dichiara
Decreto Cassazione n. 15610/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris