CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 18680/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2368-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 3828/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 02368 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -2- Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha preso in locazione dalla società [OSCURATO:PERSONA] un locale ad uso commerciale, per il canone annuo di 28.000 €, e durata di sei anni. Alla fine del rapporto egli, ritenendo di aver corrisposto una rata in più, ha ottenuto decreto ingiuntivo dal Tribunale di Terracina onde ottenere, per l'appunto, la restituzione dell' indebito. 2.-La società ha proposto opposizione, ma soprattutto domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento di alcuni oneri, in particolare la tassa smaltimento rifiuti, le imposte comunali ed alcune somme per forniture di energia, che per contratto erano a carico del conduttore e che costui non aveva versato. 3.-Il Tribunale di Terracina, pur rigettando l'opposizione quanto al pagamento del canone, ha accolto la domanda riconvenzionale disponendo un risarcimento a favore della società pari all'ammontare delle somme che il conduttore avrebbe dovuto corrispondere in forza del contratto di locazione, e che invece, secondo il Tribunale, erano rimaste a carico della società locatrice. Durante il giudizio di primo grado, tuttavia, la società era stata posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese, il che aveva indotto il ricorrente a supporre una rinuncia della medesima all' azione contenuta nella riconvenzionale. La Corte di appello di Roma ha però disatteso questa eccezione, ritenendo invece il giudizio validamente proseguito verso la società, in difetto della dichiarazione di avvenuta cancellazione, e, nel merito, ha rigettato l'appello. 4.-Ricorre il Rizzi con cinquf motivi, mentre nessuno degli intimati, tra i soci successori della società, si è costituito nonostante la regolarità della notifica. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 5.-Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell'articolo 132 del codice di procedura civile: ritiene il ricorrente che, sulla sua eccezione di avvenuta rinuncia tacita all'azione, conseguente alla cancellazione dell'impresa dal relativo registro, la Corte di appello ha risposto con una motivazione apparente limitandosi ad osservare che la cancellazione non era stata dichiarata in giudizio dal procuratore e che quindi la causa poteva proseguire nei confronti della società: motivazione che, secondo il ricorrente, non rispondeva però precisamente alla eccezione, che era di rinuncia tacita alli azione piuttosto che di interruzione o estinzione del processo. 5.1.-11 secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 1236 del codice civile, ed è strettamente connesso al primo, in quanto ribadisce la circostanza che l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese ha comportato rinuncia tacita all'azione, e che di tale rinuncia la Corte d'appello erroneamente non ha preso atto. 5.2. - I due motivi possono valutarsi insieme e sono fondati. Risulta pacifico che il credito non è stato iscritto a bilancio. In tale caso è principio di diritto, espresso da questa Corte nella decisione a sezioni unite numero 6070 del 2013, quello per cui le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in c,iudizio, e i crediti ancora incerti o illiquidi, non inclusi . nel bilancio si intendono oggetto di rinuncia, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Ciò detto, poco importa che la cancellazione non sia stata dichiarata in giudizio, poiché quella dichiarazione vale solo a fini processuali, ossia a comportare effetti interruttivi o meno della procedura in corso: la mancata dichiarazione implica in altri termini una ultrattività del mandato, ma non elimina l'effetto sostanziale della rinuncia implicita al credito. 5.3.- Terzo, quarto e quinto motivo attengono ad una questione comune, quella posta con la domanda riconvenzionale. La società locatrice aveva infatti preteso il pagamento degli oneri connessi al godimento del bene, in particolare imposte comunali ed utenze, che, per contratto, erano a carico del conduttore e che costui non aveva pagato. Con i tre motivi in questione il ricorrente si duole del fatto che tale domanda è stata accolta sulla base di un titolo diverso, ossia il risarcimento, da quello fatto valere dalla società locatrice, ossia la restituzione, e pur non essendo provato il danno. In particolare, il terzo motivo denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente in quanto la Corte d'appello non spiega sufficientemente per quale motivo ha ritenuto valida una pronuncia di condanna basata su un titolo diverso da quello fatto valere con la domanda; il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 111 del codice di procedura civile proponendo tale censura sotto il diverso aspetto della pronuncia ultra petita, ossia: chiesta la restituzione, viene riconosciuto il risarcimento; il terzo motivo lamenta violazione degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, sul presupposto che la ricorrente avrebbe dovuto provare il danno che ha subìto a seguito del mancato pagamento di quegli oneri da parte del conduttore, e tale prova invece non è stata fornita. I motivi possono considerarsi assorbiti dall'accoglimento dei precedenti due: ammesso che il credito deve ritenersi rinunciato, ne segue che non ha importanza a che titolo sia stato, erroneamente dunque, riconosciuto. Il ricorso va dunque accolto in tali termini. P.Q.M. La Corte accoglie primo e secondo motivo di ricorso. Assorbiti gli altri motivi. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. Roma 21.4.2022